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Riduzione orario di lavoro. Necessario il consenso del lavoratore

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Cassazione: volontà del lavoratore nella riduzione di orario

Con sentenza n. 16089 del 14 luglio 2014, la Cassazione ha affermato che la regola secondo la quale gli accordi collettivi sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, sebbene non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, non vale nell’ipotesi di trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo a tempo parziale ex art. 5 del D.L.vo n. 61/2000 in quanto tale trasformazione non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro.

 CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 luglio 2014, n. 16089

Lavoro – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale – Determinazione unilaterale del datore di lavoro – Consenso scritto del lavoratore

Svolgimento del processo

1. -La sentenza attualmente impugnata (depositata l’8 febbraio 2007) conferma la sentenza n. 3131/05 con la quale il Tribunale di Milano ha respinto le domande di M.C., P.M., G.P. e S.S., dirette all’accertamento, nei confronti del G.G. s.p.a., dei rispettivi diritti al mantenimento dell’orario di lavoro che veniva applicato dalla precedente datrice di lavoro P s:p.a. cui il G.G. era subentrato nell’appalto di servizi di pulizia con il Comune di Milano.

La Corte d’appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in una precedente analoga controversia questa Corte, con sentenza 8 giugno 2004, n. 420, ha ritenuto che l’Accordo sindacale del 4 febbraio 2000 (recte: 2002), riguardante la costituzione del nuovo rapporto di lavoro con il G.G. succeduto alla P., non avesse vincolato i lavoratori alla stipulazione di un contratto con orario pari al 90% di quello applicato in precedenza ed ha, pertanto, affermato che, in mancanza di accettazione da parte dei lavoratori, al nuovo rapporto doveva applicarsi l’orario ordinario previgente;

b) nel caso di specie la sentenza di primo grado parte da una diversa impostazione – che va condivisa e che ha carattere assorbente – secondo cui, essendo stati i lavoratori assunti il giorno 1 febbraio 2002, con lettere indicanti le rispettive riduzioni di orario di lavoro ed avendo gli stessi manifestato il proprio dissenso rispetto a tale riduzione soltanto nel dicembre 2003 quando hanno dato inizio al presente giudizio, deve ritenersi che i rispettivi contratti si siano conclusi alle condizioni pacificamente attuate e, quindi, accettate dagli interessati;

c) né può valere in contrario la apposizione – in carattere stampatello – alle lettere di assunzione della generica espressione “con riserva” (quale risulta dalla lettera riguardante il S., prodotta in giudizio) perché non solo in essa non vi è alcuno specifico riferimento all’orario di lavoro, ma comunque la relativa formulazione, essendo avvenuta al momento della conclusione del contratto con il G.G., ha perso significato a fronte dell’accettazione tacita delle condizioni contrattuali “proposte” dalla società desumibile da! prolungato comportamento dei lavoratori attuativo di tali condizioni.

2. – Il ricorso di M.C., P.M., G.P. e S.S. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, il G.G. s.p.a.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

I – Sintesi dei motivi di ricorso

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi, formulati in conformità con le prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

1.1 – Con il primo e il motivo si contesta – rispettivamente sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e degli artt. 1372 e 1326, quinto comma, cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. , civ.) – la decisione della Corte milanese di ritenere assorbente la questione della presuntivamente intervenuta accettazione tacita, per comportamenti concludenti degli attuali ricorrenti, della riduzione di orario imposta dal nuovo datore di lavoro (G.G.), pur dopo aver dato atto di aver risolto in modo opposto una precedente analoga controversia.

Si sottolinea, in particolare, che:

1) in base alle norme su richiamate, la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (quale prodottasi per G.P. e S.S.) così come la riduzione dell’orario di lavoro di un rapporto a tempo parziale (quale verificatasi per M.C., P.M.) richiedono l’espresso consenso scritto del lavoratore, risultante da atto convalidato dalla competente Direzione provinciale del lavoro;

2) il suddetto atto scritto non può essere sostituito da un comportamento di fatto del lavoratore di esecuzione del contratto con l’orario ridotto imposto dal datore di lavoro, tanto più ove questi abbia nella lettera di assunzione apposto la clausola “con riserva”, inevitabilmente riferibile all’orario di lavoro, essendo la relativa modifica l’unico elemento nuovo del contratto di lavoro sottoscritto;

3) viceversa, essendo l’accettazione dei lavoratori difforme dalla proposta, e, pertanto, equivalendo ad una nuova proposta, non solo è da escludere che si sia formato l’accordo sulla riduzione dell’orario, ma anzi, per effetto della avvenuta assunzione da parte del G.G. senza riserve sul punto, il contratto dovrebbe considerarsi concluso alle condizioni proposte dai lavoratori, tacitamente accettate dal datore di lavoro.

