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Lavori usuranti. L’Inps precisa

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Pubblicato il Decreto interministeriale 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del decreto legislativo n. 67 del 2011. Istruzioni in ordine alla trattazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti presentate nel 2011, al fine di conseguire il beneficio pensionistico previsto per l’accesso alla pensione di anzianità.

L’Inps. con il    Messaggio numero 22647 del 30-11-2011 ha emanato le conseguenti istruzioni.

Legge di stabilità. Le principali novità

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Parlamento: pubblicata la Legge di Stabilità

 

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che contiene le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

 

 

Riportiamo le novità più salienti che riguardano la materia del lavoro:

a)      contratti a termine (art. 4, comma 12): è stato aggiunto il comma c-bis  all’art. 10, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001 con il quale viene specificato che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l’amministrazione; 

b)      dipendenti pubblici in esubero (art.16): viene riscritto l’art. 33 del D.L.vo n. 165/2001. I dipendenti in esubero possono essere messi in disponibilità per 24 mesi. In caso di eccedenza, fatte le prescritte comunicazioni anche alle associazioni di comparto  ed alle RSU (prima c’era una apposita procedura modellata su quella già prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991), trascorsi 10 giorni, le Amministrazioni risolvono il rapporto di lavoro con il personale che maturato 40 anni di contributi o, in subordine, potranno ricollocarli presso altri settori della stessa o di altra Amministrazione in ambito regionale. Trascorsi 90 giorni, il personale non ricollocabile all’interno della stessa Amministrazione o in altro ambito regionale o che ha rifiutato il trasferimento è collocato in disponibilità con una indennità pari all’80% (comprensiva dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale) per 24 mesi. Il periodo in disponibilità è riconosciuto utile ai fini pensionistici;

c)      apprendistato (art. 22, comma 1): a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Fino al 31 dicembre 2011 essa resta dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%). L’utilizzazione della parola “sgravio” sembrerebbe far presumere, ma qui è doveroso attendere un chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro e dell’INPS, un cambio di indirizzo rispetto a quanto sostenuto nel 2008 quando si sostenne che la contribuzione di riferimento degli apprendisti fosse il frutto di una politica finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, a prescindere dalle agevolazioni previste per altre assunzioni (v. lavoratori in mobilità) ove è richiesto il DURC e l’applicazione economica e normativa del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello. Per il calcolo numerico dei dipendenti si ritiene opportuno ricordare come in passato (e si ritiene anche oggi) debbano essere esclusi i soggetti  in forza con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati o i lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre quelli a tempo parziale vanno considerati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti  con lavoro intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003).. La disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. “apprendisti in mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991;

d)     contribuzione per la gestione separata (art. 22, comma 1): dal 1° gennaio 2012 aumenta di un punto per i collaboratori coordinati e continuativi ed anche per chi è iscritto ad altra forma di gestione pensionistica e che esercita un’attività per la quale deve essere effettuato il versamento alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995);

e)      contratti di inserimento (art. 22, comma 3): viene cambiata la lettera e) del comma 1 dell’art. 54 del D.L.vo n. 276/2003: essa punta ad un migliore inserimento delle donne negli ambienti di lavoro e riguarda “  donne  di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno venti punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di dieci punti percentuali quello maschile. Le aree sono individuate con DM concertato tra Lavoro ed Economia, entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo”. Per gli anni dal 2009 al 2012 le aree geografiche sono individuate secondo quanto previsto nella tabella Allegato A al nuovo testo dell’art. 54.

f)       contratto a tempo parziale (art. 22, comma 4): viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la direzione provinciale (“rectius” territoriale) del lavoro competente per territorio. Al contempo vengono abrogaste le lettere a) e b) del comma 44. Dell’art. 1 della legge n. 247/2007, introdotte in ossequio al c.d. “protocollo del Welfare”;

