Home Blog Pagina 50

Decorrenza della pensione per i lavoratori in mobilità.

L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 90 del 24 giugno 2011, con la quale,  come previsto dall’art. 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, disciplina la deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori.

In pratica, i lavoratori in mobilità a seguito di accordi sindacali sottoscritti entro il 30 aprile 2010 mantengono le finestre di uscita in vigore fino all’anno 2010.

La Circolare Inps n. 90 del 24-06-2011

Allegato n. 1 alla Circolare Inps n, 90 del 24-06-2011

Allegato n. 2 alla Circolare Inps n. 90 del 24-06-2011

Lavori usuranti. Prime indicazioni.

0

Min.Lavoro: circolare sulla comunicazione per lavori usuranti

 Le Direzioni Generali per l’Attività Ispettiva e le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato, in data 20 giugno 2011, la circolare n. 15/2011, con la quale forniscono chiarimenti in merito alla comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” e dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, così come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs 21/4/11 n. 67.

1.     La comunicazione prevista dall’art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l’utilizzo del modello “LAV-NOT” disponibile – a partire dal 20 luglio 2011 – sul sito del Ministero del Lavoro. Mentre, per quanto riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011, la comunicazione andrà fatta entro il 31 marzo 2012.

2.     La comunicazione prevista dall’art. 5, comma 2, andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l’utilizzo del modello on-line “LAV-US” disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l’Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si è adempiuti all’invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza. La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni.

LA CIRCOLARE N. 15-2011     L’ALLEGATO ALLA CIRCOLARE

Pomezia (Roma). Raccolta rifiuti, ordinanza del Sindaco.

Il Comune di Pomezia decide di intervenire per risolvere l’accumulo dei rifiuti che stazionava da qualche giorno in ogni angolo del territorio.

 La raccolta aveva subito un brusco rallentamento poiché le ditte FORMULA AMBIENTE ed AIMERI AMBIENTE, affidatarie del servizio da parte del  Consorzio CNS, non intendevano  pagare  la mensilità di maggio a causa delle difficoltà finanziarie provocate dell’enorme credito accumulato nei riguardi del Committente. 

 La conseguente protesta silenziosa dei lavoratori, che non volevano essere usati come grimaldello per far pagare le fatture alle ditte,  da un lato ha portato alla riscossione dello stipendio attraverso  l’assunzione della diretta responsabilità da parte dell’Amministrazione, dall’altro, però, li ha indotti ad accettare un precedente pericoloso: la messa in discussione dell’esclusiva titolarità del proprio lavoro, intesa come ragione da difendere, piuttosto che da discutere.

 Infatti, non ci piace che una ditta terza, estranea al servizio, inserisca proprio personale per risolvere problemi interni originati dalla  conflittualità tra le parti, le quali possiedono tutti gli strumenti, anche del diritto, per ricomporre le divergenze attraverso il confronto e la trattativa non condizionate  da  interferenze esterne.

 Ma, le regole della  democrazia ci impongono di accettare anche gli esiti che non  ci piacciono. 

IL VERBALE DI INCONTRO

L’ORDINANZA DEL SINDACO

 

 

.

Licenziamento ritorsivo e Tutela reale.

Licenziamento ritorsivo è nullo. Anche sotto i 16 dipendenti

 

Il licenziamento ritorsivo è nullo perché viziato da motivo Illecito – e comporta l’applicazione dell’art. 18 St Lav. Anche se il datore di lavoro ha meno di 16 dipendenti. (Cassazione Sezione Lavoro n. 24347 del 1° dicembre 2010, Pres. Vidimi, Rel. Ianniello).

Francesco G. dipendente della s.n.c. Infor Studio, azienda con meno di 16 dipendenti, è stato licenziato dopo avere avanzato rivendicazioni di natura retributiva. Egli ha chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto viziato da motivo illecito. Il Giudice ha accolto la domanda affermando la natura ritorsiva del licenziamento, ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Bari. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la Corte barese, tra l’altro, per avere applicato l’art. 18 St. Lav. nonostante essa avesse meno di 16 dipendenti.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24347 del 1 dicembre 2010, Pres. Vidiri, Rel. Ianniello) ha rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui la norma dell’art. 3 della legge 108 del 1990 – relativa all’estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori di cui agli artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1970, delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della medesima legge n. 300 del 1970, a prescindere dal numero dei dipendenti del datore di lavoro e anche a favore dei dirigenti – deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per motivo illecito determinante e in particolare a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia.

