Legge n. 104/1992 e trasferimento del dipendente [Cassazione]
Con sentenza n. 24015/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente che assiste un proprio familiare usufruendo dei permessi ex Legge n. 104/1992 non può essere trasferito da una unità produttiva in quanto il dato dirimente, pur se l’unità produttiva resta la stessa, è rappresentato dal mutamento geografico del luogo della prestazione lavorativa. L’eccezione a tale regola che postula le comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative è rappresentata dalla dimostrazione, a cura del datore, che le stesse possono essere soddisfatte soltanto attraverso il trasferimento di detto lavoratore.