g)      telelavoro (art. 22, comma 5): sono previste alcune facilitazioni. I benefici previsti dall’art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53/2000 sono riconosciuti anche nell’ipotesi di contratto a termine o reversibile.  Vale la pena di ricordare come la disposizione appena richiamata si proponga lo scopo di incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa finalizzata a conciliare i tempi di vita e di lavoro, attraverso fondi alle imprese con un organico fino a 50 dipendenti,  che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive  per la lavoratrice madre ( o padre lavoratore) per particolari forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.  I disabili (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999) possono essere assunti (o il loro rapporto può subire anche una mutazione) con modalità di telelavoro. Le convenzioni ex art. 11 della legge n. 68/1999 possono stabilire anche modalità di telelavoro (la norma parla “impropriamente” di contratto di telelavoro). I lavoratori in mobilità possono essere assunti anche con modalità di telelavoro. Si ricorda, per inciso, che nel settore privato la disciplina è rimandata ad un accordo interconfederale del 9 giugno 2004 che ha recepito l’accordo – quadro europeo , mentre nel settore pubblico è normato dal D.L.vo n. 70/2000;

h)      decontribuzione e sgravio contributivo (art. 22, comma 6): viene riconosciuta anche per i c.d. “contratti di prossimità” la decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte a titolo di produttività, miglioramento del servizio ed incentivo, previsto dall’art. 8 della legge n. 148/2011 e con le medesime modalità ivi previste e successivamente “spiegate” dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro;

i)        IRAP (art. 22, comma 7): per il 2012 le Regioni possono disporre la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato;

j)        Credito d’imposta nel Mezzogiorno (art. 22, comma 8): viene assicurata la piena operatività del credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno attraverso un decreto non regolamentare stabilito d’intesa all’interno della conferenza Stato – Regioni;

k)       lavoratori dello spettacolo (art. 22, comma 9): viene cancellato il libretto personale dei lavoratori dello spettacolo;

l)        ENPALS (art. 22, comma 9): l’Istituto (con l’introduzione della lettera g) nell’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003) viene autorizzato ad effettuare attività di intermediazione nel settore dello spettacolo

m)    Ammortizzatori sociali ( art. 33, commi 21, 22 23, 24): vengono prorogati a tutto il 2012 una serie di ammortizzatori sociali in scadenza tra cui quelli in deroga, quelli di CIG, di mobilità, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali. Vengono stanziati 80 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi e viene prorogata, a richiesta , a favore di alcune categorie, il trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite;

n)      Incentivi per le assunzioni di particolari categorie ( art. 33, comma 25): sono prorogati a tutto il 2012 gli incentivi previsti a favore di alcuni soggetti (ad esempio, gli “over 50” a rischio di esclusione). La norma cui occorre riferirsi è quella contenuta nell’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge n. 191/2009. Le modalità saranno definite, come in passato, attraverso un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia.

 LEGGE N. 183 – 2011

Giovedì 17 novembre. Sciopero generale del sindacalismo di base

Il  modello di sviluppo fondato sui valori e gli interessi del capitale sostenuto dai “sacerdoti” delle banche centrali e attuato dai governi richiede continui e crescenti costi per lavoratori, giovani e pensionati, (ultimi in ordine di tempo i licenziamenti facili, il taglio alle pensioni e alla scuola pubblica.)
Dobbiamo riprenderci il diritto di decidere e imporre con la lotta un modello di sviluppo ecosostenibile fondato sui beni comuni, la ridistribuzione del reddito, il diritto al lavoro, alla salute, allo studio e alla casa.
Per questi obbiettivi i lavoratori tutti non devono farsi più strumentalizzare da chi è corresponsabile dell’attuale situazione e utilizza la nostra rabbia per legittimare la propria rappresentanza nei confronti di governi e padroni.
 
Sosteniamo rivendicazioni immediate per evitare di  pagare i costi della loro crisi.
Le principali rivendicazioni della Cub:
1.    Introduzione di una patrimoniale sui grandi patrimoni.
2.    Moratoria sugli interessi sul debito; vendita del tesoro della Banca d’Italia (100 m.di di euro).
3.    Lotta all’evasione fiscale, alla corruzione, al lavoro nero, agli infortuni (400 m.di di  € annui).
4.    Cancellare l’acquisto dei caccia bombardieri F 35 (16 miliardi) e eliminare le spese militari.
5.    Eliminare i ticket. Potenziare la sanità e la scuola pubblica, usando le risorse di quelle  private.
6.    Tagliare la spesa pubblica per le inutili grandi opere.
7.    Cancellare la norma capestro contenuta nella legge 122/2010 che ha privato 45.000 lavoratori  del diritto alla mobilità e alla pensione.
8.    Parità di diritti per i migranti; diritto all’asilo ai rifugiati; cittadinanza per i nati in Italia permesso di soggiorno per chi perde o ha un lavoro o denuncia il lavoro in nero.
9.    Attuazione di accordi bilaterali con tutti gli stati per l’unificazione dei contributi pensionistici.