Si aggiunge che nella sentenza impugnata non vengono spiegate le ragioni che hanno portato la Corte territoriale ad attribuire al comportamento c.d. attuativo dei ricorrenti – cui gli stessi non potevano sottrarsi, pena la perdita del posto di lavoro – l’efficacia probante di un loro consenso alla riduzione dell’orario di lavoro, senza neppure prendere in considerazione le istanze istruttorie degli interessati, riproposte in appello.

1.2. – Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, lettera a), del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, in base al quale il datore di lavoro subentrato ad altra impresa in un appalto di pulizie è obbligato ad assumere i dipendenti della precedente appaltatrice “alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova”.

1.3. – Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 cod. civ.

Si rileva che nella sentenza attualmente impugnata – diversamente da quanto avvenuto nella i precedente sentenza della medesima Corte di Milano n. 450 del 2004, ivi richiamata – il Giudice di appello non ha preso in considerazione l’Accordo sindacale del 4 febbraio 2002, peraltro intervenuto dopo la stipulazione dei contratti individuali di lavoro degli attuali ricorrenti (datati 1 febbraio 2002).

Tale Accordo contiene una clausola con la quale le Parti sociali hanno concordato che “i contratti di lavoro iniziali prevederanno un orario di lavoro settimanale individuale pari al 90% di quello precedentemente in atto”.

Tuttavia, essendo l’Accordo stesso successivo ai contratti individuali – come si è detto – è, comunque, da escludere che essa sia applicabile agli attuali ricorrenti, perché in base all’art. 2077 cod. civ. cit., un accordo sindacale stipulato in epoca successiva alla conclusione di un contratto ; individuale di lavoro, non può derogare in pejus al contenuto di quest’ultimo, senza un consenso espresso per iscritto dal lavoratore alla modificazione delle condizioni individualmente concordate con il datore di lavoro.

Il – Esame delle censure

2. – I primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3. – In base ad orientamenti consolidati e condivisi di questa Corte:

a) è indubbio il carattere generale del principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi (vedi, fra le tante: Cass. 23 luglio 1994, n. 6845; Cass. 29 settembre 1998, n. 9734; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362);

b) inoltre, la regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso, vedi: Cass. 28 maggio 2004, n. 10353; Cass. 18 aprile 2012, n. 6044) non vale nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 61 del 2000, in quanto tale trasformazione (seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità) non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento (vedi, per tutte: Cass. 12 luglio 2006, n. 16169; Cass. 17 marzo 2003, n. 3898; Cass. 26 maggio 2000, n. 6903, quest’ultima con riguardo alla disciplina di cui all’art. 5, comma terzo, del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984);

c) ne consegue che, nell’anzidetta ipotesi, non può applicarsi il principio secondo cui l’adesione degli interessati – iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti – ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole (vedi, fra le altre: Cass. 11 marzo 1987, n. 2525; Cass. 5 novembre 1990, n. 10581; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362);

d) peraltro, il suindicato principio, laddove applicabile, comporta che, affinché un contratto o un accordo collettivo possa considerarsi implicitamente accettato dai lavoratori per “fatti concludenti” sia necessario che la manifestazione di volontà in tal senso desumibile dal comportamento degli interessati sia stata espressa in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell’esercizio dell’autonomia negoziale e collettiva consente che l’adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso consequenziali condotte, purché si tratti di comportamenti – dall’indagine specifica che il giudice del merito deve compiere al riguardo, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all’esecuzione delle obbligazioni – risultino diretti a dimostrare con certezza la volontà di ratificare l’accordo o il contratto in oggetto (Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362; Cass. 13 giugno 2003, n. 9497; Cass. 2 aprile 2001, n. 4841, nonché arg. ex Cass. 12 giugno 2002, n. 8390 e Cass. 28 marzo 2001, n. 4570);

e) deve, quindi, trattarsi di una manifestazione di volontà che, per quanto implicita, sia genuina e libera, cioè non possa considerarsi tale da essere affetta da un vizio riconoscibile dalla controparte in applicazione dei canoni generali della correttezza e buona fede (vedi, a contrario: Cass. 18 novembre 1999, n. 12784) e comunque non risulti essere necessitata;

