Indennità di maternità e cessazione del rapporto

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Con sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che la lavoratrice madre ha diritto all’indennità di maternità anche qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia avuto inizio decorsi i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Per cui, la lavoratrice avrà diritto all’indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensionne dal lavoro in sostituzione dell’indennità di disoccupazione.