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Bracciano Ambiente. Raggiunto l’accordo.

bracciano ambiente - Flaica Lazio

Dopo una lunga e complessa trattativa è stato sbloccato il pagamento degli stipendi ai dipendenti della Bracciano Ambiente.  Rientra così la protesta attuata dalla FlaicaLazio.

L’ACCORDO SINDACALE

Bracciano (Roma). Protestano i dipendenti della Bracciano Ambiente.

bracciano ambiente - Flaica Lazio

Bracciano Ambiente, i lavoratori iniziano la protesta: i rifiuti resteranno in strada

Da questa mattina infatti i lavoratori, quelli rimasti dopo i licenziamenti degli scorsi anni, sono entrati in assemblea permanente e quindi effettueranno solo i servizi essenziali.

I rifiuti però rimarranno in strada, infatti la forma di protesta non prevede la raccolta quotidiana della differenziata e indifferenziata.

Bracciano rischia quindi di diventare una pattumiera, ma va detto che il gesto dei dipendenti della Bracciano Ambiente è decisamente estremo.

La società infatti, sull’orlo del fallimento, starebbe indietro di due mensilità nel pagamento del personale e si tratterebbe dell’ennesimo ritardo negli ultimi mesi. Agli stessi inoltre non è ancora stata erogata la quattordicesima mensilità dell’anno 2015. Il tutto va inquadrato in un contesto dove da diverso tempo non si tiene più conto dell’aggiornamento dei parametri di livello e dell’aggiornamento degli scatti di anzianità. La situazione per i lavoratori è inoltre drammaticamente precaria. Infatti questi non hanno garanzie sul loro futuro lavorativo appeso a scelte aziendali molte volte discutibili.

I dipendenti comunque garantiranno i servizi minimi come la raccolta rifiuti esclusivamente nelle mense, negli ospedali e nei mercati rionali e le tumulazioni cimiteriali. Per il resto tutto fermo in attesa di garanzie.

Se domani all’incontro che ci sarà con il commissario prefettizio non si sbloccherà qualcosa il rischio è la creazione di cumuli d’immondizia in strada.

Vigilante sindacalista licenziato. Condannata la Cosmopol.

Cosmopol - Flaica Lazio

BRINDISI – Il tribunale di Brindisi, sezione Lavoro, ha ordinato l’immediato reintegro di una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Cosmpol che era stata licenziata per l’appartenenza a un sindacato, la Flaica Cub, che aveva denunciato in varie sedi “la violazione delle norme relative ad aspetti del rapporto di lavoro, quale la durata della prestazione, il riposo ecc..”. Il giudice Francesco De Giorgi, con ordinanza depositata martedì (23 febbraio), ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati del vigilante brindisino, Giacomo Greco e Giuliano Grazioso, stabilendo che è stato “di natura ritorsiva” il licenziamento irrogato dalla Sveviapol Sud (che il 30 marzo 2015 ha ceduto il ramo aziendale riguardante il servizi di vigilanza, pattugliamento e porta valori alla Cosmopol Spa).

Il ricorrente, assunto dalla Sveviapol nel 1998, è stato messo alla porta “per giustificato motivo” il 22 marzo 2015. Poco prima del licenziamento, insieme ad altri due colleghi della Flaica (anche loro licenziati) era stato trasferito presso la centrale Enel di Cerano “Federico II”, dove la Sveviapol (adesso Cosmopol) aveva un appalto che sarebbe scaduto nel giro di qualche mese. E infatti una volta terminato il rapporto fra il committente e l’istituto di vigilanza, il dipendente ha ricevuto l’amara sorpresa.

Secondo l’azienda, non c’erano possibilità di reimpiego in altri appalti. Ma il lavoratore ha dimostrato che dopo il licenziamento sono aumentate le ore di straordinario richieste ai colleghi e la società ha assunto altre quattro unità con contratti a tempo determinato poi prorogati (gli stessi sono tuttora in servizio). E allora, che motivo c’era di licenziare l’iscritto alla Flaica Cub? Per quale (reale) motivo la Sveviapol ha deciso di disfarsene, nonostante l’avrebbe potuto utilizzare anche dopo la scadenza dell’appalto alla centrale Enel? Stando al quadro raffigurato dal giudice De Giorgi, sulla base delle testimonianze rese da altri dipendenti della Cosmopol, A.M. (queste le iniziali del lavoratore licenziato) era stato preso di mira perché si era instaurato un rapporto di conflittualità sindacale (uno degli indici di licenziamento discriminatorio previsti dalla legge n. 604 del 1966) fra il datore di lavoro e la Flaica Cub.

