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Tempo per indossare la tuta. E’ lavoro? La Cassazione oscilla.

 Tempo per la vestizione e mancata retribuzione

 

Con sentenza n. 8063 dell’8 aprile 2011, la Cassazione ha affermato che sono legittime le clausole dei contratti collettivi di lavoro che prevedono la mancata retribuzione per il tempo che il lavoratore dedica alla “vestizione”.

La Suprema Corte ha evidenziato che la clausola contrattuale ha un carattere “meramente ordinatorio o regolativo ed assolve a fini eminentemente pratici, validi nella generalità dei casi” – “in particolare, ove sia data la facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche a casa), la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale , non deve essere retribuita”.
Se viceversa, “tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, allora si rientra nel tempo di “lavoro effettivo” e spetta la retribuzione”.

Certificati di malattia. Finisce l’obbligo di spedizione.

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Confermato dai Ministeri del Lavoro e della Funzione Pubblica il fatto che i lavoratori non devono più inviare al datore di lavoro e all’Inps i certificati di malattia entro i due giorni successivi all’inizio. E’ il medico – salvo alcuni casi particolari, ovvero quando è impossibilitato a utilizzare il sistema telematico- che deve farsi carico di inviare il certificato in via telematica all’Inps che lo riverserà ai rispettivi datori di lavoro, compresi quelli del pubblico impiego.

Il lavoratore può chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato all’Inps e all’occorrenza anche la copia cartacea del documento e dell’attestato di malattia o, in alternativa, la trasmissione degli stessi in formado pdf alla propria casella di posta elettronica.

E’ previsto un periodo transitorio per mettere tutti in condizione di sapere “usare” il nuovo sistema. Fino al 16 giugno 2011, il datore di lavoro privato ha la possibilità di chiedere al dipendente l’invio della copia cartacea del certificato di malattia, che il medico curante ha rilasciato all’interessato. Dal 17 giugno 2011,  il datore di lavoro non potrà più chiedere nulla al dipendente e si dovrà rivolgere all’Inps attraverso i servizi telematici. Resta salvo il diritto del Datore di chiedere  al lavoratore il numero di protocollo  identificativo  del certificato. ANCHE NELLE ZONE NON SERVITE DA ADSL O BANDA LARGA i medici sono obbligati ad usare il particolare sistema di trasmissione approntato dall’Inps e chiarito con il  Messaggio numero 6143 del 10-03-2011

LA CIRCOLARE CONGIUNTA N. 4 DEL 18 MARZO 2011

Contratti a Termine erisarcimento.

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Contratti a termine e retroattività dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010

 

Con sentenza n. 6663/2011, la Cassazione ha affermato che le regole fissate, in via risarcitoria, dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, non trovano applicazione nei giudizi di legittimità in corso se nei motivi dell’impugnazione non è stato fatto espresso riferimento agli effetti economici della nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La Suprema Corte ha stabilito che lo “ius superveniens” non è illimitato, essendo il perimetro del giudizio di legittimità delimitato dai motivi della impugnazione, con la conseguenza che i nuovi criteri determinativi del danno (da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) sono subordinati alla presenza nel gravame delle conseguenze risarcitorie legate alla nullità del termine.

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Precariato. Prorogata la cura dei sintomi, resta la patologia.

Governo: proroghe a termini in scadenza per il Ministero del Lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, il DPCM 25 marzo 2011 con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare:

1.      La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l’anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l’insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l’occupazione regolare.

2.      La proroga, per tutto l’anno 2011, dell’incremento della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell’insieme degli interventi a sostegno dell’occupazione.

3.      La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011
 

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11A04305) 
 
                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  
                                                      di concerto con
  
                                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legge  29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;
  Viste le richieste pervenute  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  all'ulteriore  proroga  dei termini di cui sopra;
  Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24  marzo  2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,  n.  246, nella quale, pur dandosi atto della  non  espressione  di  un  parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.   225,   convertito   con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;
  Ritenuto  di  recepire  le   indicazioni   del   Presidente   della Commissione parlamentare per la semplificazione;
 
                                                                      Decreta:
                                                                        Art. 1
 
  1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati,  per  le  motivazioni  in essa riportate, al 31 dicembre 2011.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal  1° aprile 2011.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
   
 Roma, 25 marzo 2011
 
                                                                                             Il Presidente      
                                                                                      del Consiglio dei Ministri
                                                                                             Berlusconi        
        Il Ministro
dell'economia e delle finanze
         Tremonti
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 286

 

 

Governo: proroghe a termini in scadenza per il Ministero del Lavoro

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, il DPCM 25 marzo 2011 con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare:

1.      La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l’anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l’insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l’occupazione regolare.

2.      La proroga, per tutto l’anno 2011, dell’incremento della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell’insieme degli interventi a sostegno dell’occupazione.