f) conseguentemente, il consenso tacito ad un mutamento contrattuale peggiorativo delle condizioni di lavoro (in particolare anche con riguardo all’orario), non può certamente essere desunto dal semplice fatto che i lavoratori, in costanza del rapporto di lavoro, non abbiano preteso l’adempimento del patto originario e abbiano continuato a prestare la loro opera a condizioni svantaggiate (Cass. 20 maggio 1977, n. 2111; Cass. 16 maggio 2006, n. 11432), potendo, un comportamento diverso, compromettere il rilevante e fondamentale interesse dei lavoratori ad evitare la perdita del posto di lavoro e, quindi, della retribuzione.

4. – La Corte d’appello di Milano, senza attenersi ai su riportati principi:

a) non ha considerato che la clausola dell’Accordo sindacale del 4 febbraio 2002 – che prevedeva una riduzione dell’orario di lavoro del 10%, rispetto a quello osservato nel rapporto con il precedente appaltatore – essendo peggiorativa delle condizioni di lavoro e retributive stabilite sia dal CCNL di settore, sia dai contratti individuali antecedenti avrebbe richiesto una chiara ed esplicita volontà dei lavoratori, manifestata per iscritto e nelle forme stabilite dalla legge;

b) inoltre ha attribuito il valore di “fatto concludente”, da cui desumere il consenso tacito dei lavoratori ad un elemento del tutto inidoneo a tal fine rappresentato dal fatto che essendo stati i lavoratori assunti il giorno 1 febbraio 2002, con lettere indicanti le rispettive riduzioni di orario di lavoro ed avendo gli stessi manifestato il proprio dissenso rispetto a tale riduzione soltanto nel dicembre 2003 quando hanno dato inizio al presente giudizio, conseguentemente i rispettivi contratti dovevano considerarsi siano conclusi alle condizioni “pacificamente” attuate e, quindi, accettate dagli interessati;

c) conseguentemente ha ritenuto che a fronte dell’accettazione tacita delle condizioni contrattuali “proposte” dalla società desumibile dal prolungato comportamento dei lavoratori attuativo di tali condizioni, perdesse significato la apposizione – in carattere stampatello – alle lettere di assunzione della generica espressione “con riserva”, essendo avvenuta precdentemente, cioè al momento della conclusione del contratto con il G.G.

5. – In tale ricostruzione la Corte milanese, non solo non ha fatto alcun riferimento all’art. 4, comma 3, lettera a), del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia,che obbligava il datore di lavoro subentrato ad altra impresa in un appalto di pulizie ad assumere i dipendenti della precedente appaltatrice “alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova”, ma neppure ha considerato la circostanza della anteriorità dei contratti individuali (sottoscritti il giorno 1 febbraio 2002) rispetto all’Accordo sindacale del 4 febbraio 2002, con le relative conseguenze in merito al divieto per il contratto o accordo collettivo di derogare in pejus al contenuto del contratto individuale, senza un consenso espresso per iscritto dal lavoratore alla modificazione delle condizioni individualmente concordate con il datore di lavoro.

A ciò consegue che, nella specie, il criterio dell’accettazione implicita risulta inapplicabile, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

6. – Va, comunque, precisato – in ragione della funzione nomofilattica affidata dall’ordinamento a questa Corte di cassazione – che, comunque, l’applicabilità del suddetto criterio – ove possibile – presuppone una indagine specifica del giudice del merito, da effettuare anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all’esecuzione delle obbligazioni, che sia tale da dimostrare che i comportamenti “concludenti” siano diretti con certezza a manifestare la genuina volontà di ratificare l’accordo o il contratto collettivo di cui si tratta.

E, in tale indagine, si devono tenere nel debito conto la qualità dei lavoratori di cui si tratta, l’esistenza di una situazione psicologica di soggezione dei lavoratori medesimi rispetto al datore di lavoro e, quindi, parametrare a tali dati anche le modalità del dissenso eventualmente manifestato dagli interessati, così come i modi e i tempi di eventuali iniziative giudiziarie intraprese.

A tale ultimo proposito, va anche considerato che, pur in un ordinamento di civil law come il nostro, comunque il canone della prevedibilità delle decisioni – che non comporta l’immodificabilità della soluzione adottata – si deve considerare come un requisito fondamentale dell’esercizio della funzione giurisdizionale, posto a presidio della certezza del diritto, come tale tutelato sia direttamente dalla nostra Costituzione (spec. art. 3), sia, nei rispettivi ambiti dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte di Strasburgo.

