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Frosinone. In crisi anche la scuola dell’infanzia.

Servizio mensa - Flaica Lazio

E’ il messaggio che nasce dalla crisi della Serenissima Ristorazione che ha subito una notevole contrazione di pasti nella refezione scolastica de comune di  Frosinone. Per adesso l’azienda ha fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga. Ma poi, visto il contenimento delle spesa statale su questo ammortizzatore sociale?

L’ACCORDO SINDACALE

Sciopero generale del 14 novembre 2014.

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Il 14 NOVEMBRE 2014 SCIOPERA IL SINDACALISMO DI BASE

 La CUB, insieme alla Confederazione Cobas, all’USI e all’ADL Cobas, ha proclamato lo sciopero generale dei lavoratori del settore pubblico e privato, per l’intera giornata di venerdì 14 novembre.

Nella stessa giornata l’USB proclama lo sciopero per almeno quattro ore.

Inoltre promuoveranno lo sciopero, rendendolo generalizzato e sociale, anche numerose strutture dei Centri sociali e del territorio, comitati e coordinamenti dei precari, organizzazioni studentesche nazionali e locali.

Lo sciopero generale si rende necessario per contrastare la politica fallimentare di austerità, imposta dall’Europa e condivisa dai governi, che ha assunto il pareggio di bilancio come obiettivo principale e ha portato fin qui solo all’aumento della povertà, alla disoccupazione di massa e alla distruzione della struttura produttiva; ora perseguono la completa deregolamentazione  del lavoro per far accettare qualsiasi occupazione, anche senza diritti e poco pagata se non addirittura gratuita, partendo dal diritto al lavoro e al reddito avvii la cura del territorio, la rivitalizzazione dell’agricoltura, il restauro delle nostre città, innovi l’industria e la struttura produttiva e ridefinisca un nuovo  modello di consumi.

Motivazioni dello stato di agitazione, e dello sciopero:
•    Contro la politica economica e sociale del governo Renzi e dell’Unione Europea, contro il Jobs Act e le altre misure per il mercato del lavoro, contro l’abolizione dell’art.18.
•    Per il diritto al lavoro, attraverso la riduzione d’orario a parità di salario, investendo per la bonifica dei siti inquinati, la messa in sicurezza del territorio, il risparmio energetico e le energie alternative.
•    Contro il Piano Renzi per la scuola, per l’assunzione di tutti i precari docenti ed Ata
Contro il blocco dei contratti nel pubblico impiego, per massicci investimenti nella scuola, sanità, trasporti e servizi pubblici, per la difesa dei Beni comuni, contro le privatizzazioni, le grandi opere dannose e la distruzione del territorio.
•    Per la redistribuzione del reddito attraverso consistenti aumenti salariali per tutti i lavoratori e i pensionati.
•    Per reddito garantito, salario minimo, rivalutazione delle pensioni, salute e sicurezza sui posti di lavoro, diritto all’abitare, contro precarietà e lavoro gratuito (modello Expo).
•    Contro il Fiscal Compact, contro il pareggio di bilancio inserito nella Costituzione.
•    Contro l’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil,  per la difesa e lo sviluppo della democrazia sui posti di lavoro e del diritto di sciopero.

Milano 29 settembre 2014

Confederazione Unitaria di Base
Sede nazionale: Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804

ASpI. Illegittima l’esclusione dei salariati agricoli.

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ASpI  per gli operai agricoli a tempo indeterminato

Il  mancato riconoscimento da parte dell’INPS dell’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati il 31 dicembre  e , più in generale il fatto che, in presenza di tutti i requisiti di legge,  viene negata a questi lavoratori la possibilità di accedere al trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola, ora ASpI.

Il mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola genera una vera e propria lesione del diritto Costituzionale (art. 38) nei casi dei lavoratori licenziati il 31 dicembre per i quali, in  sostanza, viene meno qualsiasi forma di tutela dello stato di disoccupazione (agricola e non agricola) . Secondo l’interpretazione dell’INPS infatti questi lavoratori, non avendo  giornate indennizzabili, non hanno diritto alla disoccupazione agricola  né alla disoccupazione ordinaria, che indennizza invece i periodi di disoccupazione successivi al licenziamento.

