Home Blog Pagina 18

Assenze per malattia e sanzioni. Facciamo il punto.

0
malattia - flaica lazio

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, il quale abbia dichiarato al datore di lavoro la propria malattia e che, quindi, non si sia presentato sul posto di lavoro, ha l’obbligo di essere reperibile nell’indirizzo abituale o, se diversa, nell’abitazione eventualmente indicata nel certificato medico. L’obbligo di reperibilità sussiste per tutto il corso della malattia, dal primo all’ultimo giorno, compresi i sabati. Nello specifico per i dipendenti statali e quelli degli enti locali della P.A le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:0. Per i dipendenti privati invece la visita fiscale può avvenire dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Per i dipendenti pubblici, il medico fiscale è inviato direttamente dal dirigente dell’Amministrazione: in generale, il dirigente richiede la visita fiscale contemperando l’esigenza di risparmio di spesa pubblica con la lotta all’assenteismo. Attualmente i dipendenti pubblici possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia, solo nei seguenti casi:

Patologie gravi che richiedono terapie salvavita

  • Infortunio sul lavoro Inail
  • Malattie professionali Inail, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

Inoltre, come affermato dall’ARAN l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell’art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.

Pertanto, l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.

Naturalmente, l’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali

Solidarietà tra colleghi. Possibile, ma a generosità limitata.

0

Il Dlgs 151/15, all’art. 24, ha previsto che si possa aiutare il collega in condizione di disagio cedendogli qualche giorno di ferie o di riposo per assistere un figlio minore,  bisognoso di cure costanti. Ciò solo a titolo gratuito,  per i giorni eccedenti  le quattro settimane di ferie annuali e fatto salvo il riposo settimanale ogni sette giorni,  non essendo possibile derogare al Dlgs 66/03.

Le modalità saranno disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.

Sembra più un freno che uno stimolo alla solidarietà sociale.

Dimissioni volontarie. Nuova procedura

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Restano fuori, dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico,  i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale e le ipotesi di convalida presso le DTL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali. Rispetto alle commissioni di certificazione costituite presso le DTL sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla loro attività di assistenza con laNota direttoriale del 24 marzo 2016.

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati, è necessario avere ilPIN dispositivo dell’INPS. Se ancora non si è in suo possesso, è possibile richiederlo collegandosi al portale dell’Istituto o recandosi presso una delle sue sedi territoriali.

Si potrà così accedere al form online per la trasmissione della comunicazione. Verranno chiesti alcuni dati identificativi; per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Mentre, per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC . Si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione (marca temporale).

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dal seguente indirizzo di sistema
dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati saranno richiesti qualora si decidesse di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull’utilizzo della procedura è possibile scrivere adimissionivolontarie@lavoro.gov.it.

Se si riscontrano dei problemi nella fase di registrazione a Cliclavoro è disponibile il servizio di assistenza tecnica: clic4help@lavoro.gov.it.

La politica “combatte” il crollo delle nascite.

Se la legge di stabilità intendeva  stimolare l’aumento delle nascite, ha concesso veramente pochi stimoli alla paternità. Infatti, il CONGEDO OBBLIGATORIO destinato al papà, da fruire entro i primi 5 mesi dalla nascita o dall’adozione, passa da uno a due giorni. Ad esso possono essere aggiunti antri due giorni di CONGEDO FACOLTATIVO, però da sottrarre a quello della madre, che deve espressamente indicare di essere d’accordo. La domanda deve essere presentata 15 giorni prima ed entrambi i congedi sono pagati interamente dall’Inps. Vale solo per i dipendenti privati. Il congedo è unico anche se il parto è gemellare.

Pensa che sforzo per contrastare il calo demografico!

Colleferro. Accordo alla XPO Logistics

Dopo tre mesi circa di trattative è stato raggiunto l’accordo presso la  Regione Lazio sugli esuberi nel sito di Colleferro. Sulla disdetta del contratto integrativo, fatto salvo i buoni mensa, sarà riesaminata al termine della solidarietà la questione dell’indennità trasporto revocata.

L’ACCORDO SINDACALE

Pomezia. Accordo alla Sigma Tau

Sigma Tau - Flaica Lazio
Sigma Tau - Flaica Lazio

Raggiunto l’accordo sull’esubero presso la mensa Sigma Tau. Parte il contratto di solidarietà, in attesa dei pensionamenti.

