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Pensioni e manovra. Pagano i soliti….

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LEGGE  n. 111/2011, riflessi sui trattamenti pensionistici

 

L’INPDAP, con nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011, illustra le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed avente effetto sulle prestazioni erogate dall’Istituto, suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.

LA NOTA OPERATIVA N. 27 DEL 21-07-2011

Indennità di mobilità e assegno integrativo.

Nuove modalità di presentazione  della domanda di assegno integrativo di mobilità

 

L’INPS, con circolare n. 95 del 15 luglio 2011, informa sull’utilizzo del canale informatico quale nuova modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità (di cui all’art. 9 comma 5 Legge n. 223 del 1991).

La Circolare Inps n. 95 del 15-07-2011

Latina. Crisi Selex, la solita soluzione.

Qualche giorno fa, è arrivata l’intesa sulla lunga trattativa tra management aziendale e le solite organizzazioni sindacali

Questo accordo, avalla la dinamica aziendale tesa a ridurre i livelli occupazionali ed a massimizzare l’esternalizzazione delle lavorazioni, cosa alla quale ci ha abituato la Finmeccanica, con  le altre società controllate.

Il riassetto in realtà è teso a mascherare le gravi difficoltà in cui versa la Elsag spa ed a scaricare, sul maggior numero di lavoratori, il peso di una pesante ristrutturazione.

La Flmu-CUB dissente dalla filosofia dell’accordo e continuerà a battersi per cambiare il metodo di approccio alle crisi industriali, per evitare che a pagare siano sempre gli stessi: i lavoratori.

LATINA OGGI – 4 LUGLIO 2011

Rappresentanza sindacale. Sequestrata la democrazia.

E’ stato sottoscritto, in data 28 giugno 2011, da Confindustria, CGIL, CISL e UIL l’accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale. Si riassumono punti essenziali dell’accordo:

1.       Efficacia dei contratti collettivi aziendali. Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, costituite, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970, dalle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva,, i contratti collettivi aziendali acquistano efficacia se approvati dalle RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe. I lavoratori sono chiamati al voto, per l’approvazione delle intese aziendali, entro dieci giorni, qualora la richiesta pervenga da una organizzazione firmataria dell’accordo interconfederale o da almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa. La consultazione è valida se hanno partecipato il 50% più uno degli aventi diritto. L’accordo si ritiene respinto con il voto della maggioranza semplice;

2.      Esigibilità degli impegni assunti attraverso la contrattazione collettiva. Le c.d. “clausole di tregua sindacale” previste dalla contrattazione collettiva aziendale, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la pattuizione collettiva sono vincolanti per le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni operanti all’interno dell’impresa ma non per i singoli lavoratori;

3.      Retroattività. I criteri individuati sia per la rappresentanza che per l’esigibilità non assumono valore retroattivo;

4.      Deroghe alla contrattazione nazionale. Gli accordi aziendali hanno la possibilità di definire, anche in via sperimentale, intese che modificano la regolamentazione fissata dalla contrattazione collettiva nazionale: tutto questo nei limiti e con le procedure previste dai CCNL. Ove non previsto ed in attesa dei rinnovi, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze aziendali e d’intesa con le strutture territoriali  possono disciplinare intese modificative concernenti le prestazioni lavorative, gli orari e l’organizzazione del lavoro, per gestire sia le situazioni di crisi che in presenza di investimenti significativi finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale;

5.      Certificazione della rappresentatività. Il “peso” delle organizzazioni sindacali viene definito i dati associativi riferiti alle deleghe dei lavoratori, il cui numero verrà certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali Uniemens a seguito di convenzione tra l’Istituto e le parti stipulanti l’accordo interconfederale. I dati raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, andranno “ponderati”  con i consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU che andranno rinnovate con cadenza triennale, anche questi inviati dalle organizzazioni sindacali allo stesso CNEL. La legittimazione a negoziare scaturisce dal fatto che il dato di rappresentatività come sopra realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL;

6.      Funzione dei contratti aziendali. Dopo aver sottolineato che il CCNL si pone come garante per la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti gli addetti che operano nello specifico settore, si afferma che la contrattazione collettiva aziendale si esercita, in tutto o in parte, sulle materie delegate dal CCNL o dalla legge (su quest’ultimo punto, si pensi a “spunti” rinvenibili, ad esempio, nel D.L.vo n. 66/2003 e nel D.L.vo n. 368/2001);

7.      Efficacia dei contratti collettivi aziendali. Le parti economiche e normative contenute negli accordi aziendali sono efficaci per tutti i dipendenti e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie;

8.      Sollecitazioni al Governo. Le parti sociali nel ribadire il proprio impegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale chiedono al Governo di incrementare e rendere strutturali, nonché facilmente accessibili, le misure, di cui è già stata riscontrata l’efficacia, relative alla c.d. “detassazione” finalizzata alla retribuzione concernente il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia.

