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Nettuno (Roma). Ausiliri del traffico.

Nettuno.  Ausiliari del traffico Una tappa intermedia, l’accordo firmato dalla FlaicaLazio con il comune di Nettuno per la stabilizzazione definitiva del degli ausiliari del traffico. La Poseidon, l’azienda pluriservizi comunale, ha prorogato il contratto a termine ai lavoratori con l’impegno che alla scadenza i rapporti di lavoro non saranno risolti, aprendo così alla stabilizzazione di fatto per decorso naturale. Infatti, la legislazione in materia stabilisce che la continuità della prestazione oltre la scadenza del termine, commuta il contratto stesso a tempo indeterminato.

L’ACCORDO SINDACALE

Cambio appalto Johnson & Johnson di Pomezia

Mensa Johnson & Johnson di Pomezia. La Pellegrini si riprende l’appalto ceduto alla Dussmann 6 anni prima.

E’ un ritorno accolto con favore dai lavoratori e per questo non ci sono stati problemi per il cambio- 

IL VERBALE DI ACCORDO

Collegato lavoro. Modifica alla normativa sui permessi della legge 104/92

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L’INPS, con circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, ha fornito le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dall’ articolo 24 della legge 4 novembre 2010, n.83 (modifica alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità).

In particolare, l’articolo 24:

o        il comma 1 – lett. a) sostituisce il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità;

o        il comma 1 – lett. b) interviene sul comma 5 dell’art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile;

o        il comma 1 – lett. c) aggiunge all’art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall’articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi;

o        il comma 2 dell’art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42 del decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave;

o        il comma 3 dell’art. 24 incide sull’art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.

 LA CIRCOLARE INPS N. 155 del 03-12-2010      LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 13-2010

DISPOSIZIONI OPERATINE Mess. Inps n. 1740 del 25-01-2011

Anzio (Roma). Refezione scolastica, tutti riassunti.

Riassunti tutti i lavoratori addetti alla refezione scolastica del comune di Anzio. La Serenissima assume anche i soci della cooperativa utilizzati in subappalto dalla Pellegrini, la ditta uscente, dando seguito all’impegno assunto alla D.P.L. di Roma.  E’ stata risolta una situazione di illegalità, per la quale la FlaicaLazio aveva aperto un contenzioso con l’amministrazione Comunale per aver autorizzato il subappalto, contro ogni ragione giuridica, ma solo per motivi politici. Infatti, la Cooperativa Soges, che fa capo ad un politico locale, ha sfruttato per anni una posizione di favore, facendo clientela elettorale a poco prezzo e senza rischio di impresa. Finalmente, ora, come epilogo della  lunga battaglia sostenuta dalla FlaicaLazio, i circa 60 lavoratori avranno una busta paga corretta e la tutela previdenziale di diritto.  

VERBALE DI ACCORDO LA SERENISSINA – PELLEGRINI

VERBALE DI INCONTRO LA SERENISSIMA – SOGES

Contratti a termine. Attenti alla scadenza.

Collegato lavoro: una pessima legge per chi è stato assunto con contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro “a progetto” ecc.).

Come evitare un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad avere una rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.               

Nei giorni scorsi sono stati da più parti lanciati segnali di allarme circa le molte novità negative che il c.d “Collegato Lavoro” ha voluto introdurre a danno dei lavoratori, e particolarmente chiari sono stati quelli lanciati dal Prof. Alleva che, ringraziandolo, vogliamo qui richiamare perché indicano assai bene quanto questa pessima legge antisociale – sulla quale il centrodestra ha ritrovato, non per nulla, una transitoria unità – sia pericolosa per il destino di decine e centinaia di migliaia di lavoratori precari.
Ecco di cosa si tratta. Fino ad ora, ossia fino all’entrata in vigore del “collegato lavoro”, era possibile impugnare in giudizio i contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro “a progetto” ecc.), che presentassero illegittimità formali e sostanziali e chiederne la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi tempo successivo alla data di scadenza del contratto stesso, senza pericolo di incorrere nella “tagliola” del termine di decadenza di 60 giorni previsto, fin dalla legge n. 604/1966, per la impugnazione di un normale licenziamento da un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Unico limite era quello della normale prescrizione, tra l’altro neppure invocabile nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro,secondo i principi generali del nostro ordinamento che escludono la prescrizione per le azioni di nullità, anche se va detto che in questi casi la giurisprudenza individuava, in genere, nella mancata attivazione del diritto di impugnazione nell’arco di tre o quattro anni a partire dalla fine del contratto, una sorta di accettazione della sua  risoluzione per “mutuo consenso”.   