Ne consegue che, rispetto a plurimi gruppi omogenei di lavoratori, gli esiti dei diversi giudizi instaurati separatamente non possono considerarsi, di per sé, indifferenti rispetto alle iniziative assunte dagli interessati.

7. – Dalle anzidette considerazioni deriva l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, cui consegue l’assorbimento di tutti i restanti profili di censura.

IlI – Conclusioni

8. – In sintesi, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento degli altri motivi.

In relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:

1) “la regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso) non vale nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 61 del 2000, in quanto tale trasformazione (seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità) non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento”;

2) “ne consegue che, nell’anzidetta ipotesi, non può applicarsi il principio secondo cui l’adesione degli interessati – iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti – ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole”.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Appalti pulizie scuole. Firmato il decreto della CIGS

Firmato il decreto ministeriale per la corresponsione della Cassa integrazione straordinaria in deroga per gli addetti alle pulizie negli Istituti scolastici italiani.

L’indennità, che riguarda oltre 18000 lavoratori, sarà anticipata dalle aziende.

IL DECRETO MINISTERIALE

Contratti a termine per i giovani ex D.L. 76/2013 – un Flop annunciato

Contratto - Flaica Lazio

Articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

Generazione Vincente

leggi tutto l’articolo

In questi giorni i media, (in prima pagina e con notizie lanciate nei telegiornali) ci hanno fatto sapere che, ad un anno dall’entrata in vigore, l’art. 1 del D.L. n. 76/2013, convertito della legge n. 99/2013, il quale prevede, fino al prossimo 30 giugno 2015, incentivi per chi assume a tempo indeterminato giovani di età tra i 18 ed i 29 anni, non occupati da almeno sei mesi e non in possesso del diploma di scuola superiore o professionale, non ha dato i risultati sperati. 22.000 lavoratori sono stati assunti e in tale numero sono compresi coloro che hanno visto trasformato il proprio rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e quelli che, assunti con contratto di apprendistato, hanno consentito ai datori di lavoro di usufruire del recupero della “defalcazione contributiva”. 100.000 assunzioni, quelle attese dal Governo in tutto il periodo considerato che scadrà il prossimo 30 giugno (è sufficiente consultare le “emeroteche” di quei giorni per rendersene conto), ma i risultati, almeno riferiti al primo anno, si sono rivelati inferiori alle attese. Perché?”

Apprendistato.

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Guida all’Apprendistato – aggiornata con le modifiche della Legge n. 78/2014

Pubblicato il 20 giugno  2014 – a cura della dott.ssa Gabriella Ferrari

GuidaApprend

Lavaggio divise. La Cassazione cambia idea

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Cassazione: sentenza 13745/2014 – manutenzione delle Tute da lavoro

Pubblicato il 18 giu 2014

Con sentenza n. 13745 del 17 giugno 2014, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è obbligato a manutenere le tute da lavoro dei dipendenti unicamente quando queste hanno la funzione di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Al di fuori di queste ipotesi spetta al lavoratore provvedere alla manutenzione degli abiti da lavoro, tra cui il lavaggio periodico.

Cassazione-sentenza-13745-2014

Contratto a termine dopo la riforma.

Precari - Flaica Lazio

STABILMENTE PRECARI

Pubblichiamo il Decreto Legislativo n. 368/01 , sui contratti a tempo determinato, con le modifiche della Legge n. 78/2014, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014.

In particolare:

1)      I contratti a Tempo Determinato potranno essere tutti senza motivazione per un massimo di 36 mesi.

2)      La regola della mancata motivazione vige anche per le proroghe e per i rapporti in somministrazione.

3)      Sarà possibile assumere a TD esclusivamente nel limite del 20%dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per le aziende fino a 5 dipendenti sarà possibile un solo lavoratore a TD. Detto limite non riguarda i contratti in somministrazione.

4)      Durante il rapporto a TD sono previste fino ad un massimo di 5 proroghe entro il limite dei 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi ed a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

5)      Obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la possibilità di usufruire del diritto di precendenza.

6)      Le lavoratrici che durante il rapporto a TD usufruiscono del congedo obbligatorio di maternità si vedranno “accreditare” questo periodo per il raggiungimento del periodo minimo per il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato e a TD dei successivi 12 mesi.

Dlgs n. 368-2001

JOBS ACT – Approvata la legge

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DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114).