 

 FIN QUI LA LETTURA TECNICA DELL’ACCORDO. MA ESISTE UN DATO POLITICO MOLTO PIU’ SERIO PERCHE’, DI FATTO,

Il Contratto nazionale non c’è più, rimane semplicemente un velo di copertura che dovrebbe evitare le efferatezze più brutali, ma è in totale balia della contrattazione aziendale che può stravolgerne legittimamente il contenuto al fine di adattarlo alle esigenze delle aziende in cui si deve applicare. E per farlo basta il 50% più uno delle RSU, la maggioranza democratica sembrerebbe salva, peccato che non c’è, nell’accordo, nessun accenno alla scomparsa della riserva di un terzo dei seggi delle RSU ai firmatari di contratto, e così il 50% diventa immediatamente 33% e così un terzo delle RSU decide sul contratto aziendale che deroga quello nazionale  e nessuno può metterci bocca, tantomeno i diretti interessati, cioè le lavoratrici e i lavoratori che quell’accordo dovranno digerire.

Non bisogna poi farsi ingannare dalla scelta falsamente democratica della “conta” dei sindacati. Questa infatti si basa sulla certificazione da parte delle aziende delle adesioni, tramite ritenuta sindacale, dei lavoratori ad una sigla sindacale e dalla trasmissione di queste all’INPS. Le aziende sono quindi le uniche titolate a certificare gli iscritti ai sindacati (sic!) e lo faranno comunicando i dati delle deleghe che  non sono automatiche. Le aziende infatti possono decidere, e lo fanno sempre nei confronti deii sindacati di base, di non concedere il diritto alla ritenuta in busta paga della quota sindacale, dopo che il referendum del 1995, promosso dai radicali e sostenuto da quasi tutta la sinistra dell’epoca, ha abrogato il diritto di ogni organizzazione a percepire le quote dei propri iscritti tramite delega riscossa dal datore di lavoro. Quindi non solo le aziende hanno in mano uno straordinario potere, essendo loro a dover comunicare, senza alcun controllo, all’INPS quanti iscritti hanno le varie organizzazioni, ma alcune organizzazioni, pur fortemente presenti nelle aziende ma che non possono operare le ritenute in busta paga perché l’azienda non glielo concede, spariranno completamente. A questo punto la media ponderata tra voti alle RSU, drogate dal 33%, e deleghe in busta paga esiste solo per CGIL CISL e UIL.

Se poi tutto questo non bastasse il testo dell’accordo recita esattamente: ”Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro” non bisogna quindi avere il 5% dei voti e il 5% degli iscritti calcolato sui lavoratori complessivamente sindacalizzati come funziona oggi nel pubblico impiego, ma il 5% si calcola sul totale dei lavoratori della categoria!!

Siamo alla definitiva conclusione del sogno di avere in Italia una qualche pur minima forma di pluralismo sindacale. Nessuna organizzazione che non siano quelle firmatarie di questo accordo potranno mai raggiungere, in mancanza di migliaia di funzionari, in mancanza di quote sindacali, in mancanza di spazi democratici un tale livello di presenza in categorie che contano centinaia di migliaia di addetti in centinaia di migliaia di piccolissime, piccole e medie imprese, in base alla dimensione produttiva del nostro Paese! 

L’ACCORDO INTERCONFEDERALE

 

 

 

Rocca di Papa (Roma). Refezione scolastica, l’Asp licenzia.

Sconcertante sorpresa  per i 20 lavoratori occupati nel servizio di refezione scolastica nel comune di Rocca di Papa.

All’improvviso si sono visti recapitare la lettera di licenziamento dall’A.S.P. di Ciampino per scadenza dell’appalto.

L’Asp non ha tenuto conto delle  esigenze di tutela occupazionale in quanto, allo stato, non è  ancora deciso chi dovrà gestire il servizio alla ripresa dell’anno scolastico.

Su iniziativa sindacale, venerdì 24 giungo, si è svolto l’incontro tra l’Asp e la Flaica Regionale che ha chiesto la revoca dei licenziamenti e la sospensione dei lavoratori durante la pausa estiva,  come da prassi.

L’Asp, si è riservata la decisione perché intende prioritariamente pervenire ad un chiarimento con l’Amministrazione comunale, non ultimo il problema dei corrispettivi che non riesce a riscuotere, ma che, abbiamo detto, non appartiene all’agire sindacale.

Il 28 giugno la Flaica Regionale ha incontrato il Sindaco, che ha convenuto sulla necessità di far annullare i licenziamenti ripristinando la certezza occupazionale ai lavoratori. In ogni caso, il sindaco si è impegnato ad ufficializzare la lista dei dipendenti già in servizio con l’indicazione delle mansioni, livello,  parametro e retribuzione, che dovrà  costituire parte integrante del capitolato di appalto ove questo fosse posto in  gara.

