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Padre lavoratore e congedi dei dipendenti nel settore privato.

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Min.Lavoro: pubblicato il DM per il congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre lavoratore

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 con l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

 Riportiamo una sintesi:

L’art. 4, commi 24 e 25, della legge n. 92/2012 fissa due principi, peraltro sperimentali, attesa la loro valenza limitata, al momento, al 31 dicembre 2015: con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce nelle due giornate, quella dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale parla di “nascita del bambino” ma il Decreto Ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l’affido e l’adozione, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre pronunce.

Il datore di lavoro deve essere informato per iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici giorni e, fatti salvi i c.d. “casi di forza maggiore”, non sembra che possa rinvenirsi in capo al datore un potere di negazione, in quanto la cura del bambino e la condivisione dei compiti in un momento molto delicato della vita del bambino hanno una importanza primaria. Il secondo principio riguarda la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 151/2001 (si tratta del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la corresponsione di voucher (c’è il riferimento all’art. 72 del D.L.vo n. 276/2003), da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il Decreto Ministeriale, finanziato con 78 milioni di euro per ogni anno compreso tra il 2013 ed il 2015 prevede una duplice ipotesi legata al pagamento diretto dei voucher per la baby-sitter pari a 300 euro netti per sei mesi (in alternativa al congedo parentale, con accredito veloce da parte dell’Istituto, attraverso i propri sistemi telematici), mentre nel caso della fruizione di servizi sociali (es. nido) sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento della quota prevista alla struttura interessata. A fronte della scarsità delle risorse (“i contributi economici saranno erogati fino a concorrenza”), dovrà necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale tra tutte le donne richiedenti che terrà conto dell’indicatore Isee: a parità, verrà considerato come discriminante l’ordine di presentazione delle istanze. Non potranno rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle rette per gli asili nido per motivi reddituali e quelle che godono del contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà “pro – quota e per quelle iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), perché, ad esempio, sono collaboratrici a progetto, fino ad un massimo di tre mesi.

 IL DECRETO MINISTERIALE 22-12-12

 La nuova normativa non si applica ai dipendenti pubblici, come chiarito dal  Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 8629 del 20 febbraio 2013, ha fornito un parere al Comune di Reggio Emilia in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher alla madre lavoratrice, previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro (art. 4, comma 24, Legge n. 92/20012).

 uno stralcio della nota ministeriale

 “….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nei CCNL di comparto.”

LA NOTA 8629 del 20-2- 2013

 

 

Dal 2013 finisce l’iscrizione nelle liste di mobilità (Legge 236/1993).

 

L’Inps,  per quanto riguarda la mancata proroga, per il 2013, dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità, ha emesso  le conseguenti disposizioni.

 Stralcio della Circolare n. 13/2013

4. Disposizioni in favore dell’occupazione.

4.1. Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti.

 In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni.

Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi  previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991, secondo quanto già illustrato con la circolare 137/2012.

  4.2 Altre disposizioni non prorogate.

 Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure:

– benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010;

– incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

 Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza – di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

 4.3 Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni

 Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore[3] un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni  disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 4, commi 8 – 11, legge 92/2012). 

Non sarà, quindi, possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte.

 La Circolare Inps n. 13 del 28-01-2013

Detrazioni irpef familiari all’estero. Le precisazioni Inps

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INPS: applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogata all’anno 2013

 L’INPS, con il messaggio n. 2698 del 12 febbraio 2013, informa che ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che:

– gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

– di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Messaggio numero 2698 del 12-02-2013

Salvaguardati: entro il 21 maggio le nuove istanze.

Min.Lavoro: la circolare sui Lavoratori “Salvaguardati”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri nella sotto indicata categoria:  

  • lettera d), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012, lavoratore che ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011:

– in ragione  accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

– in applicazione di accordo  collettivo di incentivo all’esodo  stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

La Circolare n, 6-2013

Art. 18. I primi effetti della legge Fornero.

Tribunale di Milano: licenziamenti per giusta causa e alternative applicabili

 Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 gennaio 2013, ha applicato le modifiche intervenute all’articolo 18 (dello Statuto dei Lavoratori) con la Riforma del lavoro (legge n. 92/2012), in merito alle possibili alternative in caso di verifica sulla legittimità del licenziamento. Nel caso specifico, si è trattato di rimodulare un licenziamento disciplinare affetto da vizio formale e procedurale.

Il licenziamento per giusta causa in questione era viziato (a detta del giudice), principalmente, dalla genericità della contestazione che non ha previsto una precisazione in merito al momento della commissione dei fatti contestati (violazione dell’articolo 7 della Legge n. 300/1970). In base a ciò, il Tribunale di Milano ha stabilito unicamente il risarcimento, al lavoratore, di un’indennità compresa tra 6 e 12 mensilità (in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni aziendali), ritenendo, comunque, legittimo il licenziamento comminato.

 

Pensioni di invalidità. L’Inps ci ripensa

L'INPS, con il messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, revoca la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 ritenendo che, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

L’INPS, con il messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, revoca la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 ritenendo che, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

 Messaggio numero 717 del 14-01-2013

Congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap. Chiarimenti

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’ANCI, in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.

In particolare, l’istante chiede precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui sopra, nella parte in cui contempla le ipotesi di “mancanza, decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente”, quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.

  La risposta in sintesi:

 “…Si può, pertanto, affermare che la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica. Ciò in quanto si ritiene che i soggetti affetti da tali patologie non siano in grado di prestare un’adeguata assistenza alla persona in condizioni di handicap grave (cfr. circ. 1/2012, par. 3; circ. 28/2012, par. 1.1. citate).

In base a quanto sopra è possibile dunque sostenere che il diritto a fruire dei congedi in questione possa essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”. In tal senso, pertanto, l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.

Tale orientamento è del resto confermato dalla circostanza secondo cui, laddove il Legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del
diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente.
In tal senso è possibile richiamare l’art. 33 della L. n.104/1992 – da ultimo modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 – che assegna il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile in primo luogo al “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado”, per individuare solo in un secondo momento il terzo grado di parentela qualora, tra l’altro, “i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (…)”.”.

L’INTERPELLO N. 43-2012

 

Risoluzione consensuale e diritto all’indennità di disoccupazione

 

L’INPS, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che l’ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente.

Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura, così come modificata dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) attivata dal 18 luglio 2012, è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione  dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012. 

 

Patronati. Cambia la normativa

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Min.Lavoro: nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 10 del 6 marzo 2013, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

La circolare, al fine di assicurare migliori condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, definisce, i nuovi requisiti per la costituzione di un istituto di patronato.

 LA CIRCOLARE N. 10-2013

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