Imprese di pulizie. Rinnovato il contratto

0

In data 31 maggio 2011 è stato sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19 dicembre 2007.

Il rinnovo avviene nel segno dei tempi, caratterizzati dalla costante dello scambio tra un po’ di salario e la cessione di tanti diritti.

 L’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL     LA NUOVA TABELLA PAGA NELLA REGIONE LAZIO

Permessi r.o.l. in gestione libera.

0

Min.Lavoro: nota sul mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, in data 3 giugno 2011, la nota circolare prot. 25/Segr/0009044, con la quale fornisce precisazioni in merito al mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro. In particolare, la nota ministeriale, pone in evidenza la possibilità di far disciplinare la materia non solo dalle clausole contrattuali di livello nazionale ma anche dalla contrattazione collettiva di tipo aziendale o direttamente dalla contrattazione individuale, ciò al fine di rendere lo strumento maggiormente aderente e conforme alle esigenze dei diversi contesti economico-sociali in cui sono inseriti i lavoratori. 

LA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Cedolare secca. Non sempre conviene.

0

Il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 3, ha introdotto un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dall’affitto abitativo.

La possibilità di optare per la cedolare secca, cioè l’imposta del 19%  o 21% in base al tipo di contratto è riservata al locatore.

Il nuovo sistema non sempre conviene, in particolare se il reddito personale è basso, ma, se scelto, comporta vantaggi anche all’inquilino che non sarà tenuto a pagare l’aggiornamento del canone le imposte di registro durante il periodo dell’opzione, che gli deve essere comunicata tempestivamente dal locatore a mezzo raccomandata.

Per maggiore comprensione si pubblica la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26/E DEL 1 GIUGNO 2011

ROMA. Buono casa per l’anno 2010, pubblicato il bando.

 

Bando Contributo Affitto – Annualità 2010

Concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 9.12.1998.
Annualità 2010 – Pubblicazione Bando e Modulo di domanda

 In data 18 maggio 2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Dirigenziale di approvazione del Bando e del Modulo di domanda per la richiesta del CONTRIBUTO integrativo per il pagamento del canone di locazione ex lege n. 431/1998, Annualità 2010.
Entro il 20 luglio 2011 gli interessati possono presentare domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di seguito scaricabile, oppure reperibile presso lo sportello della Direzione Politiche Abitative, Viale dell’Urbanistica n. 18, nei giorni di martedì ore 9.30-13.00 e giovedì ore 9.30-15.30, e presso gli URP dei Municipi.

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 luglio 2011

IL BANDO PER IL CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2010

MODULO DOMANDA BUONO CASA ANNO 2010

Part-Time e lavoro supplementare. Possibile la trasformazione a tempo pieno

La Corte di cassazione, con sentenza n. 11905 depositata il 30 maggio 2011, ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro avverso la decisione con cui la Corte di appello di Genova aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente ad un contratto di lavoro formalmente instaurato a part-time.

Secondo la Corte – “il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore”. Ed il comportamento negoziale concludente nel senso di modificare stabilmente l’orario di lavoro – si legge nel testo della decisione – “è conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata – resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale – non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite”.

In tale contesto, la libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è del tutto ininfluente in quanto “l’effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio”.

Latina. Crisi anche alla Comph.Tech.

Ennesima azienda in crisi nel territorio pontino. Anche la Comp. Tech., azienda leader nel campo degli arrdamenti d’interni denuncia un calo di commesse conseguenti alla crisi economica. Oggi è stato firmato presso la Regione Lazio l’accordo per la cigs straordinaria  di un anno. Con questo accordo, le parti si sono impegnate a superare le difficoltà contingenti perché  le potenzialità produttive sono tutt’altro che basse.

L’ACCORDO REGIONALE

ULTIMI ARTICOLI