Home Blog Pagina 28

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

incentivi assunzioni flaica lazio

Per la complessità della materia e per l’importanza che essa ha assunto nell’attuale, grave crisi occupazionale, riteniamo utile pubblicare una guida che riepiloga gli incentivi alle assunzioni.

GUIDA INCENTIVI 2014

Anzio (Roma). Accordo mense scolastiche.

mense scolastiche flaica lazio

Firmato l’accordo sindacale per il cambio di appalto del servizio di refezione scolastica del comune di Anzio. La Coop. Solidarietà e Lavoro è subentrata alla  Serenissima
Ristorazione nonostante l’ostruzionismo messo in atto da quest’ultima con l’appoggio di qualche sindacato di comodo. Tanto di comodo che non vede neppure la falcidie sugli stipendi che sistematicamente la Serenissima opera sulla retribuzione dei dipendenti.

L’ACCORDO SINDACALE

 

Ammortizzatori sociali in deroga. La lenta agonìa

ammortizzatori sociali - Flaica Lazio

Min.Lavoro: Ammortizzatori in deroga – i criteri per la concessione delle prestazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 19 del 11 settembre 2014pdf_icon,  in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014web che, alla luce delle disposizioni normative di cui all’articolo 4, comma 2, decreto legge 54/2013web, convertito nella legge 85/2013, individua i criteri concessivi e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In pratica, le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati in sede regionale perle imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo.

Vigilanza privata. Niente tagli all’Istituto di Vigilanza.

0
Vigilanza privata Flaica Lazio

Terracina. Trovato l’accordo con l’Istituto di Vigilanza per evitare il licenziamento di 7 lavoratori. L’accordo è stato sottoscritto presso la Regione Lazio l’11 settembre scorso.

IL VERBALE DI ACCORDO

Somministrazione irregolare. Assunzione e risarcimento

Cassazione: limite al risarcimento anche per la somministrazione irregolare, ma conferma del rapporto con il committente.

Con sentenza n. 18046 del 20 agosto 2014, la Cassazione ha confermato l’applicazione, in materia di risarcimenti, delle regole del contratto a termine anche in caso di somministrazione irregolare.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che una volta accertata la illegittimità del rapporto di lavoro per una somministrazione irregolare di manodopera (art. 27, D.L.vo n. 276/2003 ), al lavoratore deve essere convertito il rapporto di lavoro sull’azienda utilizzatrice. Per quanto riguarda il risarcimento spettante al lavoratore, si è ritenuto che debba attestarsi sulle indicazioni fornite dall’art. 32 della Legge 183/2010  (c.d. Collegato Lavoro) tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La sentenza della Cassazione n. 18046-2014

Rappresentanza e firma del contratto.

contratto flaica lazio

DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO – IMPORTANTE SENTENZA del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio.

E’ LEGITTIMO CHE LA CUB TRASPORTI POSSA COSTITUIRE LA RSA ELETTA DAI LAVORATORI anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2013.
E’ antisindacale negare ai lavoratori il diritto di scegliersi il sindacato e il diritto di rappresentarli.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca La Russa obbliga l’azienda a: 1) fissare, entro il 30.9.2014, un incontro con il sindacato ricorrente per discutere  la piattaforma rivendicativa; 2)  riconoscere il diritto di Cub trasporti a nominare proprie RSA; 3) riconoscere ai signori Giorgio Caramella e Giuseppe Parisi la funzione di RSA costituite nell’ambito del sindacato Cub trasporti.

LA SENTENZA

Personale Ausiliario ASL d Latina.

Flaica Lazio

Chiusa la procedura di licenziamento per 16 unità del  personale ausiliario dipendente dalle cooperative LA CASCINA e SANITALIA in servizio nelle aziende ospedaliere di Latina e provincia.

La procedura era stata aperta in seguito al taglio di 900 ore deciso dalla direzione Asl con la motivazione dei tagli al servizio operati dalla Regione Lazio.

I licenziamenti sono stati evitati con un abbassamento “provvisorio” dei parametri individuali. Faremo di tutto affinché il “provvisorio” sia veramente tale.

VERBALE LA CASCINA       VERBALE SANITALIA

Licenziamenti. La Magistratura smentisce il Ministero

tribunale flaica lazio

Tribunale di Padova: termine di decadenza per impugnare il licenziamento contro la stazione appaltante

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 18 luglio 2014, è entrato nel merito del termine decadenziale finalizzato alla impugnativa del licenziamento correlato all’azione di accertamento, volta alla verifica della
sussistenza del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da quello con il quale era stato stipulato il contratto. Il Tribunale  è giunto ad una soluzione decisamente diversa da quella, possibilista e prudente, prospettata dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 12 del 25 marzo 2014 web.

Questo il fatto: due lavoratori avevano impugnato il licenziamento adottato dall’appaltatore, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della stazione appaltante e, quindi, affermando che si era verificata una interposizione illecita di manodopera. Conseguentemente, nel giudizio di merito, chiedevano che fosse accertata l’inefficacia del licenziamento con il ripristino del rapporto direttamente alle dipendenze del datore di lavoro appaltante e con il pagamento del “quantum economico” maturato. La difesa della stazione appaltante si è basata sul fatto che non aveva avuto da parte dei soggetti interessati alcuna impugnativa stragiudiziale nei “canonici” 60 giorni, atteso che il provvedimento di recesso era stato ritualmente impugnato soltanto nei confronti dell’appaltatore.

Il Tribunale di Padova, quindi, è stato chiamato a decidere sulla base di quanto affermato dall’art. 32, comma 4, lettera d, della legge n. 183/2010 web il quale estende il termine di decadenza ad “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D.L.vo n. 276/2003 pdf_icon, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

Il Tribunale ha accettato l’eccezione della stazione appaltante affermando che il decorso del termine decorre dal momento in cui il supposto datore di lavoro interposto comunica il licenziamento e che la decadenza nei confronti dell’appaltante è impedita soltanto se la volontà di impugnare è resa nota a quest’ultimo nei rituali 60 giorni: tutto questo viene argomentato sulla base della previsione contenuta sia nell’art. 27 che nell’art. 29 – bis delD.L.vo n. 276/2003 pdf_icon, il quale ultimo afferma che gli atti posti in essere dall’interposto si intendono posti in essere da chi ha effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori.

Nell’interpello considerato il Dicastero del Lavoro richiamava l’indirizzo sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23684/2010 antecedente alla legge n. 183/2010 web secondo il quale il licenziamento era da considerare giuridicamente inesistente con la possibilità di un a impugnativa non sottoposta al limite decadenziale. Nello stesso interpello, in un successivo passaggio e senza prendere una decisa posizione, il Ministero del Lavoro, in forma possibilista e dubitativa (viene adoperato il termine “sembra”) appare cosciente circa il diverso indirizzo prospettato dal Legislatore con la legge n. 183/2010 web.

ULTIMI ARTICOLI