“Tale sigla – si legge nell’ordinanza – difatti era molto attiva nel denunciare la violazione delle norme relative all’effettuazione di lavoro straordinario, della concessione dei riposi e della stessa articolazione dei turni di servizio”. Tutto ciò è stato confermato in sede istruttoria da Giovanni Vita, segretario provinciale Flaica, “il quale ha affermato di aver presentato esposti all’Ispettorato del lavoro e di aver denunciato alla stampa il comportamento datoriale (violazioni da parte della società in tema di orari di lavoro, turnazione e altro, il tutto effettivamente riscontrato dal ministero del Lavoro, ndr)”, aggiungendo che “lo spostamento del ricorrente e di altri due colleghi (anche loro licenziati) presso la centrale Enel fosse preordinato al licenziamento in quanto la società era a conoscenza della scadenza imminente dell’appalto e, nonostante ciò, ha inviato proprio il ricorrente in quanto iscritto alla Flaica, come gli altri due lavoratori licenziati così da poterli licenziare”.

Inoltre il sindacalista ha sostenuto che il numero degli iscritti alla Flaica aveva subito una drastica diminuzione a causa delle pressioni esercitate dall’azienda nei loro confronti. Le parole di Giovanni Viva hanno trovato ulteriore riscontro nelle testimonianze rese da due vigilantes con la tessera della Flaica (uno a sua volta licenziato, l’altro tuttora alle dipendenze della Cosmopol), i quali hanno riferito degli inviti a “lasciare il sindacato” rivolti da un rappresentante della società in quanto la Flaica “era la rovina della società” e “voleva distruggere l’azienda”.

Oltre alla conflittualità sindacale, viene riscontrato anche un secondo indice di licenziamento discriminatorio: la mancata sussistenza del giustificato motivo. Già, perché dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle persone ascoltate emerge “che il reale motivo posto alla base del licenziamento fosse l’iscrizione del ricorrente a una sigla sindacale invisa alla società e che il motivo formalmente indicato nel licenziamento simulasse un intento ritorsivo”. Basti pensare che dopo la scadenza dell’appalto presso la Federico II, come detto, sono state assunte altre quattro persone e si sono registrati un “incremento illegittimo di lavoro straordinario” e “la violazione della normativa dei turni di riposo accertata dal ministero”.

La perdita dell’appalto presso la centrale Enel, insomma, è stata “solo un pretesto per liberarsi di lavoratori non graditi a causa della loro appartenenza alla Flaica”. Questo anche in considerazione del fatto che i lavoratori licenziati erano fra quelli che avevano svolto meno ore lavorative presso la centrale rispetto ad altri colleghi. Da tutto ciò deriva “la nullità dell’interruzione del rapporto di lavoro”, con ordine di reintegro a carico della Cosmpol. La stessa è stata condannata “al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurandolo alle retribuzioni spettanti a costui dal licenziamento del 23 marzo 2015 sino alla reintegra e comunque in misura non inferiore alle cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

24 febbraio 2016

Prestito vitalizio. Se la pensione non aumenta si può cedere un pezzo di casa!

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Soldi - Flaica Lazio

Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell’immobile. Via libera al prestito vitalizio ipotecario. E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo firmato dal Ministro Guidi lo scorso Dicembre. Il provvedimento, che entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 2 marzo, rende quindi operativo il nuovo stru­mento riservato alle persone più in là con gli anni, previsto dalla legge 44/2015, che aveva rinviato a un decreto ministeriale la discipli­na di dettaglio.

Il prestito vitalizio ipotecario è una forma di finanziamento alternativa alla nuda proprietà che consente ai proprietari di immobili di monetizzare parte del valore della propria abitazione senza perdere la proprietà dell’immobile (come accade con la nuda proprietà) nè dover rimborsare a rate il prestito. Per rilanciare tale forma di finanziamento, introdotto nel 2005 con scarso successo, la legge 44/2015 ha allargato la platea dei potenziali beneficiari abbassando da 65 a 60 anni l’età per accedere al finanziamento smussando alcuni ostacoli che ne avevano impedito il decollo.

