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Pensioni. Aggiornamenti 2013

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Nessuna novità sostanziale sulle pensioni del 2013. Anzi, si sentiranno maggiormente gli effetti della riforma Fornero perché cessa pure la possibilità di accedere alla pensione al compimento del 64° anno di età riservata solo a coloro che  nel 2012  hanno raggiunto quota 96 se  lavoratori dipendenti,  97 se  autonomi e 20 anni di contributi e 60 di età se  donne.

Qualche passo avanti  è stato fatto  per i cosiddetti salvaguardati che in base al precedente sistema avrebbero maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2014. Costoro, nel numero massimo di 55.000, debbono aver cessato il lavoro  entro il 31 dicembre 2011 (e non rioccupati), in seguito a conciliazione individuale o accordo sindacale collettivo. Per accedere al pensionamento, essi debbono avanzare domanda presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013.

L’altra novità di rilievo riguarda il mantenimento  del diritto all’applicazioni delle norme vigenti al 31 dicembre 2011, tranne  per le decorrenze,  per coloro che:

–         al 31 dicembre 1992 avevano accreditati o accreditabili 15 anni di contributi. Mantengono tale requisito per accedere alla pensione di vecchiaia;

–         sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992;

–         possono far valere, al raggiungimento dell’età pensionabile,  un’anzianità assicurativa di almeno  25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, con periodi inferiori a 52 settimane all’anno.

OPUSCOLO PENSIONI 2013

 

 

NOVITA’:  pensionamento del “personale viaggiante” sui mezzi pubblici di trasporto

 L’INPS, con messaggio n. 6340 del 16 aprile 2013, ricorda come le modifiche introdotte con la legge “Fornero” non hanno modificato la legge speciale di settore (art. 3, comma 6, del D.L.vo n. 414/1986) che stabilisce in 60 anni per gli uomini ed in 55 per le donne il limite per l’età pensionabile di coloro che erano iscritti al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto con la qualifica di “personale viaggiante” che vanno, comunque, adeguati alla c.d. “speranza di vita”, fatto salvo il caso che venga meno “il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età” o perché il lavoratore non ha richiesto l’elevazione (che presuppone il superamento di una visita medica), oppure perché non ha superato quest’ultima.

   il messaggio n. 6340 del 16 aprile 2013 

Ricongiunzioni e cumulo periodi assicurativi. I chiarimenti dell’Inps con la

Circolare numero 120 del 06-08-2013

 

 

 

PP.AA. le novità del governo

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il Decreto Legge sulla razionalizzazione nella P.A. – novità per il contratto a termine

 E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 contenente misure sulla P.A.

Tra i molti punti affrontati si sottolinea quello con il quale (art. 4) è stato limitato l’uso del contratto a termine nella P.A. Esso deve rispondere ad esigenze eccezionali e temporanee, contenere le causali ex D.L.vo n. 368/2001, con esclusione del contratto “acausale”, non può essere trasformato a tempo indeterminato.

I contratti posti in essere in violazione di tali norme sono nulli e determinano responsabilità erariale. Al dirigente responsabile non verrà erogato il premio di risultato.

    il Decreto Legge n. 101/2013

Movimento 5 Stelle. Quale cambiamento?

Il 29 agosto scorso, come un fulmine a ciel sereno, l’Amministrazione Comunale   ha deliberato l’immediato scioglimento del Consorzio per l’Università di Pomezia, Ente a prevalente capitale pubblico (98%), che gestisce alcuni corsi universitari  della Sapienza e dell’Università Europea.

Uno choc per 400 studenti che debbono interrompere i corsi di studio e  lo spettro del licenziamento di 21 dipendenti diretti, 7 somministrati ed una decina con contratti “atipici”.

Avevamo incontrato il sindaco FUCCI – del Movimento 5 Stelle- il giorno prima. Ci aveva spiegato i motivi della sua scelta, cioè che il Consorzio era un carrozzone mangiasoldi, uno scempio al concetto della sana amministrazione delle risorse pubbliche,  un  testimone oneroso della vecchia politica, quando le scelte di fondo erano il frutto di patteggiamenti e spartizioni a prescindere dagli interessi dei cittadini.

Bene, prima di tutto, gli interessi dei cittadini! Ma è contro l’interesse dei cittadini un  polo culturale e formativo sul territorio? Ed è contro l’interesse dei dipendenti-cittadini la salvaguardia del loro posto di lavoro?  Va bene  moralizzare la spesa pubblica, ma  una scelta politica così importante non può prescindere da una seria valutazione delle conseguenze.

I lavoratori, con voto unanime dell’assemblea tenuta il 30 agosto, consci che la questione politica esula dalla loro capacità d’azione,  hanno chiesto  all’Amministrazione comunale l’apertura del confronto per concordare:

–          tempi e  modalità di applicazione della delibera;

–          prospettive di utilizzo futuro della struttura;

–          salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità degli attuali dipendenti.

Nell’incontro sindacale del 16 settembre, il Sindaco ha aperto a  possibili soluzioni e nei  prossimi giorni si conosceranno gli esiti.