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e  per
la  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico   delle   imprese.
(14G00046)
 Vigente dal: 20-5-2014

Capo I

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a semplificare alcune  tipologie  contrattuali  di
lavoro,  al  fine  di  generare  nuova  occupazione,  in  particolare
giovanile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare  le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la  domanda  e
l'offerta di lavoro; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle  imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva; 
  Ritenuta, in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento  della  riduzione
contributiva per i  datori  di  lavoro  che  stipulano  contratti  di
solidarieta'  che  prevedono  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
nonche'  di  incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate   alla
medesima finalita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro
                              a termine 

  1.(( Considerata la perdurante crisi occupazionale  e  l'incertezza
dell'attuale quadro economico nel quale le  imprese  devono  operare,
nelle  more  dell'adozione  di  un  testo  unico  semplificato  della
disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  previsione   in   via
sperimentale  del  contratto  a  tempo  indeterminato  a   protezione
crescente  e  salva  l'attuale  articolazione  delle   tipologie   di
contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore  di  lavoro
((. . .)) e un lavoratore per lo svolgimento  di  qualunque  tipo  di
mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di  ((contratti  a  tempo  determinato
stipulati)) da ciascun datore  di  lavoro  ((ai  sensi  del  presente
articolo)) non puo' eccedere il limite del 20 per cento ((del  numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno
di assunzione)). ((Per i datori  di  lavoro))  che  occupano  fino  a
cinque dipendenti e'  sempre  possibile  stipulare  un  contratto  di
lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe  sono  ammesse,  fino  ad  un  massimo  di  ((cinque  volte,
nell'arco  dei  complessivi  trentasei  mesi,  indipendentemente  dal
numero dei rinnovi)), a condizione che si riferiscano». 
    ((b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
    b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse; 
    b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del
computo" fino a: "somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato"
sono sostituite dalle seguenti: "ai fini  del  suddetto  computo  del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a
trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi
soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato"; 
    b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo
unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza
di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il
diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine"; 
    b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Il  diritto  di  precedenza  di  cui  ai  commi
4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 1, comma 2."; 
    b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i
seguenti: 
      "4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui
all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la
sanzione amministrativa: 
      a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non sia superiore a uno; 
      b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale sia superiore a uno. 
      4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni  di  cui
al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 
    b-octies) all'articolo  10,  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il
seguente: 
      "5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1,  comma  1,
non si applica ai contratti di lavoro a tempo  determinato  stipulati
tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono"; 
    b-novies) all'articolo 10, comma 7,  alinea,  primo  periodo,  le
parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono  sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,")). 
  ((2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: "della somministrazione"  sono  inserite  le
seguenti: "di lavoro"; 
      2) il comma 5-quater e' abrogato; 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e
4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3")). 
  ((2-bis. Ai fini della verifica degli  effetti  delle  disposizioni
del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'
del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di
apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione
complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche
conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate
dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'
previsto dalla legislazione vigente. 
  2-ter. La sanzione di cui  all'articolo  5,  comma  4-septies,  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica
per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), numero 1), del presente articolo. 
  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21  maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  luglio
2013, n. 85, le parole: "fino al  31  luglio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015")).
                               Art. 2 

Semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  contratto   di
                            apprendistato 

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      ((1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) forma scritta del contratto e  del  patto  di  prova.  Il
contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali"; 
      2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali
di   lavoro,   stipulati   dai   sindacati   comparativamente    piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro"; 
      3) il comma 3-ter e' abrogato)); 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
((almeno)) nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; 
    ((b-bis) all'articolo 3, dopo  il  comma  2-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori
e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo
svolgimento di attivita' stagionali")); 
    ((c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa
pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle
loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni")). 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato. 
  ((2-bis.  All'articolo  8-bis,  comma  2,  secondo   periodo,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo  le  parole:
"Il   programma   contempla   la   stipulazione   di   contratti   di
apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma
sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai  limiti  di
eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo  agli
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro  formazione
e valorizzazione professionale,  nonche'  del  loro  inserimento  nel
mondo del lavoro")).
                             Art. 2-bis 
                  (( (Disposizioni transitorie).)) 

