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Migranti. Flussi lavoratori stagionali anno 2011.

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Min.Lavoro: flussi di lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011

 

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno, in data 25 febbraio 2011, hanno emanato una circolare congiunta, con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze per i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011 (modalità di presentazione, procedimento istruttorio e procedimento relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale).

In particolare, la circolare fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, che autorizza l’ingresso di una quota massima di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero.
Si precisa che le domande di nulla osta per il lavoro stagionale potranno essere presentate – secondo le modalità di registrazione e di invio già utilizzate in passato e indicate sul sito del Ministero dell’Interno  a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

La quota di ingressi consentiti sul territorio nazionale prevista dal decreto flussi stagionali 2011 comprende:
* lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
* lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento consente l’ingresso anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 LACIRCOLARE CONGIUNTA

Maternità e inoccupazione. Per il requisito assicurativo valgono anche i contributi accreditati all’estero.

INPS: cumulo dei periodi assicurativi esteri e periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

 

L’INPS, con circolare n. 41 del 22 febbraio 2011, ha comunicato che per quanto riguarda il cumulo dei periodi assicurativi esteri, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.

 

Circolare numero 41 del 25-02-2011

Ricorsi Inps. Solo in via telematica.

L’inps, con la circolare n. 32 del 10 febbraio scorso, ha disposto che a partire dal 21 febbraio 2011 l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi contro gli atti della stessa ‘Amministrazione va presentata esclusivamente in via telematica.

E’ comunque previsto un periodo transitorio di 60 giorni durante 1l quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione dei ricorsi.

LA CIRCOLARE INPS N. 32 del 10-02-2011

Contratti a termine. Si allungano i tempi per impugnarli.

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Parlamento: la Legge n. 10/2011 – c.d. milleproroghe – modifica il Collegato Lavoro

 

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, la Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) che, tra le altre cose (comma 54, dell’articolo 2), aggiunge all’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), il comma 1-bis, che fa decorrere l’efficacia, di quanto modificato dal comma 1 all’articolo 6, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al 31 dicembre 2011.

«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

IL COLLEGATO LAVORO (LEGGE N. 183-2010) CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 10-2011

Lavoratori part-time in cig o mobilità. Proroga del lavoro accessorio

Parlamento: il lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito ed i part–time

 

L’art. 1 della legge n. 10/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 225/2010 è intervenuta anche su due istituti introdotti in via sperimentale nel lavoro accessorio. Si tratta delle ipotesi contenute nell’ultimo periodo del comma 1 e nel comma 1-bis del D.L.vo n. 276/2003. Entrambe (richiamate dalla tabella allegata n. 1), con scadenza, al 31 dicembre 2010 sono state prorogate fino al 31 marzo p.v., con possibilità di un’ulteriore proroga fino al successivo 31 dicembre rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “concertato” con quello dell’Economia.
Le due ipotesi sono:

a.       Le attività di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

b.       Le attività accessorie rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare , da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009, con sottrazione da parte dell’INPS, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, degli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione di lavoro accessorio.

Permessi legge 104. L’Inps chiarisce.

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INPS: permessi a favore di persone con disabilità grave (art. 33 della legge n.104/992)

 

L’INPS, con circolare n. 45 del 1° marzo 2011, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4/11/2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

 

LA CIRCOLARE INPS N. 45 del 01-03-2011

 

Rinnovato il contratto del commercio. E’ tempo di saldi anche per i lavoratori!

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Nella notte del 25 febbraio è stato rinnovato il contratto del Commercio, terziario e servizi.

Dopo una lunga, appassionata e conviviale maratona,  con enorme consumo di barzellette e pasticcini, si è conclusa la liturgia di sistema che avrà certamente esaurito  tutte le energie dei partecipanti.  Ma serviva  tirarla tardi,  fare notte, altrimenti sai che noia?

Altrimenti, i sempliciotti, avrebbero scoperto che era stato tutto  già scritto, dalla Confcommercio, alla quale non sembra vero seguire la scia tracciata dalla Confindustria e dal Padronato in generale, con il propellente del Governo amico.

Il pacco dei “saldi” era stato già confezionato senza la partecipazione  apparente della FILCAMS che, non avendo la CGIL sottoscritto la “riforma degli assetti contrattuali” dove salvare la propria  faccia e quella della  casa madre.

Ma, stessero tranquilli i dubbiosi, perché dopo un pò di moine arriverà anche la firma della FILCAMS, come nel contratto scorso, come sempre, fino a che i lavoratori non apriranno gli occhi.

Intanto, i lavoratori, gli occhi, li hanno  già strabuzzati. Basti pensare, una per tutte, all’aumento della paga: 10 EURO al IV livello! E avranno anche gli arretrati a marzo: i 20 euro di gennaio e febbraio!

C’è ancora qualcuno nei più o meno  tre milioni di lavoratori del settore che pensa ad recupero di rappresentanza  con il sindacalismo confederale?  

Anche i saldi hanno un epoca, non foss’altro perché finisce la merce!

L’ACCORDO FIRMATO IL 6 APRILE 2011

ipotesi accordo Confesercenti

Conciliazioni sindacali. Possibile annullare l’imbroglio.

Conciliazione in sede sindacale e rispetto delle firme

 Con sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione deve essere rispettato l’iter formale previsto ai sensi dell’articolo 411 c.p.c..

In pratica, le firme del lavoratore e del sindacalista, alla sottoscrizione del verbale di accordo in sede sindacale, devono essere fatte contestualmente. Nel caso di mancata contestualità si può riconoscere la mancata garanzia alla speciale funzione di supporto che la legge riconosce al sindacato in funzione conciliativa.

Il problema non è di poco conto perché lo sfruttamento nel mondo del lavoro, nell’epoca della precarietà, si perpetua anche con l’impedimento giuridico alla rivendicazione  messo in atto  da “padroni” e  “sindacalisti” complici e disonesti. 

Avviene con la “conciliazione in sede sindacale”, che rende inoppugnabile la rinuncia del lavoratore ai propri diritti,  costretto a firmare l’accordo sotto ricatto e con un  “difensore”, il sindacalista, spesso del tutto assente e comunque sconosciuto, ma in combutta con la controparte.

 Sul principio esistono già altre pronunce (Cassazione 13817 del 22/5/08 e in precedenza Cassazione 12858/03),   che valido  l’accordo se non inficiato nella legittimità dell’assistenza sindacale per mancanza  dei  requisiti essenziali quali la correttezza  ed effettività della funzione.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 3237 DEL 10 FEBBRAIO 2011

17 Marzo 2011 festa nazionale per l’unità d’Italia.

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011, n. 5 con il quale, limitatamente all’anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.

FESTIVITA’ 17-3-11 ED IN GENERE

 

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
 

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;
 
                                EMANA
 
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260.
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell'Unita'   d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011.
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 2
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri
 
                                La Russa, Ministro della difesa
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano   

Imposta sostitutiva 10%. Dal 2011 è necessario l’accordo sindacale.

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L’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, relativamente all’art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010 – imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

L’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata a un accordo collettivo, aziendale o territoriale. Non è più ammessa l’intesa individuale per qualificare alcune somme come “corrispettivi” per la qualità, l’innovazione, l’efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

CIRCOLARE N. 3E DEL 14 FEBBRAIO 2011

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