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Lavori usuranti. L’Inps precisa.

INPS: istruzioni per le domande di riconoscimento di lavori faticosi e pesanti presentate nel 2011

 

L’INPS, con messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011, ed in base alla nota prot. n. 4773 del 28 novembre 2011 ed al D.M. 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi circa il riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011.

 

 Il Messaggio Inps n. 22647 del 30-11-2011

Gruppo FIAT. Le nuove frontiere della contrattazione

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La portata storica  del nuovo contratto del Gruppo Fiat è enorme,  perché rompe equilibri politici  antichi. Ci saranno conseguenze. Per ora, ci fermiamo alla semplice informazione:

Le principali novità:

 un premio di risultato di 600 euro,

  • uno scatto ulteriore di anzianità per tutti gli addetti,
  • un aumento reale della paga base,
  • incrementi retributivi sullo straordinario,
  • riconferma dei due livelli di contrattazione,
  • un nuovo inquadramento professionale.
  • è stato confermato il sistema delle Rsa attraverso il voto proporzionale ed il metodo elettivo
  • accordo sulla formulazione che “garantisce i malati ‘veri’ con delle norme stringenti utili a dissuadere quelli ‘finti’ “.

CONTRATTO COLLETTIVO GRUPPO FIAT 2011

Permesso di soggiorno unico per i cittadini extracomunitari

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In data 13 dicembre 2011, il Parlamento Europeo, ha approvato la direttiva sul “permesso unico” che permetterà, ai lavoratori extracomunitari, di ottenere il permesso di lavoro e quello di residenza attraverso un’unica procedura. Gli Stati membri avranno due anni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, per trasporre le nuove misure nelle legislazioni nazionali. 

I cittadini extracomunitari, che lavorano legalmente nella UE, avranno diritti simili a quelli degli europei per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l’accesso ai servizi pubblici.

 LA DIRETTIVA EUROPEA

Cooperative Sociali. Rinnovato il contratto

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Contratti: firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL cooperative sociali

 E’ stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo riferito al biennio 2010-2012.

Il nuovo contratto prevede un aumento di 70 euro per il livello Cl così suddiviso:

– 30 euro dal 1° gennaio 2012

– 20 euro dal 1° ottobre 2012

– 20 euro dal 1° marzo 2013.

IL VERBALE DI ACCORDO

Contratti a termine. Attenti alla scadenza del 31 dicembre!

31 dicembre 2011: cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti e la scadenza dei termini apposti ai contratti.

Si ricorda che, in base alle disposizioni previste dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010 (c.d.  Collegato Lavoro), dal 31 dicembre 2011, cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti.

In pratica, a pena di nullità, l’impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, dovrà essere formulata entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni.

  Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

 1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

 1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011. (introdotto dall’articolo 2, comma 54, della legge n. 10 del 2011)

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita’ del licenziamento.

 3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita’ del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita’ a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

 4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’ conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

 5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.

 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.

NOI CHIEDIAMO!!!

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Parte da Siena la campagna nazionale di sensibilizzazione e mobilitazione contro gli avvoltoi di Stato che stanno divorano  l’economia e le speranze. 

Pubblichiamo il manifesto

Oggetto: I: LO STATO

LO STATO  chiede di aumentare l’età
delle pensioni perché in EUROPA tutti
lo fanno.

NOI CHIEDIAMO IN CAMBIO:

     di arrestare tutti i politici
corrotti , di allontanare dai pubblici
uffici tutti quelli  condannati in via
definitiva perché in EUROPA tutti lo
fanno, o si dimettono da soli per
evitare imbarazzanti figure.

NOI CHIEDIAMO

      di dimezzare il numero di parlamentari
perche’ in EUROPA nessun paese ha cosi’
tanti politici !!

NOI CHIEDIAMO

      di diminuire in modo drastico gli stipendi
e i privilegi a parlamentari e
senatori, perché in EUROPA nessuno
guadagna come loro.

NOI CHIEDIAMO

      di poter esercitare il “mestiere” di politico al
massimo per 2 legislature come in
EUROPA tutti fanno !!