Come CUB, ci battiamo da oltre 20 anni per cambiare il mondo del lavoro,  la società e la politica italiana. In alcuni punti del programma del Movimento 5 Stelle ritroviamo i nostri tratti genetici, come l’avversione alla casta, ai poteri forti ed alla voglia di battersi  per assicurare a tutti i cittadini il diritto costituzionale al lavoro, al reddito ed alla salute, per  una vita libera e dignitosa.

Ma,  rispetto alla portabilità della  rappresentanza  dei lavoratori, chiediamo al Movimento 5 Stelle coerenza con il concetto di democrazia diretta, che per noi si concretizza nel contatto  quotidiano col bisogno, nella  percezione intrinseca  della sofferenza sociale.

I lavoratori dell’Università di Pomezia, dalla vecchia politica hanno ricevuto solo briciole, un posticino, un salario da fame, pagati a caro prezzo con la cessione di dignità alla reciprocità indotta del consenso.  Oggi,  però, nella nuova situazione, rischiano di cadere dalla padella alla brace, perché da vittime della vecchia politica passano a  martiri dell’idea di cambiamento.

Il cambiamento non può essere l’occasione per radere al suolo un palazzo fatiscente senza aver messo al sicuro gli inquilini e le masserizie. Se non fa questo, un sindaco M5S smette di essere la soluzione e diventa parte del problema. I conti debbono quadrare nella logica dei valori di cui è portatore, senza false promesse, ma perseguendo in ogni caso la prospettiva della soluzione.

Inoltre, per cambiare la società serve consenso. Il Movimento 5 Stelle, alle ultime elezioni, ha raccolto molti voti per “esclusione”, essendo l’unico Soggetto  alternativo ai vecchi, impresentabili partiti. Ma, conoscendo la capacità gattopardesca dei poteri, alle prossime consultazioni elettorali ci saranno altri “movimenti” con l’intento di erodere consenso sullo stesso  terreno  al M5S.

Allora, finita la novità, il consenso sarà direttamente proporzionale agli esiti dell’azione di  governo ed in relazione alla capacità di aver trasformato  la speranza di cambiamento in fiducia nel futuro.

La CUB che rappresento, oltre la speranza, intende generare fiducia nel cambiamento possibile, cioè nella ricerca dell’equilibrio delle ragioni sulle ragioni dell’utopia.

Il Segretario Regionale

Amedeo Rossi

Pomezia, settembre 2013.

Lavaggio divise. Rimborso spese a carico dell’azienda.

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Rimborso spese per lavaggio divise da lavoro

Con sentenza n. 19579 del 26 agosto 2013, la Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti di avere la divisa sempre in ordine, è tenuto a rimborsare le spese della lavanderia, atteso che si ravvisa in ciò un suo interesse concreto.

La Sentenza n. 19579-2013

Rappresentanza sindacale. La Corte “media”

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 Consulta: libertà sindacale e legittimità dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori

 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui “non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”. La violazione del principio di uguaglianza rilevata dalla Consulta sta nel fatto che i sindacati, “nell’esercizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo, sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.

  la sentenza n. 231 del 2013

Pubblica Amministrazione e personale in esubero.

 Pensionamento per lavoratori in esubero entro il 31 dicembre 2014

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 3 del 29 luglio 2013, ha fissato una serie di regole attuative per il pensionamento del personale in esubero presso le P.A. sulla base della previsione dell’art. 2 del D.L. n. 95/2012. Chi non rientra nella mobilità o nel part-time è ammesso al pensionamento con le regole “pre Fornero”: ciò comporta che le amministrazioni “con personale eccedentario” dovranno dare il preavviso di sei mesi (art. 72, comma 11, legge n. 133/2008) nel rispetto delle c.d. “finestre mobili”.

 

  la circolare n. 3 del 29 luglio 2013

 

Modulistica

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rimborsi - Flaica Lazio

Domanda di rimborso imposte dirette       IL MODULO

Collaboratori call center – un altro contratto “pirata”

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Contratti: siglato il primo CCNL per i Collaboratori Telefonici dei Call Center

 E’ stato sottoscritto da Assocall e Ugl Terziario, in data il 22 luglio 2013, il primo Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori Telefonici dei Call Center che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse ed accessorie, in modalità outbound, ai sensi dell’art.61 del D.lgs 276/2003 modificato dall’art.1, comma 23 della legge 92/2012 e dall’art.24 bis del d.l. n.83/2012, convertito nella legge n.134/2012.

Il Contratto siglato rappresenta la prima esperienza di concertazione compiuta dalle parti nello specifico settore dei Call Center riconoscendo l’indispensabile ruolo dei Collaboratori per le loro caratteristiche funzionali e professionali nelle attività indicate dalla disciplina di riferimento.
Nel contempo, il Contratto colma l’assenza di una contrattazione collettiva specifica che la legge 92/2012 e la prassi ministeriali espressamente richiedevano per riconoscere la legittimità del rapporto di collaborazione.

   il CCNL per i Collaboratori Telefonici dei Call Center

Ricongiunzioni e cumulo. L’Inps chiarisce.