Giovedì  17 novembre Sciopero Generale
Indetto da Cub, Cobas, Comitato Immigrati
Giovedì  17 manifesteranno anche gli studenti nell’ambito della giornata europea per “respingere questo modello di sviluppo che affama noi e distrugge il pianeta”

Assegni di invalidità e disoccupazione. Eliminato il divieto.

INPS: diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione

 L’INPS, con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, comunica che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234, si riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.  

 La Circolare numero 138 del 26-10-2011

Congedi di maternità e paternità. Le nuove regole

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INPS: riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

 

L’INPS, con la circolare n. 139 del 27 ottobre 2011, comunica che, in attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi – è stato emanato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 che prevede, agli artt. 2 e 8, alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità.  

La Circolare numero 139 del 27-10-2011

APPRENDISTATO. Entra in vigore il nuovo T.U.

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.  236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 30, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e nell’art. 46 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni.

Il provvedimento entrerà in vigore il 25 ottobre 2011.

 

        Esso si compone di sette articoli dei quali, per un primo approccio conoscitivo, si riportano le cose essenziali:

1.                 il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 1): fa eccezione il settore delle c.d. “attività stagionali”, per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato;

2.                 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale disciplinano (art. 2) attraverso la contrattazione collettiva o accordi interconfederali disciplinano la tipologia contrattuale, nel rispetto di alcuni principi prefissati (forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un “tutor aziendale”, riconoscimento della qualifica professionale da far valere all’interno o all’esterno dell’azienda, registrazione della formazione sull’apposito libretto, possibilità di finanziamento dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia o l’infortunio, divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo, divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo,  possibilità di recesso per entrambe le parti al termine del periodo formativo attraverso l’istituto del preavviso);

3.                 numero massimo di apprendisti assunti in contemporanea presso lo stesso datore di lavoro pari al 100% dei qualificati e degli specializzati in forza (chi non ha dipendenti o ne ha meno di tre ne può assumere fino a tre): per le imprese artigiane valgono i limiti previsti dalla Legge n. 443/1985;

4.                 contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3): possono essere assunti con tale tipologia in tutti i settori per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione o per il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei venticinque anni. La durata del contratto è stabilita sia in considerazione della qualifica che del diploma da conseguire: la componente formativa non può, in ogni caso superare il triennio o i quattro anni se il giovane deve conseguire un diploma professionale regionale. La regolamentazione è rimessa alle singole Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un iter procedimentale cui concorrono, a vari livelli d’intervento, sia la conferenza Stato – Regioni che le parti sociali. Vi sono alcuni criteri uniformi da seguire  tra i quali la previsione di un monte ore di formazione congruo ed il rinvio alla contrattazione di secondo livello per la determinazione, anche attraverso gli Enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione;

5.                 contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): è possibile in tutti i settori di attività pubblici e privati per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni (con anticipo ai diciassette per chi è in possesso  di una qualifica professionale conseguita ex D.L.vo n. 266/2005). La durata del periodo formativo, concordata in sede di pattuizione collettiva nazionale  va modulata sia in ragione dell’età che della qualifica da conseguire e per le aziende non artigiane non potrà superare i tre anni. Per quelle artigiane il limite è fissato a cinque anni. La formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è integrata, nel limite delle risorse pubbliche destinate, dall’offerta formativa interna od esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di centoventi nel triennio, offerte e disciplinate dalla Regione o dalla Provincia Autonoma : per i contenuti occorre tenere conto dell’età del giovane , del titolo di studio e delle competenze già in suo possesso;

6.                 contratto di alta formazione e ricerca (art. 4): è possibile in tutti i settori produttivi pubblici e privati per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Viene introdotta, altresì, la possibilità dell’apprendistato per i praticanti degli  studi professionali, previa disciplina dei singoli regolamenti dei vari ordini. La regolamentazione è rimessa alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed istituzioni di studio e ricerca: in carenza, i singoli datori di lavoro e le loro associazioni possono stipular accordi con le Università , gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative e di ricerca, senza alcun onere per la finanza pubblica;

7.                 repertorio delle professioni (art. 6): ne viene ribadita l’istituzione alfine di rendere omogenei i vari profili professionali e gli stessi standard formativi;