L’ACCORDO SINDACALE

Importi mensili 2016 ammortizzatori sociali.

ammortizzatori sociali - Flaica Lazio

INPS: cir.48/16 – importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, NASpI e DIS-COLL – anno 2016

L’Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016,  comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, deitrattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71  914,96
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70 

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  1.166,05  1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto  1.401,49    1.319,64 

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.

Fondo credito

a) Assegno ordinario 

Si riportano i massimali mensili indicati nella circolare n. 101, del 21 maggio 2015, per l’assegno ordinario aggiornati per l’anno 2016 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:

Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a      2.126,33 1.154,85
Compresa tra  2.126,33 – 3.361,21 1.331,11
Superiore a     3.361,21 1.681,62

 

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili, indicati nella circolare n. 101 sopracitata, per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a       40.720,45 2.378,58 2.239,67
Compresa tra  40.720,45 – 53.578,73 2.679,45
Superiore a     53.578,73 3.750,21

 

Fondo credito cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n.82761 del 20 giugno 2014 per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a       38.494,84 2.281,32 2.148,09
Compresa tra  38.494,84 –53.690,17 3.068,44
Superiore a     53.690,17 3.568,87

Indennità di mobilità

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

 Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71   914,96
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 2.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2016, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 598,24.

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare  n. 94 del 12/05/2015 ad euro 1.195 per il 2016.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare  n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.195 per il 2016.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

Pensionati all’estero e Tasi. Una buona notizia.

0

I pensionati che si trasferiscono all’estero, magari perché in Italia non riescono a viverci per la pensione bassa ed il costo della vita troppo alto,  non pagheranno la TASI sull’abitazione principale che possiedono in Italia.
L’esenzione dal pagamento della Tasi si estenderà anche agli immobili dei pensionati italiani residenti all’estero e negli altri casi in cui opera l’assimilazione. L’estensione ai fini Tasi delle assimilazioni all’abitazione principale previste dalla legislazione vigente in materia di Imu produrrà, per diverse categorie di contribuenti, alcuni effetti positivi da non sottovalutare. La legge di stabilità, infatti, dispone dal 1° gennaio 2016 l’esenzione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Resteranno assoggettate a TASI (che si aggiunge all’IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

Perderanno la Tasi però anche un’ampia schiera di immobili che attualmente godevano dell’assimilazione all’abitazione principale solo ai fini Imu. In particolare da quest’anno non pagheranno più la Tasi l’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Anche gli immobili dei soci di cooperative, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia non pagheranno l’imposta.

Oltre a queste assimilazioni, che valgono ex lege, altre possono essere deliberate dai comuni come, ad esempio, quella per l’immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In tal caso il contribuente dovrà prendere visione del regolamento comunale per vedere se l’immobile gode dell’esenzione. In ogni caso da quest’anno non opera più l’assimilazione dell’immobile dato in comodato ai figli a prescindere da quanto il Comune avesse stabilito lo scorso anno. L’abitazione concessa in Comodato sarà soggetta all’aliquota ordinaria vigente nel Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale. L’unico sconto che potrà applicarsi, ove siano rispettate tutte le condizioni, è la riduzione dellabase imponibile del 50%. 

Dalla Tasi saranno esentati anche gli inquilini e i comodatari che abbiano adibito ad abitazione principale l’immobile occupato. Da notare tuttavia che la cancellazione della quota inquilini non si scarica sul possessore, che continuerà a pagare la sua parte di TASI sulla base del regolamento comunale relativo all’anno 2015 (oscilla dal 70 al 90% in base alle scelte dei Comuni; in caso di silenzio locale la quota è fissa al 90 per cento).

Tra le altre novità da segnalare c’è una particolare agevolazione sulla TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Tali immobili (cd. beni-merce) fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pagano la TASI con aliquotaridotta allo 0,1 per cento anche se i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Questa agevolazione si aggiunge all’esenzione completa da IMU disposta dal D.L. 102/2013, alle medesime condizioni (permanenza della destinazione alla vendita e mancata locazione; articolo 13, comma 9-bis del D.L. n. 201 del 2011).

ULTIMI ARTICOLI