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Detassazione 2013. Le regole dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/2013, ha fornito le proprie indicazioni amministrative, integrative di quelle già emanate dal Ministero del Lavoro con la propria circolare n. 15/2013. La nota dell’Agenzia delle Entrate fissa alcuni principi che possono così evidenziarsi:

 

a)      le somme incentivanti già corrisposte alla data del 13 aprile 2013 (data di entrata in vigore del DPCM dopo i 15 giorni di “vacatio”) sulla base di accordi già sottoscritti vanno depositati (se ricorrono i presupposti del DPCM) alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b)      l’imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retro agire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell’entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l’elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via del tutto autonoma la tassazione più favorevole;

c)      l’erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l’obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto  a titolo di IRPEF, con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d)     la detassazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che nell’anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro ed il limite massimo su cui è possibile applicare l’aliquota del 10% è pari a 2.500 euro lordi.

 La Circolare n. 11-2013

Esodati. Fatto il punto

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Nell’incontro del giorno 3 aprile c.a. svoltosi nei locali della Direzione Generale dell’INPS con i rappresentanti dei Comitati in oggetto, sono state esaminate le seguenti tematiche.

 

PRIMA SALVAGUARDIA (65.000)

 

  • Soggetti appartenenti a due categorie di potenziali beneficiari della salvaguardia

 

E’ stato precisato che i soggetti che rientrano in due categorie sono tutti salvaguardati in una di esse.

 

Comunque, negli archivi, è presente anche l’informazione relativa alla seconda tipologia di salvaguardia.

 

  • Completamento lavorazioni

 

Sono in via di completamento le operazioni di inoltro delle comunicazioni per TUTTE le categorie.

 

I soggetti con pensione con decorrenza fino a giugno 2013 hanno ricevuto e stanno ricevendo, oltre alla comunicazione generica, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di accesso al pensionamento.

 

Le risorse relative alle posizioni residue potranno, al netto dell’eventuale contenzioso o riesame, essere utilizzate per le successive salvaguardie.

 

I soggetti esclusi sono ad esempio i prosecutori volontari e i cessati che maturano i requisiti dal 2014 ovvero che hanno ripreso l’attività lavorativa post autorizzazione prosecuzione volontaria o cessazione del rapporto di lavoro.

 

Si conferma che le lettere che sono pervenute o che stanno arrivando in questi giorni ai lavoratori oggetto della salvaguardia certificano il diritto alla pensione. Le lettere contenenti la data di decorrenza della pensione, allo stato attuale, e sono inviate ai soggetti la cui decorrenza si colloca entro giugno 2013.

 

Comunque, i soggetti che non hanno ancora ricevuto le lettere, possono presentare domanda di pensione che le Sedi terranno in apposita evidenza.

 

L’Istituto provvederà a riesaminare le domande già presentate e respinte in quanto ancora in attesa della comunicazione di salvaguardia; il trattamento pensionistico verrà liquidato in base alla decorrenza di legge.

 

I lavoratori in possesso di PIN, che accedono alla singola consultazione delle posizioni interessate alla salvaguardia e che visualizzano la dicitura “da verificare”, qualora rientrino nelle categorie per le quali è prevista l’acquisizione del provvedimento di accoglimento da parte della DTL , possono inoltrare direttamente all’INPS tale provvedimento al fine di agevolare la lavorazione delle posizioni.

 

  • Esonerati.

 

Per quanto riguarda i dipendenti dei Ministeri, Agenzia entrate e Dogane la problematica dell’esonero è all’esame degli Organi competenti (Ministero del Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica).

 

 SECONDA SALVAGUARDIA (55.000)

 

Le posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia 65.000, saranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000.

 

Il predetto riesame riguarderà anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo le cui domande di accesso al beneficio (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti o della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000.

 

Al riguardo, si rende noto che il Ministero del Lavoro con nota prot. n .0021011 04-04-2013 ha modificato le proprie disposizioni.

 

Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia “55.000” devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla DTL ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei “55.000”

 

Le posizioni dei soggetti esclusi in quanto hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro saranno riesaminati al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia c.d. 10.130.

 

Per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come precisato nel decreto attuativo dell’8.10.2012.

 

E’ in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps

 

I nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende al Ministero anno per anno.

 

 In particolare entro il 31.3.2013 le aziende hanno fornito al Ministero del lavoro gli elenchi dei lavoratori, cessati nel 2012 e cessati o in corso di cessazione nel 2013.

 

Allo stato, sono noti all’INPS solo i 1600 nominativi dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà

 

I tempi per le relative operazioni di monitoraggio non sono al momento definibili.

 

Va tenuto comunque conto che, come detto, il 21.5.2013 è il termine entro il quale i cessati in base ad accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo possono presentare la domanda innanzi alle DTL.

 

 QUESTIONI PARTICOLARI

 

  • Aspettativa di vita.