8.                 il datore di lavoro (art. 7, comma 1) che non impartisce formazione (ovviamente, nel caso in cui la carenza della stessa sia a lui imputabile) è tenuto a pagare la differenza contributiva tra quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto raggiungere il lavoratore al termine della formazione, maggiorato del 100%. Se il periodo formativo non si è concluso l’ispettore del lavoro che ha riscontrato un inadempimento formativo, emette un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, assegnando un congruo periodo per l’ottemperanza;

9.                 una serie di violazioni  (art. 7, comma 2) delle disposizioni della contrattazione collettiva riferite ai principi enunciati dall’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) tra le quali, ad esempio, la mancanza di forma scritta, il divieto di cottimo, o la carenza del “tutor”, sono punite in via amministrativa con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro, per ogni singola violazione (in caso di recidiva l’importo è compreso, tra 300 e 1500 euro). E’ ammesso l’istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 (come modificato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010) con il pagamento della sanzione in misura minima;

10.             gli apprendisti (art. 7, comma 3) non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti (ad esempio, Legge n. 68/1999 per il collocamento dei disabili): l’eccezione deve essere prevista specificatamente dalla legge (ad esempio, art. 1, comma 1, della Legge n. 223/1991 per il computo della base di calcolo per intervento della CIGS) o dal contratto collettivo;

11.             i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 7, comma 4) con o senza indennità possono essere assunti (non c’è un limite massimo di età) con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi, a differenza della normativa generale che prevede un contributo per il periodo formativo pari al 10% (1,5% e 3% per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti),si applica il regime “agevolativo” speciale, previsto dagli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991. Esso consiste nella contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi e nel 50% dell’indennità di mobilità (se dovuta al lavoratore) per un massimo di dodici mesi;

12.             La Legge n. 25/1955, gli articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987, l’art. 16 della Legge n. 196/1997 e gli articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003 sono abrogati (art. 7, comma 6) a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo: tuttavia, nelle Regioni e nei settori in cui non è immediatamente operativa la disciplina prevista dallo stesso Decreto, le norme abrogate continuano a trovare applicazione per un massimo di sei mesi (art. 7, comma 7);

13.             L’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione nel settore del pubblico impiego non è immediata (art. 7, comma 8), in quanto la disciplina del reclutamento e dell’accesso dovrà essere definita con un DPCM, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro del Lavoro “di concerto” con quello dell’Economia, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata: tutto questo, entro dodici mesi;

14.             I benefici contributivi per l’apprendistato (art. 7, comma 9) restano gli stessi e sono mantenuti per un anno dopo il “consolidamento” del rapporto, al termine del periodo formativo: ciò non riguarda i lavoratori in mobilità assunti con rapporto di apprendistato;

15.             I datori di lavoro con sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione in cui insiste la sede legale e possono accentrare le comunicazioni al centro per l’impiego, previste dai commi 1180 e seguenti, dell’art. 1 della Legge n. 296/2006;

16.             Restano ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.


 T.U. SULL’APPRENDISTATO DLVO N. 167-11                       casi pratici

POMEZIA SERVIZI. Torna il sereno.

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E’ andato più che bene, il tavolo di concertazione svoltosi oggi a

Pubblici Dipendenti. Licenziamento per inidoneità.

 

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2011, il Decreto del Presidente della Republica n. 171 del 27 luglio 2011, con il quale è statto emanato il regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali  in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

D.P.R. 171 DEL 27 LUGLIO 2011

Mobilità e finestre di accesso alla pensione.

L’Inps, con messaggio n. 20062 del 21-10-2011 ha chiarito i criteri per la formazione dei 10.000 lavoratori in mobilità che mantengono il drittto ad andare in pensione con le decorrenze  delle finestre d’accesso in vigore fino al 31-12-2010.

Messaggio numero 20062 del 21-10-2011

Riposi giornalieri del padre. Spettano a prescindere.

Anche l’INPDAP, con nota operativa n. 23 del 13 ottobre 2011, si adegua alla sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato che ha dedotto, in via estensiva, che per quanto attiene ai riposi giornalieri previsti dall’articolo 39 del D.L.vo n. 151/2001, questi possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art. 40) anche nel caso di madre casalinga. A detta del Consiglio di Stato la ratio della norma è “rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali scolpite dall’articolo 31 della Costituzione” e ciò induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre oltre che nell’ipotesi di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga. 

 NOTA OPERATIVA N. 23 DEL 13-10-11

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