Nei prossimi incontri saranno firmati gli accordi.

Lavoratori Migranti. Riaperta la sanatoria del 2009.

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Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare prot. 17102/124 del 23 giugno 2011, con la quale, in considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7 e 8 dell’Adunanza Plenaria del 2 e 10 maggio 2011, fornisce le nuove istruzioni sulle istanze di regolarizzazione per la sanatoria 2009 di colf e badanti rigettate o da rigettare sulla base delle condanne per il reato di inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro cinque giorni. In questo modo di riapre la sanatoria a extracomunitari espulsi.

Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture dovranno accogliere d’ufficio le istanze non ancora definite (in attesa di decisione o giudizio) e valutare, caso per caso, le istanze chiuse (termini scaduti per il ricorso o impugnazione respinta in sede di giudizio) a seguito di una richiesta da parte del datore che ha presentato la domanda di emersione.

LA CIRCOLARE N. 17102 DEL 23-6-11

Artigianato area meccanica. Rinnovato il CCNL

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E’ stata sottoscritta, in data 16 giugno 2011, l’ipotesi di accordo del nuovo contratto dell’area meccanica del settore artigianato che riguarda circa 550.000 lavoratori e 150.000 imprese.  

Questi sono i punti essenziali:

  • Incremento salariale a regime di 86 euro erogabile in tre tranche (1 luglio 2011, 1 gennaio 2012, 1 settembre 2012);
  • “Una tantum” per la “vacatio” contrattuale di 247 euro da erogate in due tranche: 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e 123 euro con la retribuzione di aprile 2012;
  • Apprendistato professionalizzante: la durata è strettamente correlata alla professionalità da acquisire ed al titolo di studio. La retribuzione è definita secondo parametri percentuali correlati alla categoria finale. Agli apprendisti è esteso il trattamento previsto per gli operai e gli impiegati in materia di ferie, infortuni e malattia;
  • Contratti a termine, di inserimento ed a tempo parziale: sono stati rivisti nella disciplina specifica;
  • Fondo sanitario integrativo: ne è previsto un prossimo avvio;
  • La durata dell’accordo è triennale   CCNL MTM – IPOTESI DI ACCORO

Permessi legge 104. Referente unico.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Firenze, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 1 lett. a), Legge n. 183/2010 che ha innovato l’art. 33, Legge n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave.
In particolare, chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.

 

 La risposta in sintesi:

 

“…Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato dall’istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito” (cfr. parere n. 5078/2008).
Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente“.”

 L’INTERPELLO N. 24-2011

Riposo settimanale. Mai più di domenica.

Riposi settimanali – coincidenza con la domenica

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 27 giugno 2011, ha cancellato ogni dubbio  in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.L. n. 66/2003.
In particolare, Il Ministero chiarisce definitivamente  che, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica“, ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.

  La risposta in sintesi:

 “…In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni“.”

E’ la prova che nel sistema c’è ormai una sola centralità: l’impresa e la precedenza  al profitto sui valori della società.

La domenica serviva per appagare la fede,  andando in chiesa; per educare i figli al sentimento della famiglia; per  essere vicini ai parenti  ammalati in un giorno di simbolica festa….. NON VALE PIU?

Sicuro che così, parlando di giovani e futuro, si va verso una società migliore?

L’INTERPELLO

Congedo Straordinario e T.F.R. L’Inps, adesso, legifera?

L’Inps, con messaggio n. 13013 del 17 giugno scorso, chiarisce che durante il periodo di congedo straordinario il rapporto di lavoro resta sospeso e quindi il trattamento di fine rapporto non matura, liberando così le aziende dal versamento al fondo di tesoreria.

L’interpretazione della legge da parte dell’Inps appare piuttosto forzata. Se così fosse, non si capisce perché l’indennità economica da corrispondere al lavoratore durante il congedo comprende i ratei delle mensilità aggiuntive (13^, 14^, ecc) e non anche il trattamento di fine rapporto che ha la stessa natura di vera e propria retribuzione differita.

L’Inps ritiene  che, mancando la retribuzione, durante  il  congedo il tfr  non matura, a differenza di situazioni analoghe (maternità, malattia, ecc.), cioè quando  l’indennità sostituisce la retribuzione.

E’ evidente che l’Inps forza l’interpretazione della legge. Però, autorizzando le aziende a non riconoscere il T.F.R. al dipendente in congedo  straordinario,  di fatto emana una nuova norma priva di  fonte giuridica.

L’Inps, nel vuoto legislativo,  intende sostituirsi  al Parlamento? O non  sarà che, in linea con i tempi, abbia deciso di avallare la tendenza di quanti pensano  che il debito  pubblico si risana con la  cresta sui diritti dei poveri disgraziati?

IL MESSAGGIO DELL’INPS N. 13013 del 17-06-2011

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