La quota del prestito non è fissa ma dipende dall’età del proprietario: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma dovrebbe arrivare al 50% del valore dell’immobile se il beneficiario ha circa 90 anni per scendere intorno al 15-20% se il richiedente ha 60 anni o poco più.

Entro 12 mesi dal decesso del beneficiario saranno gli eredi a dover estinguere il finanziamento scegliendo tra la restituzione del debito maturato nei confronti dalla banca, la vendita dell’immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l’affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. A tal fine la legge fissa una procedura rigorosa per la vendita della casa al fine del rimborso che deve avvenire al prezzo di merca­to. In questo modo la parte ec­cedente il capitale residuo del finanziamento è destinata agli eredi che possono così beneficia­re dell’eventuale andamento po­sitivo dei prezzi dell’immobile.

Gli obblighi informativi. Il decreto della Guidi ha fissato alcune regole applicative. Ad iniziare dagli obblighi informativi a carico dell’ente finanziatore nei confronti dei sottoscrittori. In parti­colare si sottolinea l’obbligo per il finanziatore di predisporre due prospetti esemplificativi, da sottoporre all’interessato, chia­mati «simulazione del piano di ammortamento» che illustrano il possibile andamento del debi­to nel tempo. Si stabilisce anche il divieto di esigere il pagamen­to delle spese sostenute dal fi­nanziatore qualora il finanzia­to decida di non sottoscrivere il contratto. Al finanziamento si accompagna una polizza as­sicurativa per l’immobile, ma il richiedente ha la facoltà di acquistare la polizza assicura­tiva anche presso un soggetto differente dal finanziatore, che annualmente deve consegnare un resoconto della propria po­sizione debitoria.

Tra le altri requisiti fissati dal decreto la precisazione che il contratto deve prevedere la possibilità di procedere alla «co­intestazione» del contratto di finanziamento in caso di coniugi o di conviventi more uxorio a condizione tuttavia che anche il secondo sottoscrittore sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti (cioè almeno 60 anni).

Il rimborso integrale. La banca e la finanziaria avranno la possibilità, in alcuni casi eccezionali, di richiedere il rimborso integrale del finanziamento prima della scadenza prevista. Il decreto prevede tra queste ipotesi il decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo in caso di ­co­intestazio­ne». Lo stesso vale, tra gli altri, per i seguenti casi: compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile; la costitu­zione di «diritti reali di garanzia in favore di terzi»; effettuazione di modifiche strutturali all’im­mobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore; revoca dell’abitabilità dell’im­mobile dovuta a incuria del finanziato; il trasferimento della residenza nell’immobile di altri soggetti, dopo la stipula del contratto, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonche’ il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi; qualora l’immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.

Ciampino (Roma). Comitato di Zona e nuova sede.

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In coerenza con il mandato congressuale, la FlaicaLazio prosegue nell’attività di crescita organizzativa nei territori con la creazione di nuove  Strutture sindacali e di servizio per  lavoratori e cittadini

A pochi giorni dall’inaugurazione della sede di Pontinia (LT), anche a Ciampino, il prossimo 1° marzo, inizierà ad essere operativa la Struttura zonale,  che sarà e il punto di riferimento dei lavoratori dell’area,  dove la FlaicaLazio è di gran lunga preponderante per numero di iscritti e azione  sindacale.

La sede è in via del Lavoro n. 58. In essa saranno svolte le attività di servizio quali Caf, Patronato, assistenza inquilini e assistenza sindacale in generale.

A guidare il  Comitato di Zona è stata chiamata la Componente della segreteria FlaicaLazio, Silvana Forlini, coadiuvata da Fabiola Carlomusto e dall’impegno dei numerosi attivisti presenti delle aziende del posto.

Ad essi, tutta la Segreteria FlaicaLazio augura buon lavoro.

CARTA FAMIGLIA 2016

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Famiglia - Flaica Lazio

Misure di sostegno alle famiglie numerose.

La carta sarà resa disponibile dai Comuni alle famiglie con almeno tre figli per gli sconti a servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro.  Tra le varie misure per il sociale la legge di stabilità per il 2016 ne contiene una in favore delle famiglie numerose che entrerà in vigore da quest’anno. Si tratta della cosiddetta carta familiare destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.