NOI CHIEDIAMO

      di mettere un tetto massimo all’importo
delle pensioni erogate dallo stato
(anche retroattive), max.  5.000, 00
euro al mese di chiunque, politici e
non, poich
é in EUROPA nessuno
percepisce 15/20 oppure 37.000,00 euro
al mese di pensione come avviene in
ITALIA

NOI CHIEDIAMO

      di far pagare i medicinali visite specialistiche e cure
mediche ai familiari dei politici
poiche’ in EUROPA nessun familiare dei
politici ne usufruisce come avviene
invece in ITALIA dove con la scusa
dell’immagine vengono addirittura
messi a carico dello stato anche gli
interventi di chirurgia estetica, cure
balneotermali ed elioterapioche dei
familiari dei nostri politici !!

CARI MINISTRI

      non ci paragonate alla
GERMANIA dove non si pagano le
autostrade, i libri di testo per le
scuole sono a carico dello stato sino
al 18° anno d’eta’, il 90 % degli gli
asili e  nido sono aziendali e gratuiti
e non ti chiedono 400/450 euro come gli
asili statali italiani !!

IN FRANCIA

      le donne possono evitare di
andare a lavorare part time per
racimolare qualche soldo indispensabile
in famiglia e percepiscono dallo stato
un assegno di 500,00 euro al mese come
casalinghe piu’ altri bonus in base al
numero di figli .

IN FRANCIA

     non pagano le accise sui carburanti delle
campagne di napoleone, noi le paghiamo
ancora per la guerra d’abissinia!!

NOI CHIEDIAMO A VOI POLITICI
che la smettiate di offendere la
nostra intelligenza, il popolo
italiano chiude 1 occhio, a volte 2, un
orecchio e pure l’altro
, ma la corda
che state tirando da troppo tempo si
sta spezzando.

Chi semina vento, raccoglie …..tempesta !!!

SE APPROVI,
PUBBLICA E DIFFONDI QUESTO MESSAGGIO
E CHIEDI AD ALTRI DI FARLO!!!!!

 

 

 

Studi Professionali. Nuovo contratto

Studi professionali – firmato il nuovo contratto

        E’ stato siglato il nuovo contratto per  i dipendenti degli studi professionali.

E’ previsto un aumento medio mensile di 87,50 euro (per il terzo livello), che verrà corrisposto in 2 tranches: il 60% a ottobre 2011 ed il 40% a gennaio 2012.

Altre novità riguardano la possibilità, per i professionisti collaboratori iscritti all’Albo professionale ma in rapporto di collaborazione a partita iva, del rimborso parziale delle visite specialistiche, delle spese di asilo nido e di assistenza socio-sanitaria a familiari anziani o disabili. Viene disciplinato l’apprendistato così come innovato dal T.U. n. 167/2011 e viene prevista la possibilità di clausole compromissorie – previste dal c.d. Collegato Lavoro – per affidare ad arbitri la risoluzione delle controversie in materia di lavoro. 

CCNL STUDI PROFESSIONALI 2011

Governo Monti. Ma i tagli alla politica, alla casta, agli sprechi?

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Il Governo Monti ha confezionato il pacco di natale ai lavoratori, pensionati, malati, giovani, precari ed a quanti nella nostra società non hanno rappresentanza nei luoghi del potere.

E’ l’ennesima torchiatura delle fasce sociali  non  protette, che non hanno prodotto la crisi del sistema e nemmeno la possono risolvere.

Questa manovra, fatta da un Governo che doveva essere super partes, dimostra che non c’è  speranza per l’equilibrio sociale attraverso il confronto e la discussione. La politica dei poteri non concede niente ai diritti di chi il potere non ce l’ha.

Il potere dei deboli resta ancora solo nella  rivendicazione, la protesta, la  lotta,  della sociatà civile e del lavoro.

In questo contesto la C.U.B., il 7 dicembre,  manifesta a Milano.

prendi il VOLANTINO DEL PRESIDIO IN PIAZZA DELLA SCALA

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