Quel che deve sapersi è che questa nuova decadenza vale per tutti i contratti, anche quelli in somministrazione, se si vuole far valere la titolarità del rapporto in capo all’utilizzatore e la stabilizzazione del rapporto con lui e che una eguale decadenza è prevista anche in caso di passaggio di azienda per impugnare la cessione del contratto.
Oltre a questa decadenza, la nuova legge, ne pone, poi, una ulteriore: decorsi i 60 giorni dalla impugnazione, essa perderà effetto se entro i successivi 270 giorni non verrà depositato il ricorso davanti al giudice. Questo può apparire un lasso di tempo sufficiente, ma può non esserlo quando risulti difficile raccogliere gli elementi necessari ad impugnare ad esempio falsi trasferimenti di rami d’azienda, o conoscere comunque tutte le circostanze utili ad una piena difesa. Ciò è tanto vero che, in precedenza, la legge consentiva, persino nel caso di licenziamento per il quale doveva esser fatta l’impugnazione nei 60 giorni, di iniziare poi la causa nell’arco dei 5 anni successivi.
Se già è grave che queste modifiche, stravolgendo addirittura principi cardine del nostro diritto, rendano d’ora in poi ai lavoratori ben più difficoltosa la tutela dei loro diritti con l’unico scopo di favorire i datori di lavoro,  ancor più grave però risulta il suo effetto su tutti i contratti passati, perché  essa finisce col realizzare una vera e propria “sanatoria generale”.

Cosa accade, infatti, per i contratti precari illegittimi già scaduti negli anni passati e comunque  prima dell’entrata in vigore del “collegato lavoro”?
il “collegato lavoro” non ha potuto, per evidenti ragioni di costituzionalità, stabilire una semplice cancellazione retroattiva del diritto di azione per l’impugnazione di rapporti precari già scaduti ed allora ha previsto, invece, che possano essere ancora impugnati, ma solo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Ciò si legge nell’articolo 32 comma IV, lettere b e d. Quindi: ora o mai più.
Centinaia di migliaia i lavoratori assunti negli anni passati con contratti precari illegittimi, spesso ignari di tale illegittimità, e che avrebbero potuto liberamente nei mesi e persino negli anni futuri richiedere la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato domandando al giudice la riammissione al lavoro a tempo indeterminato, perderanno, allora, definitivamente  questo loro diritto se non verranno

subito a conoscenza della illegittimità del loro contratto e se non provvederanno ad impugnarlo entro gli indicati 60 giorni.
Risulterà cioè precluso, trascorsi da adesso 60 giorni, a queste centinaia di migliaia di lavoratori di far trasformare il vecchio contratto precario illegittimo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato valido per il passato e per il futuro e si realizzerà, così, un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad  avere, di regola – come la legge nazionale e quella comunitaria prevedono – una rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.
Come già è stato evidenziato dal Prof. Alleva, questo gigantesco colpo di spugna nascosto tra le pieghe della legge ha, nell’insieme, ottime possibilità di riuscita, ma potrà trasformarsi in un boomerang per il padronato se tutti i militanti sindacali, a qualsiasi organizzazione appartengano, sapranno chiamare a raccolta tutti coloro che sono stati titolari di rapporti precari, e spedire subito, senza guardare per il sottile, una raccomandata di impugnazione dell’illegittimità del contratto precario e di richiesta di trasformazione a tempo indeterminato.
Poi, nei 270 giorni successivi, si faranno analizzare i contratti stessi da esperti che individueranno esattamente le illegittimità, perché tutti gli avvocati lavoristi sanno che una parte rilevante dei contratti precari è illegittimo e perfettamente trasformabile in rapporti a tempo indeterminato.
Basta che adesso i precari senza perder tempo, con il vecchio contratto precario scaduto in mano,  scrivano e spediscano la lettera di impugnazione che deve partire nei prossimi 60 giorni.
La CUB come sempre é pronta e presso le nostre strutture gli iscritti e i lavoratori in genere potranno ricevere l’assistenza di cui necessitano per un approfondito esame

della loro situazione e per la promozione di una vertenza giudiziaria.
Alle strutture, ai delegati di Cub spetta il compito di pubblicizzare con ogni mezzo quanto abbiamo qui spiegato, e poi di organizzare la raccolta delle firme e la spedizione delle raccomandate.