3.      La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011
 

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11A04305) 
 
                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  
                                                      di concerto con
  
                                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legge  29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;
  Viste le richieste pervenute  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  all'ulteriore  proroga  dei termini di cui sopra;
  Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24  marzo  2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,  n.  246, nella quale, pur dandosi atto della  non  espressione  di  un  parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.   225,   convertito   con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;
  Ritenuto  di  recepire  le   indicazioni   del   Presidente   della Commissione parlamentare per la semplificazione;
 
                                                                      Decreta:
                                                                        Art. 1
 
  1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati,  per  le  motivazioni  in essa riportate, al 31 dicembre 2011.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal  1° aprile 2011.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
   
 Roma, 25 marzo 2011
 
                                                                                             Il Presidente      
                                                                                      del Consiglio dei Ministri
                                                                                             Berlusconi        
        Il Ministro
dell'economia e delle finanze
         Tremonti
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 286

Stage

Tirocini formativi nel settore Turismo

GLI STAGE NEL SETTORE TURISMO – GUIDA

Amianto. Pubblicato il regolamento del fondo.

Fondo per le vittime dell’amianto

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 riguardante il Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

IL DECRETO MINISTERIALE

15 aprile 2011. Sciopero Generale

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La politica ha risolto le differenze perché la disoccupazione, la precarietà, lo sfruttamento hanno messo tutti sullo stesso piano, indigeni e migranti.

 

Il padronato ha risolto le differenze perché sfrutta  il lavoro nero del migrante giustificandolo  con la mancanza del permesso di soggiorno e  quello dell’indigeno con la  competizione dei costi.

 

Lo Stato ha risolto le differenze perché non garantisce  i servizi essenziali (la casa, i trasporti, ecc). né  a gli uni,  né a gli altri.

 

La legge ha risolto le differenze perché  al migrante irregolare non riconosce  la possibilità di chiedere giustizia e al lavoratore italiano ha revocato  tutele e diritti  e, per quelli residuali, ha incaricato della gestione i servitori del padrone 

 

E allora,

LA COLLERA

 

unisce tutti quelli che sembrano diversi, ma sono uguali per diritto divino e solidarietà di classe.

Licenziamento. Mobilità e indennità risarcitoria.

In materia di risarcimento del danno a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro non può detrarre quanto percepito da quest’ultimo a titolo di indennità di mobilità, atteso che la stessa va intesa come non acquisita essendo ripetile dagli Istituti previdenziali.

Lo ha stabilito  la Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 3597 del 14 febbraio 2011.

Colf e bandanti. Comunicare con l’Inps, dal 1° aprile solo in via telematica.

L’INPS, con circolare n. 49 del 11 marzo 2011, comunica che a partire dal 1° aprile 2011 la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

  •  WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

  •  Contact Center Multicanale – numero verde 803164;

  •  Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Pertanto i moduli cartacei SC38 COLD ASS, e SC39 COLD VAR potranno essere presentati direttamente o inviati per posta solo fino al 31 marzo 2011 (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato).

Poiché in prevalenza i datori di lavoro domestico sono anche lavoratori dipendenti,  costretti a  ricorrere all’aiuto della collaboratrice domestica, della bambinaia o della bandante per familiari in condizione di disabilità, nelle nostre sedi viene fornita l’assistenza e consulenza in materia.

LA CIRCOLARE INPS N. 49 del 11-03-2011

 

Cigs , mobilità e disoccupazione. Importi 2011

 

 

 

 

IMPORTI CIG, MOBILITA’, DISOCCUPAZIONE 2011  Trattamenti di Cig, Cigs (€)
 

Retribuzioni di riferimento anno 2011 Importo lordo Importo netto*
Per retribuzioni fino a    1.961,80.- Generale       906,80       853,84
                                                      – Edilizia    1.088,16    1.024,61
Per retribuzioni oltre      1.961,80.- Generale    1.089,89    1.026,24
                                                      – Edilizia    1.307,87    1.231,49

Trattamenti di mobilità – Tutti i settori (€)

 

Retribuzioni di riferimento anno 2011 Importo lordo Importo netto*
Per retribuzioni fino a       1.961,80       906,80       853,84
Per retribuzioni oltre         1.961,80    1.089,89    1.026,24

 *L’importo è al netto dei contributi previdenziali del 5.84% e su esso occorre applicare le trattenute fiscali. Importo erogato per 12 Mensilità

 Indennità ordinaria di disoccupazione (€)

Disoccupazione ordinaria

Importo
Lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda inferiore a 1.961,80– L’importo: a)    lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi il 60% della retribuzione media giornaliera degli ultimi tre mesi; per i successivi due il 50%b)    lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: i primi sei mesi al 60%, i due successivi al 50% e gli ulteriori quattro successivi il 40%.    906,80
Lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.961,80–  Condizioni, durata e % come sopra 1.089,89

Disoccupazione non agricola requisiti ridotti  **

 
L’indennità giornaliera è pari al 35% della retribuzione media giornaliera,  per i per i primi 120 gg ed il 40% per i successivi 60gg, se la retribuzione media lorda percepita era meno di 1.931,84    892,96
Se la retribuzione media  lorda mensile  percepita era superiore a € 1.931,84 1.073,25
Trattamento speciale di disoccupazione in edilizia    592,89

 **Con riferimento all’attività svolta nel 2010
Assegno per attività socialmente utili 541,38€
Assegno per lavoratori di pubblica utilità  413,16 €

 

 


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