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Licenziamenti. Dalle tutele contro gli abusi alla formalità delle procedure. Aumenta la precarietà del lavoro.

Dal 18 luglio procedura conciliativa per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

 Dal 18 luglio 2012 i datori di lavoro, aventi i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, della Legge n. 300/1970, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovranno avviare una procedura conciliativa dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, presso la DTL di competenza, di cui all’articolo 410 c.p.c.

   

Nuovo articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come sostituito dalla Legge n. 92/2012:

 1. Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

 4. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

Dimissioni. Finisce l’era di quelle in bianco.

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Dal  18 luglio obbligatoria la convalida per rendere effettive le dimissioni

 Dal  18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).

Le procedure previste sono 2:

 

1. Convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio per:

– la lavoratrice durante il periodo di gravidanza

– la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino

– la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento

 

comma 4, dell’articolo 55, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e’ sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro

 

2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici:

– tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego

– tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio

 

stralcio dei commi 17 e 18, dell’articolo 4, Legge n. 92/2012

17. …. l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro….

La dimissione o la risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata ad una delle procedure di convalida sopra indicate.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI        La Circolare Ministeriale n. 18 del 18 luglio 2012

Riforma Fornero. Primi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 18 del 18 luglio 2012, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative alla applicazione della Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012).

 LA CIRCOLARE N. 18-2012

ASSEGNO INVALIDITA’ MIGRANTI

CASSAZIONE: ASSEGNO DI INVALIDITÀ AGLI STRANIERI ANCHE SE NON LUNGO SOGGIORNANTI RIBADITA LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL REQUISITO DELLA CARTA DI SOGGIORNO.

La Corte di Cassazione, con ordinanza dd. 26 giugno 2012 n. 10665, rigettando il ricorso dell’INPS contro una sentenza della Corte di Appello di Torino, ha ribadito che le prestazioni di invalidità spettano anche agli stranieri  disabili regolarmente soggiornanti, anche se non in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

La Corte di Cassazione ha ricordato la consolidata giurisprudenza  costituzionale per cui l’assegno di invalidità costituisce una prestazione atta a fornire alla persona un minimo di sostentamento, per cui non sono ammissibili disparità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti che risulterebbero in contrasto con il principio di non discriminazione di cui  all’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ugualmente, la Corte di Cassazione ricorda  la sentenza della Corte Costituzionale n. 306/2008 per cui il legislatore può subordinare l’erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di soggiorno dello straniero non abbia un carattere episodico e di breve durata, mentre nel caso in questione l’interessato poteva dimostrare l’adempimento dei doveri fiscali dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

Milano giugno 2012       L’ORDINANZA N. 10665 DEL 26 GIUGNO 2012

APPALTI AUTOTRASPORTI. RESPONSABILITA’ SOLIDALE

Contratto di trasporto – applicazione del regime di responsabilità solidale

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 11 luglio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime di responsabilità solidale – di cui all’art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 – alle tipologie contrattuali più ricorrenti nel settore dei trasporti.

 

LA CIRCOLARE N. 17-2012

Mense Ospedaliere

Intesa sugli organici del   S. GIOVANNI E S. CAMILLO DI ROMA.

L’ACCORDO SINDACALE

 

Riforma mercato del lavoro. A chi serve?

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Approvata la riforma “solo” Fornero, perché nessuno la voleva, almeno così appare.

Il Ministroè riuscito a scontentare tutti: i lavoratori, i para lavoratori, i  precari, i marginali, i giovani, gli anziani, i sindacati, gli stessi padroni ed infine la politica che ha votata la legge in Parlamento.

La differenza nei lamenti, però, sta nel fatto il padronato ha ottenuto meno di quanto voleva,  i partiti hanno  l’esigenza di salvare la faccia, ma, come sempre, chi soccombe è la classe lavoratrice.

Ancora una volta, purtroppo, si è affermata una  strana cultura, nella quale i ceti deboli della società non riescono a spostare la capacità di   rappresentanza da chi li frega a chi li difende.  

Così, diventa sempre più urgente il bisogno di unità tra  le forze antagoniste del sindacato di base per assumere il ruolo guida che serve alla  classe lavoratice.

La legge è stata pubblicata sul S.O. n. 136 alla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 la legge 28 giugno 2012 n. 92, che entra in vigore  il 18 luglio 2012.

LA LEGGE N. 92-2012

Pomigliano. Punita la FIAT.

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Tribunale Roma: sentenza di condanna per comportamento discriminatorio per la Fabbrica Italia Pomigliano spa

 

Il Tribunale di Roma, in data 21 giugno 2012, ha emesso una sentenza con la quale ritiene di natura discriminatoria collettiva il licenziamento di 145 lavoratori, iscritti alla FIOM, effettuato dall’azienda Fabbrica Italia Pomigliano, obbligando questi ultimi alla riassunzione.

Una pronuncia che ripropone il tema delle libertà sindacali e della rappresentanza.

La sentenza è una toppa al vuoto di democrazia aperto dal referendum del ’94 e mai riempito per una questione di reciproca convenienza tra i sindacali confederali e le associazioni padronali.

LA SENTENZA DEL 21-06-12

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