Successione di appalto, assimilazione al trasferimento di ramo di azienda

La sentenza del  Tribunale di Siracusa è estremamente interessante, in quanto attiene al delicatissimo tema del rapporto tra appalti e trasferimento di ramo d’azienda.

Il Tribunale ha accolto la domanda delle ricorrenti in base alle seguenti considerazioni.

Preliminarmente il Tribunale, dopo aver ribadito il primato delle fonti comunitarie (fra cui vanno annoverate le sentenze della Corte di Giustizia) su quelle interne ed aver riconosciuto lo stato dell’arte in tema di trasferimento d’impresa (con riferimento all’evoluzione delle fonti interne, alle sentenze della Corte di Giustizia, in particolare della n. 10761/02, e della Corte di Cassazione n. 19842/03)  ha ribadito, in linea con la giurisprudenza richiamata, che “si è realizzata la successione di un imprenditore ad un altro nella gestione di un servizio prescindendo totalmente da ogni rapporto tra il primo ed il secondo”.

LA SENTENZA TRIBUNALE DI SIRACUSA 

Apprendistato. Non vale per i diplomati.

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Il contratto di apprendistato non può essere utilizzato per i lavoratori adibiti a mansioni corrispondenti al diploma conseguito presso un istituto scolastico,

Cassazione Sentenza 19834 del 20-9-2010

Certificati di malattia. Nuova procedura.

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Collegato lavoro – Gli impatti sul rapporto di lavoro

I certificati di malattia: semplificata

la procedura, aumentate le

responsabilità

 In materia di certificati di malattia, il settore privato è stato

uniformato a quello pubblico. Prevista l’obbligatorietà della

trasmissione telematica dei certificati, con pesanti sanzioni

a carico dei medici che non ottemperano all’obbligo.

 La norma

L’art. 25 della L. n. 183/2010 prevede: ’’Al fine di assicurare

un quadro completo delle assenze per malattia nei settori

pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo

delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di

assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati,

per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165’’.

La disciplina

Anche se nel settore privato la trasmissione telematica dei

certificati di malattia era stata già stabilita dall’art. 1, comma

149, L. n. 311/2004 (poi rilanciata dall’art. 1, comma 810, L.

n. 296/2007), non era mai stata prevista una disciplina

organica che scandisse la valenza e le conseguenze di quella

procedura. Solo con l’art. 69 della L. n. 169/2009, il

legislatore ha esteso tale procedimento anche al settore

pubblico, introducendo l’art. 55-septies all’interno del Testo

unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001).

Tale disposizione, oggi allargata al settore privato, scandisce

una serie di principi tesi a rendere effettivo il monitoraggio e

il controllo delle assenze dal lavoro per malattia. In primo

luogo, viene stabilito il principio secondo cui solo il certificato

rilasciato da una struttura del S.S.N. o da un medico

convenzionato, può validamente attestare le malattie del

lavoratore protrattesi per più di dieci giorni o, nell’ipotesi di

meno giorni, quelle successive alla seconda nel corso

dell’anno solare. In secondo luogo, prevede l’obbligatorietà

della trasmissione telematica dei certificati, predisponendo

per i medici un duro impianto sanzionatorio di cui si dirà in

seguito.

L’elemento di maggiore novità di tale normativa, tuttavia,

consiste nell’aver esonerato il lavoratore dall’obbligo di

trasmissione del certificato all’Inps e al datore di lavoro,

prevedendo così una serie di automatismi volti a rendere più

semplice e più tempestivo l’accesso a tale documentazione.

In altre parole, il lavoratore deve, oltre a comunicare

l’assenza al datore di lavoro secondo le modalità prevista dal

Ccnl, solo preoccuparsi di rendere possibile la certificazione,

esibendo al medico la propria tessera sanitaria, indicando il

proprio datore di lavoro e il luogo di reperibilità, nell’ipotesi

in cui quest’ultimo sia diverso dalla residenza comunicata.

