Home Blog Pagina 44

Soci lavoratori. Diritto all’integrità della prestazione

0

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un  quesito della D.T.L. di Piacenza, in merito alla stabilità dell’orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro.

 Il sunto della risposta ministeriale:

 “In conclusione, si ritiene che le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, debbano garantire ai proprio soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l’effettivo svolgimento dell’orario di lavoro pattuito all’atto dell’assunzione, salvo accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall’assemblea e risultanti da una riduzione del fatturato”. 

LA RISPOSTA DEL MINISTERO

Pomezia. Arrestato Antonini. La Magistratura faccia chiarezza.

                                                Comunicato stampa

 Come  Federazione Regionale del Lazio, riteniamo necessario intervenire sul clamoroso  arresto del Consigliere comunale di Pomezia, Renzo Antonini, avvenuto il  16 febbraio, per confutare gli accostamenti fatti dalla stampa tra i fatti contestatigli dalla Procura e la funzione sindacale trascorsa  nella Flaica-CUB.

 

Non vogliamo essere ipocriti, ma, nonostante la gravità dell’episodio, facciamo fatica a pensare che la stima personale ed il consenso dei lavoratori verso Antonimi fossero mal riposti. Né ci illudiamo che, rispetto ad una base associativa prossima ai 10.000 iscritti ed a centinaia di quadri sindacali presenti nei luoghi di lavoro,  si possa essere immuni a prescindere  da possibili episodi   di  “contagio ” in comportamenti  collusivi.

 Ciò che non si può discutere, però,  è l’etica dell’Organizzazione, che non  ammette tolleranza. Per la Flaica-CUB,  la correttezza dei comportamenti, prima che un fatto giuridico, è valore  morale e costituisce il principale requisito per appartenervi.

 Ci auguriamo che sia fatta piena luce sulla vicenda e se Antonini ha sbagliato ne paghi la pena  o, viceversa, sia restituito presto alla sua dimensione civile.

Alcune cose, comunque, non  quadrano.

Tutto  ruota attorno ad un appalto affidato dalla Fiorucci ad una Cooperativa quattro anni fa, ma Antonini  era uscito dalla fabbrica il 30 maggio 2003! E nel 2007 è andato addirittura in pensione!

Si è mai visto un ex sindacalista interno che mantiene la capacità di “scambio” nove anni dopo essere uscito da una fabbrica di circa mille di dipendenti, con la R.S.U. contemporanea dominata dal sindacato  ex concorrente?

Quale potere derivante dalla trascorsa funzione sindacale avrebbe potuto esercitare  cinque anni dopo un ex dipendente nei confronti della  Fiorucci per indirizzare l’affidamento di un appalto milionario? E mantenere  la stessa capacità di persuasione  per altri quattro anni ancora?

In zona, ci dicono che negli ultimi tempi il Consigliere Antonini fosse in rotta di collisione  con la sua stessa maggioranza di governo nell’Amministrazione comunale di Pomezia,  dove le faida politica  è azione perpetua e da molti anni si respira aria di poteri sospetti, che hanno spesso interessato l’Antimafia ed i suoi misteri.

Abbiamo la sensazione che Renzo, nonostante la scottatura  di dieci anni prima,  si sia  nuovamente cacciato in qualcosa  più grande di lui, magari assecondando  lo spirito ribelle che aveva caratterizzato la sua storia  sindacale in Fiorucci.

Una storia sindacale che non può essere stravolta dal  visus variabile dell’opportunismo vendicativo,  usato da quanti, all’interno della fabbrica,  sono stati  combattuti da Antonini proprio in quella cultura della convenienza che si pratica con la “vicinanza” al potere.  Essi, come gli sciacalli, cercano nuova legittimazione cibandosi di  un fatto di cronaca tutto da chiarire e, come gli struzzi, tentano di nascondere le gravi responsabilità per l’arretramento della condizione dei lavoratori della  Fiorucci, in gran parte  “esternalizzati” senza colpo ferire, nella fase  post-Antonini.

I lavoratori Fiorucci ricordano l’impegno sindacale di Antonini. Una storia fatta di lotte, di conquiste, di repressione, di licenziamenti! Come quello in tronco subito nel 1993, per aver  aderito alla Flaica-CUB, in contrasto con il collatelarismo   della  Cgil  nella fabbrica, ma anche per la mutazione genetica del sindacato nazionale che aveva accantonato l’antagonismo di classe con la scelta  politica della  “concertazione”.

 Il Giudice del Lavoro riconobbe l’antisintacalità del licenziamento e reintegrò nel suo posto di lavoro il delegato Flaica-CUB.

Del resto, tranne che nel periodo dell’esperienza politica finita male nel 2001, durante l’attività lavorativa in fabbrica, Antonini si è sempre presentato alle elezioni R.S.U. nella lista Flaica-CUB, risultando ogni volta il più votato,  con il secondo eletto che  al massimo raccoglieva  il 10% dei suoi voti.

