Diritto di assemblea

0
545

Gestione del diritto di assemblea. Le ultime della Cassazione.

La  Corte di Cassazione con alcune decisioni relative al settore industriale (vedi Cass. n. 16936 del 2009 – e cfr Cass. n.16956 e n.16942 del 2009) ha confermato l’orientamento elaborato all’epoca dai giudici di merito su alcuni particolari aspetti riguardanti la gestione del diritto di assemblea disciplinato dall’articolo 20 della legge n. 300 del 1970.

In particolare, il giudice di legittimità ha ribadito che le convocazioni delle assemblee sindacali dei lavoratori durante l’orario di lavoro hanno l’attitudine di saturare la prevista quantità annuale di ore accordata mediante legge o contrattazione collettiva, indipendentemente dall’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori interessati.

Ciò comporta che il diritto di riunirsi in assemblea non si consumerebbe con l’effettiva presenza del singolo lavoratore, sicché, qualora le singole convocazioni abbiano raggiunto il limite delle 10 ore ne rimarrebbe azzerata anche la posizione dei dipendenti che, per qualsiasi ragione, non avessero esaurito il proprio monte ore.

 Inoltre la Corte di Cassazione si è pronunciata anche sulla regola dell’ordine di precedenza delle convocazioni delle assemblee effettuate dalle varie rappresentanze sindacali, stabilendo che la corretta applicazione dell’articolo 20 della legge n. 300 del 1970 richiede il rispetto del dato oggettivo, caratterizzato dall’effettiva convocazione dell’ assemblea medesima nonché dalla formale comunicazione al datore di lavoro (c.d. Criterio della prevenzione).

Pertanto, salvo eventuali intese tra le stesse organizzazioni sindacali aventi diritto notificate alla direzione aziendale, la regolare richiesta di assemblea retribuita durante l’orario di lavoro e la successiva convocazione dell’incontro, incide sul limite massimo orario stabilito dalla contrattazione collettiva (10 ore), con conseguente decurtazione proporzionale delle ore fruibili dalle altre sigle sindacali, le quali si potranno avvalere solo del periodo residuo (p.es. se la prima assemblea convocata da un determinato sindacato dura 3 ore, le successive convocazioni da parte delle altre organizzazioni sindacali aziendali dovranno basarsi su un limite di 7 ore), senza poter contare su propri specifici monte ore .

 Novembre 2009.

 Giurisprudenza diritto di assemblea