Inoltre, non avendo più l’onere di trasmettere all’Inps la

certificazione entro due giorni, viene meno il meccanismo di

detrazione dell’indennità di malattia rapportata ai giorni di

ritardo nell’invio della stessa.

Sempre il lavoratore avrà il diritto di chiedere al medico

l’attestato di malattia (privo di diagnosi) e una copia cartacea

del certificato ovvero il file dello stesso tramite posta

elettronica e, comunque, il protocollo d’identificazione del

certificato.

La trasmissione della certificazione

Preliminarmente, occorre osservare che l’art. 55-septies,

parla di invio della certificazione di malattia e non di una

semplice attestazione e, pertanto, il medico competente, una

volta effettuata la visita, dovrà inoltrare al Sistema di

accoglienza centrale (SAC) un vero e proprio certificato

completo di:

– codice fiscale del lavoratore;

– residenza o domicilio abituale;

– eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;

– codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico

ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;

– data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del

certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di

accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta

della malattia;

– modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Tale sistema, tenuto presso il Ministero dell’economia e delle

finanze, curerà la trasmissione del medesimo certificato

all’Inps. Sempre tramite il SAC, gli stessi medici potranno

annullare o rettificare la data di fine prognosi entro il termine

della stessa. Avvenuta la trasmissione, l’Inps, tramite il

proprio sito internet, mette a disposizione del datore di lavoro

la funzione di consultazione e di stampa degli attestati, previo

riconoscimento a mezzo Pin.

Sempre l’Istituto canalizza presso le proprie sedi i certificati

degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione

di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il

pagamento diretto delle prestazioni.

 

Conseguenze sanzionatorie

Come già anticipato, la peculiarità di tale normativa consiste

proprio nell’aver predisposto una serie di sanzioni per gli

attori principali di tali procedure, ovvero i medici delle

AA.SS.LL., quelli in regime di convenzione e i

dirigenti/preposti delle strutture datoriali. In particolare per i

medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene

stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di

reiterazione, può culminare in un vero e proprio

licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene

prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla

convenzione, che, tuttavia, potrà essere comminata solo in

caso di reiterazione.

La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione

Pubblica rimanda alla contrattazione collettiva e agli

accordi/convenzioni di settore il completamento dell’apparato

sanzionatorio, caldeggiando un sistema improntato sui principi

di adeguatezza e proporzionalità tra illecito e sanzioni.

Sempre il predetto intervento amministrativo chiarisce che le

condotte stigmatizzabili non sono solo quelle che si

concretano nella omissione della trasmissione, ma anche

quelle inerenti l’ingiustificato invio tardivo, la trasmissione di

certificati con dati incompleti/errati nonchè l’invio della

stessa ad un soggetto diverso. Sotto il profilo soggettivo, la

colpa del medico, valutata secondo i canoni della imprudenza,

imperizia e negligenza, va modulata anche in relazione al

funzionamento della connessione Internet e al collaudo del

sistema informatico. Proprio su quest’ultimo punto, occorre

registrare la costituzione di una commissione ad hoc che, a più

riprese, ha constatato notevoli criticità organizzative nella

corretta attuazione del sistema telematico e, pertanto, il

Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n.

2/2010, ha invitato le AA.SS.LL. (organo competente

all’irrogazione delle sanzioni) ad astenersi dall’applicazione

delle stesse almeno fino al 31 gennaio 2011. Anche i

responsabili delle strutture datoriali sono destinatari di precisi

obblighi in materia.

Oltre a dover combattere i fenomeni di assenteismo

disponendo i necessari controlli per accertare la sussistenza

della malattia (anche di un giorno), questi dovranno

monitorare sul funzionamento del sistema di trasmissione,

provvedendo a segnalare alle AA.SS.LL. situazioni anomale

ovvero comportamenti omissivi da parte dei medici.

La violazione di tali obblighi, così come previsto dal comma 6

dell’art. 55-septies, può consistere nella sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione e decurtazione

proporzionale della retribuzione di risultato nonché nella

impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale.

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