Disoccupazione ordinaria. Attività lavorativa entro il termine per la domanda.

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Per quanto riguarda i termini di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria, viene chiarito che nel periodo che intercorre tra la data di cessazione di un rapporto di lavoro con contribuzione utile per la disoccupazione ed il termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni), lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (apprendista, socio di cooperativa) non preclude la possibilità di accoglimento della stessa, in presenza di tutti i requisiti.

Lo ha  chiarito  l’Ipns con messaggio n. 6577 del 4  marzo 2010