Un consenso personale così alto poteva derivare solo da un forte rapporto di fiducia con la base, maturato in tanti anni di  battaglie e di successi. Antonini era diventato un simbolo, il vero punto di riferimento dei dipendenti Fiorucci,  che insieme a lui hanno vissuto anni di vero protagonismo,   fino a che il mandato di rappresentanza  non è cessato, per legge naturale, con il congedo dal lavoro  e con esso dall’incarico  di R.S.U  Flaica-CUB .

Un storia sindacale finita nove anni fa, che oggi ha un rimbalzo sospetto e ci lascia fortissimi  dubbi su chi potrebbe avere ragione tra il mondo dei contrari ed i continui  attestati di affetto  alla persona, che continuano a pervenire  alla sua vecchia  Organizzazione sindacale.

Perplessi, senza parteggiare per l’assoluzione dagli amici o la condanna dagli avversari, non possiamo che attendere con ansia la dichiarazione di verità  che farà la  giustizia al suo compimento.

Speriamo  al più presto.

                                                                             Il l Segretario Generale Flaica-CUB del Lazio

                                                                                            (Amedeo ROSSI)

 

Roma, 17 febbraio 2012.

Colf e Badanti. Minimi retributivi e contributi 2012

0

Cambiano dal 1 gennaio 2012 i minimi contributi della collaborazione familiare. Aumentano anche i contributi Inps.

LA NUOVA TABELLA PAGA DA GENNAIO 2012

Cigs, mobilità, disoccupazione. Importi massimi 2012

                                                     

             Anno 2012

    prendi..   La Tabella

                                                  

Trasferimenti. Indennizzo anche senza trasloco.

Indennità di trasferimento anche senza cambio di residenza 

 

Con sentenza n. 22695 del 2 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che anche il semplice trasferimento del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, senza un vero e proprio trasloco del prestatore e della sua famiglia, merita tutela e va indennizzato.

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il trasferimento “si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un’altra, intesa questa come articolazione autonoma dell’azienda”.

 

Mobbing. Quando si concretizza.

0

Elementi utili per ravvisare il mobbing durante il rapporto di lavoro

 

Con sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva e della successiva risarcibilità del danno, in caso di mobbing, sono rilevanti:

  •  la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio,
  • l’evento lesivo della salute,
  • il nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all’integrità psico-fisica,
  • la prova dell’intento persecutorio.

La Suprema corte, inoltre, riprende la definizione del c.d. mobbing: si intende una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterarti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità.

Licenziamento, transazione e contributi. La Cassazione cambia idea

Transazione sulla mancata reintegra ed aspetti contributivi

 

Con sentenza n. 161 dell’11 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di licenziamento illegittimo spetta al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi dal periodo compreso tra la espulsione del lavoratore e la sua reintegra. Detti pagamenti (retribuzione e contributi) non devono essere corrisposti nel caso di transazione con la quale il lavoratore rinuncia alla reintegra.

Licenziamento illegittimo. Il risarcimento non assorbe la pensione.

Licenziamento illegittimo, risarcimento del danno e trattamento pensionistico

 

Con sentenza n. 1462/2012 la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento ingiustificato per licenziamento riconosciuto come illegittimo dal giudice del lavoro, il risarcimento del danno in favore del prestatore non riguarda soltanto il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella del pensionamento. Infatti, gli importi debbono necessariamente “coprire” anche i periodi successivi al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante, secondo un orientamento già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13871/2007.

 

Migranti ed integrazione. Nasce il nuovo portale on-line.

0

Nasce il nuovo portale “Integrazione Migranti”, voluto dal Ministero del Lavoro per favorire l’integrazione e offrire una guida dei servizi nella penisola.

Un portale mirato a favorire l’integrazione dei cittadini stranieri in Italia: ecco il nuovo progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nasce infatti uno strumento online fondamentale per assicurare l’accesso a tutte le informazioni su servizi e opportunità di lavoro, pensato anche per coloro che devono ancora mettere piede nella penisola.

Cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il portale “Integrazione Migranti” (www.integrazionemigranti.gov.it) rappresenta un’iniziativa ministeriale che coivnolge più dicasteri: Lavoro e Politiche Sociali, Interno, Istruzione Università e Ricerca, Cooperazione internazionale e integrazione. La collaborazione con Isfol e Italia Lavoro, inoltre, garantisce un sostegno concreto ai cittadini stranieri che desiderano orientarsi nel mercato occupazionale.

Il target al quale il nuovo sito si rivolge è costituito dagli immigrati stessi, ai quali viene offerto un servizio di guida e orientamento che tocca alcune necessità fondamentali: accesso all’alloggio, servizi sanitari, possibilità di lavoro nonché informazioni sull’apprendimento della lingua italiana, presupposto decisivo per l’integrazione sociale.

Le pensioni dal 2012

0

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.

 

Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.

 

Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

 

Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

 

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all’AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

 

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età. Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

 

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

 

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

 

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

 

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

 

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

 

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.

 

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.

 

Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età. In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

a. i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;

b. le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

 

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

–         ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;

–         alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

 LE NUOVE PENSIONI

 

 

 

 

ULTIMI ARTICOLI