  ((1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e  2  si  applicano  ai
rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'
prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. 
  2. In sede di prima applicazione  del  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  lettera
a), numero  1),  del  presente  decreto,  conservano  efficacia,  ove
diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
  3. Il datore di lavoro che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto abbia in corso rapporti  di  lavoro  a  termine  che
comportino il superamento del limite percentuale di cui  all'articolo
1, comma 1, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel  predetto  limite
entro  il  31  dicembre  2014,  salvo  che  un  contratto  collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un  termine
piu'  favorevole.  In  caso   contrario,   il   datore   di   lavoro,
successivamente a tale data, non puo' stipulare  nuovi  contratti  di
lavoro a tempo determinato fino  a  quando  non  rientri  nel  limite
percentuale di cui al citato articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 368 del 2001)).

Capo II

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita’ contributiva e di contratti di solidarieta’

                               Art. 3 

                  Elenco anagrafico dei lavoratori 

  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono
sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani((nonche' i cittadini
di Stati membri dell'Unione europea e  gli  stranieri))  regolarmente
soggiornanti in Italia» ((, la parola: "ammesse" e' sostituita  dalla
seguente: "ammessi", le  parole:  "inoccupate,  disoccupate,  nonche'
occupate" sono sostituite dalle  seguenti:  "inoccupati,  disoccupati
ovvero  occupati"  e  la  parola:  "inserite"  e'  sostituita   dalla
seguente: "inseriti")). 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le  seguenti:  «((in  ogni  ambito
territoriale  dello  Stato,  o  anche   tramite   posta   elettronica
certificata (PEC) ))».
                               Art. 4 

Semplificazioni in materia  di  documento  ((unico))  di  regolarita'
                            contributiva 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2, chiunque vi abbia  interesse  ((,  compresa  la  medesima
impresa,)) verifica con modalita' esclusivamente  telematiche  ed  in
tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del
settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse   edili.   ((La
risultanza)) dell'interrogazione ha validita'  di  120  giorni  dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma
2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, ((sentiti l'INPS, l'INAIL e la  Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili)), da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono
definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della
verifica nonche' le ipotesi di esclusione  di  cui  al  comma  1.  Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica avviene tramite un'unica  interrogazione  ((presso
gli archivi)) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in  integrazione  e  riconoscimento
reciproco, ((ed e'  eseguita))  indicando  esclusivamente  il  codice
fiscale del soggetto da verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici   di   lavori,   ((servizi   e   forniture))
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2,  sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili  con  i
contenuti del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma  2  puo'  essere  aggiornato  ((...))
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione  dei  sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: ((", in quanto compatibile,")) sono soppresse. 
  ((5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere)). 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 5 

                      Contratti di solidarieta' 

  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabiliti  criteri  per
((la concessione del beneficio)) della riduzione contributiva di  cui
al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili.  Il  limite  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,((
n. 448, come rideterminato dall'articolo )) 1, comma 524, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro
15 milioni annui.». 
  ((1-bis. All'articolo 6, comma  4,  del  decreto-legge  1º  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole da: "e' del 25 per  cento"  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' del 35  per
cento."; 
    b) il terzo periodo e' soppresso. 
  1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e  il
monitoraggio  costante  delle  risorse  impiegate,  i  contratti   di
solidarieta' sottoscritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli  accordi
collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30  dicembre
1986, n. 936)).
                               Art. 6 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Apprendistato. Cambia la legge.

apprendistato flaica lazio

Pubblichiamo il D.lgs n. 167/ 2011 (Testo Unico sull’Apprendistato) con le modifiche della legge n. 78/2014, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014.

In particolare:

1 – Il Piano Formativo Individuale dovrà  essere compilato in forma sintetica, contestualmente all’inizio del rapporto di apprendistato.

2 – La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

3 –  La percentuale di stabilizzazione per l’utilizzo del contratto di apprendistato è del 20% ed  è limitata alle sole aziende con un organico complessivo maggiore di 50 dipendenti.

4 – La retribuzione durante il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. apprendistato di 1° livello), per la parte riferita alle sole ore di formazione, sarà almeno del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

Bonus di 80 euro anche a cassaintegrati, in Aspi e mobilità.

bonus 80 euro flaica lazio

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, con una sorta di domanda e risposta, fornisce ulteriori chiarimenti su varie questioni concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Tra le novità, anche quella che prevede tra i soggetti beneficiari del bonus Irpef i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità.

Inoltre, le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.

Infine, nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo.

L’Agenzia era già intervenuta in materia di riduzione del cuneo fiscale con la circolare n. 8/e del 28 aprile 2014

la circolare n. 9/E/2014

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