Il   19 maggio 2011 il Tribunale di Padova con due distinte sentenze ha accolto i ricorsi di due operai agricoli a tempo indeterminato licenziati rispettivamente il 6 marzo 2009 e il 18 luglio 2009.  Entrambi i lavoratori avevano presentato nel termine di 68 giorni dal licenziamento la domanda di disoccupazione ordinaria non agricola, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla legge.
A fronte del diniego da parte dell’INPS essi si sono costituiti in giudizio chiedendo la condanna dell’Istituto resistente al pagamento del trattamento ordinario di disoccupazione non agricola con la liquidazione degli arretrati , degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dalla domanda amministrativa.

Le sentenze chiariscono che è del tutto irrilevante il momento del licenziamento:  agli operai agricoli a tempo indeterminato spetta sempre la disoccupazione ordinaria non agricola poiché, nell’interpretazione del giudice , il legislatore ha escluso che essi possano accedere a disoccupazione agricola.
Tale indennità ovviamente è destinata ad indennizzare i periodi di disoccupazione involontaria successivi al licenziamento e alla presentazione della domanda, come avviene  per i lavoratori dipendenti comuni.

Contributo di solidarietà. L’Inps pubblica la circolare

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Da settembre secondo quanto si legge nella circolare n. 100 dell’Inps sulla riforma Fornero, si comincerà a pagare il contributo sul fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cig (nelle imprese con oltre 15 dipendenti). Il contributo è dello 0,50% sulla retribuzione (1/3 a carico del lavoratore) e sulla busta paga di settembre verranno tolti gli arretrati da gennaio 2014.

L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – ricorda l’Inps – ”ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”. In pratica per le aziende che non sono coperte dalla cassa (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. Si potrà ricevere l’assegno per soli tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9).

Il Fondo – si legge nella circolare – ”ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità”. Il fondo che dovrebbe sostituire di fatto le prestazione erogate con la cassa in deroga (per la quale, in via di eliminazione a fine 2016, non sono previsti contributi da aziende e lavoratori) si finanzia con ”un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall’inizio del 2014 ma le modalità sono arrivate solo ora e a settembre non solo si pagheranno gli arretrati (per una retribuzione lorda di 2.000 euro mensili circa 30 euro a carico del lavoratore e 60 per l’impresa) ma si chiederà anche l’1% di mora sul dovuto a partire dal 7 giugno.

E’ previsto inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Dal 2020 il sistema peraltro diventerà ancora più ”a consumo”, sottolinea il segretario confederale Uil Guglielmo Loy, con la possibilità per l’azienda di recuperare attraverso le prestazioni ai lavoratori sospesi solo le somme già versate.

Circolare numero 100 del 02-09-2014

Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Rappresentanza sindacale. La direttiva del Ministero

Altro che nuova legge sulla rappresentanza. Il Governo “adotta” l’accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria, CGIL, Cisl e Uil del 28 giugno 2011. rendendolo di fatto di natura pubblica.

Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 26 settembre 2014, una Direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacalepdf_icon, con la quale vengono definite le computabilità dei risultati elettorali nelle aziende ai fini della quantificazione delle rappresentanze sindacali alla luce dell’accordo interconfederale, di natura assolutamente  privata.

Se col Jobs act avrebbe dovuto legiferare sulla materia, visti anche i tempi brevi,  che bisogno c’era di questa circolare?

Contratti “Pirata”. Il TAR del Lazio conferma l’invalidità.

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I criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi

La Sezione Terza Bis del TAR del Lazio, con sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014, ha respinto il ricorso presentato dall’UNCI e dalla CONFSAL per l’annullamento della lettera circolare del Ministero del Lavoro, prot. n. 37/10310/MA003.A004 del 1° giugno 2012, concernente i criteri di individuazione dei Ccnl comparativamente più rappresentativi.

La citata lettera, oltre ad indicare i criteri da prendere in considerazione al fine di determinare il grado di rappresentativià sindacale, precisa che nel settore di riferimento (quello delle cooperative), “l’unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 1, L. 389/1989, …., è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil/Agci, Legacoop, Confcooperative“.

Il Giudice Amministrativo, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “in caso di plurarlità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contatti collettivi stipulati dalle organizzaizoni sindacali dei lavoratori e dei datori  di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Pertanto, ancorché la controversia trattata non metta in discussione la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali ricorrenti, ciò che continua a non essere adeguatamente supportato da idonea prova  è che le stesse siano anche “compartivamente più rappresentative nella categoria“, secondo la normativa vigente, con la conseguenza di non poter ritenere preferibile il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva.

