Lavoro interinale. Contro gli abusi qualcosa si muove.

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Contratto di somministrazione e causale generica
 

La generica causale che richiama il contratto collettivo nazionale, inserita nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo, rende quest’ultimo contratto nullo, con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del­la Sezione lavoro n. 11411 depo­sitata il 13 Maggio scorso.

La pronuncia ha co­sì respinto il ricorso presenta­to da Poste italiane contro la decisione della Corte d’appel­lo di Milano che aveva dispo­sto l’assunzione di un lavorato­re inizialmente ingaggiato con un contratto di lavoro tem­poraneo. La società aveva sot­tolineato, tra le ragioni dell’im­pugnazione, come non fosse necessario per la particolare ti­pologia contrattuale di lavoro temporaneo indicare alcun tipo di causale.

La sentenza della Cassazio­ne non ha condiviso l’operato dell’azienda e ha invece sottolineato co­me l’articolo 1, comma 2 della legge 196 del 1997 permette il contratto di fornitura di lavo­ro temporaneo nei seguenti casi:

a) nei casi previsti dal contratto colletti­vo della categoria di apparte­nenza dell’impresa utilizzatri­ce stipulati dai sindacati com­parativamente più rappresen­tativi;

b) nei casi di tempora­nea utilizzazione di qualifi­che non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione di la­voratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 (che prevede le situazioni in cui è vietata la forma del lavoro temporaneo».

Avere perciò riportato nel con­tratto la semplice causale «casi previsti dal contratto collettivo nazionale» è asso­lutamente insufficiente per la Cassazione. L’azienda si è limitata a riprodurre il testo della lettera a) dell’articolo 1 della legge senza procedere peraltro a qualsiasi specifica­zione. Nell’accordo stipula­to non si indica, tra l’altro, a quali contratti collettivi na­zionali si fa riferimento e nep­pure, come sarebbe invece stato necessario, a quale del­le ipotesi previste dalla con­trattazione collettive si inten­de fare riferimento.

La genericità della causale rende quindi il contratto ille­gittimo. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, la senten­za si sofferma a chiarire che scatteranno quelle previste per il divieto di intermediazio­ne nelle prestazioni di lavoro e cioè l’instaurazione del rap­porto di lavoro con il fruitore della prestazione, vale a dire con il datore di lavoro effetti­vo. Quindi un rapporto di la­voro inizialmente concluso come temporaneo si conver­te in un contratto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

 

Il generico richiamo a quanto previsto dal contratto collettivo conduce alla conver­sione del contratto di fornitu­ra di lavoro temporaneo in un rapporto a tempo indeter­minato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del­la Sezione lavoro n. 11411 depo­sitata il 13 Maggio scorso.

La pronuncia ha co­sì respinto il ricorso presenta­to da Poste italiane contro la decisione della Corte d’appel­lo di Milano che aveva dispo­sto l’assunzione di un lavorato­re inizialmente ingaggiato con un contratto di lavoro tem­poraneo. La società aveva sot­tolineato, tra le ragioni dell’im­pugnazione, come non fosse necessario per la particolare ti­pologia contrattuale di lavoro temporaneo indicare alcun tipo di causale.

La sentenza della Cassazio­ne non ha condiviso l’operato dell’azienda e ha invece sottolineato co­me l’articolo 1, comma 2 della legge 196 del 1997 permette il contratto di fornitura di lavo­ro temporaneo «a) nei casi previsti dal contratto colletti­vo della categoria di apparte­nenza dell’impresa utilizzatri­ce stipulati dai sindacati com­parativamente più rappresen­tativi; b) nei casi di tempora­nea utilizzazione di qualifi­che non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione di la­voratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 (che prevede le situazioni in cui è vietata la forma del lavoro temporaneo».

Avere però riportato nel con­tratto la semplice causale «casi previsti dal contratto collettivo nazionale» è asso­lutamente insufficiente per la Cassazione. L’azienda si è limitata a riprodurre il testo della lettera a) dell’articolo 1 della legge senza procedere peraltro a qualsiasi specifica­zione. Nell’accordo stipula­to non si indica, tra l’altro, a quali contratti collettivi na­zionali si fa riferimento e nep­pure, come sarebbe invece stato necessario, a quale del­le ipotesi previste dalla con­trattazione collettive si inten­de fare riferimento.

La genericità della causale rende quindi il contratto ille­gittimo. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, la senten­za si sofferma a chiarire che scatteranno quelle previste per il divieto di intermediazio­ne nelle prestazioni di lavoro e cioè l’instaurazione del rap­porto di lavoro con il fruitore della prestazione, vale a dire con il datore di lavoro effetti­vo. Quindi un rapporto di la­voro inizialmente concluso come temporaneo si conver­te in un contratto a tempo in­determinato.