Per le modalità di rilascio della carta dovrà essere emanato un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, cioè entro il 1° Aprile prossimo. La Carta, a differenza della social card tradizionale, permetterà ai titolari di accedere solo a particolari sconti per l’acquisto di beni o servizi legati ad esempio alla istruzione o alla formazione ovvero a riduzioni tariffarie per i mezzi pubblici erogati da soggetti pubblici o privati che aderiscono all’iniziativa. Ad esempio sarà possibile fruire di un abbonamento per i trasporti pubblici ad un prezzo scontato rispetto alla tariffa standard oppure acquistare libri o materiale didattico, anche digitale, ad una tariffa agevolata.

La carta sarà rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta direttamente dai comuni, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite, sulla base dell’ISEE ed avrà una durata biennale dalla data di emissione. I comuni dovranno altresì attestare lo stato della famiglia al momento del rilascio. I partner che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale sarà funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro; a tal fine verra’ istituito un sito istituzionale con l’elenco di tutti i soggetti convenzionati.

Attenzione, pertanto, a non confondere la novità con la social card ordinaria che, a differenza della Carta famiglia non è una carta-sconto, ma un sussidio di 40 Euro mensili, a carico dell’Inps (ma i Comuni ed altri Enti pubblici possono ricaricarla di un maggiore importo) in favore dei soggetti con almeno 65 anni o genitori di bambini con meno di tre anni con la quale si possono non solo effettuare acquisti negli esercizi convenzionati, ma anche pagare le utenze domestiche (si veda tavola sottostante).

Visite di controllo. Fasce orarie non più per tutti.

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Visita di controllo - Flaica Lazio

Il paradosso della pubblica amministrazione sta nel fatto che in presenza di abusi rende a tutti inesigibili i diritti. Cioè, punisce la condizione di bisogno del cittadino, invece di reprimere l’illecito perseguendo il colpevole. E’ accaduto con l’obbligo generalizzato di reperibilità domiciliare durante le fasce orarie previste per le visite di controllo. Da anni, una “caccia al colpevole”, senza alcuna eccezione, senza distinguere tra veri
bisognosi e finte malattie.

Ora una buona notizia. Vengono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori privati quando l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Si legge nel  Decreto del 11 gennaio 2016 con le integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS.

Ciampino (Roma). Firmato l’accordo per la nuova Azienda Speciale.

asp ciampino - flaica lazio

Dopo mesi di trattative, lunedì 25 gennaio è stato firmato l’accordo al Comune di Ciampino per la costituzione della nuova Azienda Speciale e l’uniformità di trattamento contrattuale per tutti i dipendenti. Su questo aspetto, però, visti i tempi stretti, per adesso vengono applicati due CCNL (al posto di sei), peraltro abbastanza dissonanti con gli ambiti settoriali. L’intento condiviso, però, è quello di arrivare ad un unico contratto, possibilmente quello dei dipendenti degli Enti Locali.

IL VERBALE ACCORDO

Colleferro (RM). Crisi alla XPOLogistics

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La XPOLogistics, del gruppo XPO Supply Chain Consumer Goods Italy Spa, multinazionale della logistica, che dopo aver  rilevato la Fiege e Borruso, ha dichiarato lo stato di crisi che investe anche l’unità produttiva di Colleferro con un esubero dichiarato di circa il 30% dell’organico. La R.S.A. della FlaicaLazio ha contestato i motivi della crisi e le parti si incontreranno presso la Federcommercio di Roma il 1 febbraio 2016. L’auspicio è una soluzione concordata per chiudere la procedura senza alcun licenziamento.

Coppie di fatto. Facciamoci sentire.

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Spieghiamolo ai nostri parlamentari.

Un rappresentante del popolo dovrebbe agire nell’interesse dello stesso, non per convenienza elettorale.

In particolare i leader, quelli che decidono la linea politica di gruppo, che assumono sempre posizioni pretestuose, esattamente opposte, a seconda che siano al governo o contro.

I diritti delle coppie di fatto appartengono alla loro esistenza, non al consenso elettorale dei partiti.

Il concetto di famiglia, a partire da Adamo ed Eva, la prima coppia di fatto, si è sempre  basato sulla convivenza affettiva tra l’uomo e la donna, creati per procreare.

Perciò, il Parlamento deve estendere il diritto di famiglia alle unioni di fatto secondo natura; poi, non come modello, ma per parificazione sociale, vanno riconosciuti  i diritti civili alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Le adozioni, però, lasciamole alla famiglia naturale ed esemplare, quale alveo di maggiore protezione al normale formarsi della persona umana.

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