 

Nei confronti dei soggetti destinatari della salvaguardia di cui alle leggi n. 214 del 2011 e n. 95 del 2012, si conferma che, come precisato dal Ministero del Lavoro, si applica il meccanismo di adeguamento agli incrementi della speranza di vita, ad eccezione dei soggetti che accedono alla pensione con i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.Limitatamente ai soggetti in mobilità che, per effetto dell’applicazione di tale meccanismo, maturano il requisito pensionistico oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, è allo studio un emanando provvedimento ministeriale con il quale verrebbe disposto il prolungamento della stessa, senza oneri contributivi.

 

  • Mancata autorizzazione alla prosecuzione volontaria a soggetti collocati in mobilità

 

L’Istituto ha fornito istruzioni alle Sedi con circolare n. 50 del 2008 nella quale è stato precisato che la domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità deve essere accolta: infatti tali domande devono essere definite positivamente, in quanto l’indennità si pone come causa ostativa al versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all’autorizzazione.

 

In presenza di domande respinte, tali domande sono suscettibili di riesame.

 

  • Restituzione della contribuzione vv versata oltre il requisito contributivo utile per il diritto a pensione in attesa di conoscere l’esito della c.d. salvaguardia.

 

Per quanto riguarda la richiesta di restituzione della contribuzione volontaria, versata oltre l’anzianità contributiva utile per conseguire il diritto a pensione, si precisa che la contribuzione volontaria può essere restituita solo nei seguenti casi:

 

1.                         contribuzione che si colloca successivamente alla data di decorrenza della pensione.;

 

2.                         se il versamento volontario è considerato indebito in quanto è stato effettuato oltre i termini stabiliti e quindi in tale situazione è rimborsabile.

 

Qualora i versamenti dei contributi volontari siano stati regolarmente eseguiti non sono rimborsabili ai sensi dell’ art. 8 del D.Lgs. n. 184 del 30/04/2007, il quale stabilisce che la contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre sia versato durante il trimestre successivo a quello al quale è riferita la contribuzione.

 

Comunque, la contribuzione volontaria versata concorre alla determinazione della misura dell’importo pensionistico.

 

ULTERIORI QUESTIONI

 

  • Nati 1952

 

Si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”.

 

Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.

 

Apprendistato professionalizzante. Accordi Artigianato

 Pubblichiamo gli accordi di proroga, per l’apprendistato professionalizzante nei i CCNL artigiani, in scadenza al 30 aprile 2013.

  CCNL Acconciatura-Estetica 

 CCNL Alimentazione-Panificazione 

 CCNL Chimica-Ceramica 

 CCNL Comunicazione 

 CCNL Meccanica 

 CCNL Tessile-Moda

Lavoro accessorio. Le indicazioni dell’Inps

L’INPS,con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, fornisce le prime indicazioni operative circa il Lavoro occasionale accessorio, così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n.92 di Riforma del mercato del lavoro.

 

 la circolare n. 49 del 29 marzo 2013

Aspi. Contributo aziendale in caso di licenziamento

Sulla questione del contributo di ingresso all’Aspi in caso di liceziamento riportiamo un articolo del Dott. Massi.

Il contributo d’ingresso all’ASpI in caso di licenziamento – Massi

Salvaguardati. Precisazioni sui “55.000”

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L’INPS,con il messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013, ferme restando le disposizioni contenute nel su menzionato messaggio n. 4678/2013, rende noto che il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria  della contribuzione, dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (di cui all’articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:  

a) possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;  

b) incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dai citati articoli 6 della legge n. 14 del 2011 e  2 del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012.  

Detto riesame dovrà essere effettuato in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012 da presentare entro il 21 maggio 2013.

   il messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013 

Conciliazione vita-lavoro. Schede informative

La Consigliera Nazionale di Parità ha predisposto alcune interessanti Schede informative circa le novità – introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro (Legge. n. 92/2012) – in materia di conciliazione vita-lavoro.

 I voucher di cura – strumento alternativo al congedo parentale

 Il congedo obbligatorio per il padre

 La procedura di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali introdotta dalla L.92/2012

 

Socio Cooperativa. Quale contratto?

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La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 59 del 29 marzo 2013, ha dichiarato improponibile il ricorso relativo alla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008 – sollevata dal Tribunale di Lucca – in riferimento all’art. 39 della Costituzione, che disciplina la libertà sindacale e l’autonomia collettiva professionale, in quanto il giudice remittente avrebbe dovuto sollevare la questione relativamente alle disposizioni che regolano la contribuzione e l’emissione delle cartelle esattoriali.

La sentenza della Corte riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo in presenza di una pluralità di contratti collettivi e conferma la legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4 della legge n. 31/2008 secondo cui: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Lavoro intermittente. Modalità della chiamata.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha emanato il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 che disciplina tutte le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione ‘UNI- intermittente’ come strumento per l’adempimento della comunicazione.

Il modello contiene i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. 

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata

• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro   

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

 

 il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013

Riforma del Lavoro. Vademecum

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 7258 del 22 aprile 2013, ha emanato un vademecum per i propri ispettori e per coloro che operano sul mercato del lavoro, al fine di orientarli in fase di applicazione della Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)

                                                                                       IL VADEMECUM

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