 

L’INPS, con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, fornisce indicazioni operative sull’applicazione della normativa in tema di ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi.

In particolare fornisce indicazioni in merito:

– alla costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;

– alla facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;

– alla rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;

In pratica, per evitare il salasso derivante dalle operazioni di ricongiunzione, la legge di stabilità 2013 consente ai lavoratori, che hanno versato contributi in due o più gestioni pensionistiche, di chiedere il “CUMULO GRATUITO” dei versamenti per raggiungere:

a) il diritto alla pensione attraverso la somma dei vari spezzoni contributivi, ovviamente non coincidenti;

b) un unico pagamento che comprenda le quote parti di pensione, ognuna di esse calcolata però in modo separato da ogni singola gestione.

Con questo sistema si possono avere le pensioni di VECCHIAIA, di INABILITA’ ed ai SUPERSTITI, ma non la pensione anticipata (ex anzianità). E sono cumulabili i versamenti fatti come dipendente o autonomo (Inps, fondi sostitutivi o esclusivi, gestione separata dei parasubordinati),  ma non con i versamenti fatti dai liberi professionisti alle casse di categoria (medici, ingegneri, ecc.).

Il cumulo è ammesso a condizione che i lavoratori non abbiano:

1) già una pensione;

2) raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni.

Per il riconoscimento della pensione di vecchiaia occorre avere le età minime della riforma Fornero.

La domanda per avvalersi del cumulo va fatta all’Ente di ultima iscrizione, che inizia il procedimento contattando tutti gli altri Enti interessanti.  Comunque sia, è solo l’Inps a pagare la pensione per tutti, anche se all’Inps il lavoratore non ha mai versato contributi.

La pensione “cumulata” ha diritto, come tutti i normali trattamenti, alla perequazione annuale, all’integrazione al minimo, alla quattordicesima, ecc.

 la circolare n. 120 del 6 agosto 2013

Mobilita’ e Aspi

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

Per la legge Fornero dal 2013 la mobilità va decrescendo fino a scomparire nel 2016, sostituita dall’Aspi (disoccupazione) che invece va crescendo dal 2013 al 2016.

Nel 2017 la mobilità non ci sarà più e ci sarà solo l’Aspi che come si vede dalle tabelle ha una durata inferiore.

Mobilità: durata

2013

2014

2015

2016

2017

Fino a 39 anni

12

12

12

12

12 aspi

Da 39 a 49 anni

24

24

18

12

12 aspi

oltre 50 anni

36

36 *

24

18

12 aspi

Oltre 55 anni (aspi)

18 aspi

*erano 30 nella L. 92/2012 ma sono 36 in virtù dell’emendamento approvato con il Decreto Sviluppo

Nei territori del mezzogiorno la durata è aumentata di un anno, ovviamente nei limiti del  2016.

L’indennità di mobilità è la stessa della Cig per il primo anno: 959,22 € Lordi per retribuzioni fino a 2.075,21€ mensili e 1152,90 € lordi per retribuzioni oltre 2.075,21 € mensili.

Dal secondo anno in poi è pari all’80% ma non c’è più la contribuzione previdenziale del 5,84% .

Aspi (disoccupazione): durata

2013

2014

2015

2016

Fino a 50 anni

8

8

10

a regime 12

Da 50 a 54 anni

12

12

12

a regime 12

oltre 55 anni

12

14

16

a regime 18

L’indennità Aspi è rapportata alla retribuzione media mensile degli ultimi due anni ed è pari al 75% per retribuzioni fino a 1.180 euro mensili, incrementata del 25% degli importi eccedenti 1.180 €.

In ogni caso l’Aspi non potrà superare 1.152,90 € mensili lordi ( come la cig di seconda fascia). Detto importo sarà rivalutato annualmente.

L’indennità diminuirà del 15% dopo 6 mesi e ulteriori 15 % dopo 12 mesi.

Importi trattamenti Inps dal 1 gennaio 2013

 

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso  959,22  903,20
Superiore a 2.075,21 Alto  1.152,90 1.085,57 

 

 Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso  1.151,06  1.083,84
Superiore a 2075,21 Alto  1.383,48    1.302,68 

 

   Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso  959,22 903,20 
Superiore a 2.075,21 Alto  1.152,90 1.085,57 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi sopraindicati.

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale  di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

 

ASpI e mini-ASpI, importo massimo mensile 1.152,90 (non è prevista  ritenuta inps).

L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,  è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’Aspi si riduce del 15% dopo i primi sei mesi.

 

Mini-ASpI 2012”,    euro 931,28 ed euro 1.119,32.

 

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola   euro 931,28 ed euro 1.119,32).

 

Assegno per attività socialmente utili euro 572,68 (non è prevista  ritenuta inps).

 

Lavori  di pubblica utilità   413,16 (non è prevista  ritenuta inps)..

RIEPILOGO  MOBILITA’ E ASPI

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