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Ciampino. Salviamo l’ASP

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asp ciampino - flaica lazio

Salviamo l’Azienda pubblica. E’ il senso dell’accordo raggiunto al Comune di Ciampino. Ora, anche i dipendenti possono tirare un respiro di sollievo e trascorrere un Natale più sereno. Auguri.

IL VERBALE D’INCONTRO

Buon Natale

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Buon Natale, alle famiglie dei dipendenti Comp Tech di Latina, che non riceveranno la lettera di licenziamento già preparata dall’azienda  dopo l’accordo alla Regione Lazio sottoscritto col sindacato confederale.

Un sindacato  non è tale se rinuncia alla sua funzione e  tratta solo sugli incentivi. Così riconosce nei tagli  un male necessario.

Buon Natale, all’Amministratore, che ha rinunciato alla sfida,  perché ha capito che colpendo i “cattivi”  avrebbe danneggiato anche i buoni e soprattutto se stesso.

Gli abbiamo spiegato che il messaggio repressivo dei  licenziamenti produce sempre le macerie della lotta e mai una prospettiva.

Invece, l’interesse comune si protegge col messaggio positivo del sindacato concreto, non con quello di comodo.

Buon Natale, al nostro sindacato, che ha rinunciato ad una formidabile occasione per propagandare se stesso.

Poteva sventolare le bandiere sulla contigua strada statale Mediana, passare Natale in fabbrica con le famiglie, chiedere solidarietà alle Istituzioni del territorio, avere grande risonanza sui social.

Un film già visto, che, spesso, ha reso  vincente la demagogia e martiri i lavoratori.

Mai servi, mai zitti, mai domi. Forti sì, ma con  ragione: via i tagli, dentro la solidarietà; via i veti, dentro la partecipazione;  via la diffidenza, dentro il confronto e la  fiducia.

In fondo, a ben guardare, è bastato  poco. E’ bastato contrapporre all’unilateralismo dell’Impresa ed alla paura dei dipendenti la nostra cultura: quella dell’orgoglio dei doveri, che deve essere almeno pari alla consapevolezza dei diritti.

Buon Natale, a tutti, soprattutto a chi non ha avuto la stessa fortuna.

Comp Tech Europe. L’accordo non vale.

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Inaspettato  cambio di posizione da parte della Femca-Cisl al tavolo Regionale di gestione della procedura aperta dalla Comp Tech Europe di Latina, azienda leader nelle forniture di arredi per treni.

A sorpresa, dopo aver rinviato di comune accordo l’incontro del 15 novembre al fine di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti, il 24 novembre la Femca ha ceduto senza condizioni alle richieste dell’azienda dividendo il fronte sindacale.

I VERBALI

A ben pensarci, qualche ragione ci può essere: la solita, ma questa volta non basta. La maggioranza dei lavoratori aderisce alla Flaica e l’accordo non vale. 

ACQUALATINA. Sconfitta la losca politica.

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Con la sentenza n. 1573 del 6/12/2016,  emessa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Sara Foderaro, il Tribunale di Latina ha condannato Acqualatina Spa a reintegrare nell’incarico  di responsabile gare di appalto il dott. Fabio Porcaro,  che, nel lontano 2010,  era stato dapprima rimosso e poi addirittura licenziato, perché di fatto ostacolava le ragioni della politica nella gestione dell’azienda pubblica.

Il dott. Porcaro, educato alla cultura della legalità dal ceppo familiare dei combattenti Veneti trapiantati a Latina, era un Funzionario scomodo, non ammetteva deroghe, non cedeva alle pressioni, non stravolgeva le regole del diritto,  ma le applicava in modo rigido ed imparziale  nella gestione del  sistema concorrente.

L’emarginazione ed  il licenziamento del dott. Porcaro fu una vendetta della politica losca,  quella dei voti per gli affari e viceversa, che occupa le Istituzioni e penalizza i  cittadini.

Una vicenda simbolo, che per il suo esito rinnova la fiducia  nella giustizia, che a volte genera sofferenza per la sua esagerata lentezza, ma infine ripaga con la grandezza del suo valore.

Al  dott. Fabio Porcaro, che è stato  difeso dall’avv.ssa Paola Catani,  la nostra ammirazione e l’augurio di buon lavoro.

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Roma. Anche le Onlus si “cedono”.

E’ quello che avviene tra la Coop. sociale “Domus Caritatis” e la “Mediterraneo”

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Asili Nido Ciampino. Il Consorzio ci prova.

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Non è andata bene al Consorzio Parsifal, che mira a prolungare la gestione degli asili nido di Ciampino. Per noi è già tutto scritto. Dal primo maggio 2017 si torna all’Asp.

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Pulizie Uffici Regionali. Cambia la ditta

pulizie - flaica lazio

Firmato l’accordo per il cambio di appalto delle pulizie uffici regionali di Latina.

La Flash S.r.l. subentra alla New Life S.r.l., entrambe associate al Consorzio Seman

L’ACCORDO

Festività. Io non lavoro

Lo dice la Corte di Cassazione con la Sentenza 19 ottobre 2016, n. 21209.

Lavoro – Festività – Rifiuto di lavoro in un giorno festivo – Trattenuta sulla retribuzione – Non sussiste – Diritto di astenersi dall’attività lavorativa.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 613/09 accoglieva la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della D. spa di condanna della società datrice di lavoro a retribuire la festività dell’8.12.2005. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 11.10.2010 rigettava l’appello della D.; la Corte territoriale ricordava che la giornata dell’8 dicembre rientrava ai sensi dell’art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non può essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. Per la Corte territoriale non poteva condividersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la tesi della parte appellante secondo la quale il lavoratore che non abbia svolto l’attività lavorativa durante la detta festività come nel caso in esame potrebbe rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione, posto il carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita. Tale diritto non risultava inciso dall’art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui nessun lavoratore può rifiutarsi. Salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”: il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la D. con un motivo corredato da memoria; resistono le parti intimate con controricorso.

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 260/49; della legge 31 marzo 1954, n. 90; degli artt. 1362, 1363, 1368, 1371 c.c. con riferimento all’art. 5 parte speciale sezione III co. 14 del CCNL del 7.5.2003 per l’industria metalmeccanica. Non spettava la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa avendo indebitamente i lavoratori intimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui all’art. 12 CCNL. Si trattava di un indebito rifiuto che paralizzava la pretesa al pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. La giurisprudenza di legittimità non aveva adeguatamente valutato il caso del lavoratore che non presta la propria attività lavorativa per sua espressa volontà, per giunta contraria alle previsioni della contrattazione collettiva.

Il motivo appare infondato; la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 9176/997 – Cass/2004), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità secondo la quale il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, come ha correttamente specificato già la Corte di appello, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, la cui legittimità non rientra nel thema decidendum della presente controversia, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare. Non devono affrontarsi le considerazioni svolte sul ricorso circa lo “scambio” che sarebbe stato effettuato in sede contrattuale tra obbligo di svolgere il lavoro straordinario e trattamento di miglior favore in ordine a numerosi istituti sia perché il CCNL non è stato prodotto, né si è indicato l’incartamento processuale ove lo stesso sarebbe reperibile, sia perché non si ricostruisce come tali difese siano state introdotte nei precedenti gradi del giudizio.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza in favore delle parti costituite, nulle nei confronti delle residue parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4100,00 di cui euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Nulla nei confronti delle residue parti intimate.

Contratti di prossimità. Chiarimenti.

contratto flaica lazio

Pubblichiamo L’INTERPELLO n. 8 del 2016 e L’INTERPELLO n. 30 del 2014

 

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