Rappresentanza sindacale. Ancora molta strada per la democrazia.

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Tribunale Roma: scenario per costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale

La Sezione IV Lavoro del Tribunale di Roma, con una sentenza  depositata il 23 settembre 2014pdf_icon sulla rappresentatività sindacale ex art. 19 della legge n. 300/1970, ha accolto “integralmente” i criteri della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 231/2013pdf_icon, che ha punito la Fiat, ma non ha colmato il vulnus giuridico dei  diritti negati al sindacato libero ed alternativo.

Legge delega JOBS ACT. L’emendamento del Governo

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Pubblichiamo il testo del maxi-emendamento sul Disegno di Legge Delega Jobs Act  sul  quale  il governo ha ottenuto la fiducia  al Senato.

“Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

ART. 1
(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)

  1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo │ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
  2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
    1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
    2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
    3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
    4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
    5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
    6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
    7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di vincolare destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
    8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
    b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
    1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
    2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
    3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
    4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
    5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
    6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
    c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;
    d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).
  3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonchè di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo │ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonchè dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
  4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
    b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
    c) istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata “Agenzia”, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
    d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
    e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
    f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro;
    h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonchè di altre amministrazioni;
    i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica;
    l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
    m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
    n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
    o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
    p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
    q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
    r) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
    s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
    t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
    u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
    v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
    z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
    aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonchè di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
    bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
  5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonchè in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo │ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
  6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
    b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
    c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
    d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
    e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
    f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonchè valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
    g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonchè l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
    h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
    i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
    l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
  7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonchè di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere pi efficiente l’attività ispettiva, il Governo │ delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
    a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
    b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo pi conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
    c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;
    d) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
    e) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
    f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonchè ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale;
    g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
    i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
  8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo │ delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
    b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
    c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
    d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
    e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
    f) integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
    g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;
    h) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo pu￲ adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.

Ammortizzatori in deroga. Definiti i limiti.

inps flaica lazio

INPS: mess.5787/2014 – limiti alla fruizione di ammortizzatori in deroga per il 2014

Pubblicato il 7 lug 2014

L’Inps, con il messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, riprendendo una comunicazione che il Ministero del Lavoro ha inviato agli assessori delle Regioni e delle Provincie autonome a non concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per periodi superiori ad 8 mesi,  comunica i limiti per la fruizione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2014.

Infatti, Il Ministero ha ripreso una nota del dicembre 2013 con la quale «al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali» ha invitato le Regioni e le province autonome a «provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e comunque non superiori a 6 mesi nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi». «Considerato che l’iter di emanazione del decreto non si è ancora concluso – si legge nella comunicazione ministeriale – e in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, si invitano le Regioni e le province autonome a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga per periodi superiori a 8 mesi nell’anno 2014».

Con riferimento ai periodi concedibili di mobilità in deroga, allo stesso modo gli enti regionali non devono superare i limiti previsti per l’anno 2014 pari per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, complessivamente a cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, a ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Complessivamente, per tali lavoratori, il periodo di fruizione non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Articolo: Cig e mobilità in deroga – criteri di concessione

Pubblicato il 26 set 2014

articolo di approfondimento di Eufranio Massi

Rispondendo, sollecitamente, alle richieste delle Regioni, il Ministero del lavoro, attraverso la circolare n. 19 dell’11 settembre 2014, ha fornito i primi chiarimenti operativi sul decreto interministeriale n. 83473 del 1º agosto 2014, ‘‘concertato’’ tra Lavoro ed Economia, con il quale sono state dettate le regole per la fruizione dei trattamenti di cassa e mobilita` in deroga per gli anni 2014 e 2015.

La crisi attraversata dal nostro Paese e la necessita`, comunque, di assicurare la graduale transizione al nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali postulato dalla riforma Fornero e dalla stessa legge delega sul Jobs Act all’esame del Parlamento, hanno spinto l’Esecutivo prima a cercare nuove risorse per il finanziamento relativo all’anno in corso ed al prossimo e, poi, ad emanare il provvedimento del 1º agosto ed, ora, a fornire le spiegazioni operative.
Vale la pena di ricordare come, in un quadro di progressiva difficolta` a reperire risorse finanziarie, il Legislatore sia intervenuto nel corso del 2013 con la legge n. 85 (che ha convertito il D.L. n. 54) con la previsione di una fissazione di criteri per il riconoscimento di tali prestazioni.”

dpl

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