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Lavoratori del Turismo e tipologie contrattuali.

Min.Lavoro: gestione del rapporto di lavoro nel settore del turismo

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 34 del 30 settembre 2010 con la quale vengono fornite indicazioni operative relative alle problematiche e alla gestione del rapporto di lavoro nel settore del turismo.
La circolare chiarisce le modalità di utilizzo delle tipologie contrattuali che maggiormente possono contribuire allo sviluppo del settore – quali l’apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro occasionale accessorio ed il lavoro a tempo determinato – ed illustra il corretto utilizzo dell’appalto e degli strumenti di incentivazione del lavoro, come la detassazione del salario di produttività.
Infine, la circolare ribadisce l’importanza dell’azione di vigilanza svolta delle varie Direzioni provinciali del lavoro con l’obiettivo di combattere le forme di irregolarità e di sfruttamento.

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 34 del 30 settembre 2010

Legge 104. Regolamentata la fruizione per il personale della scuola.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1991 o dalla legge n. 68 1999.

 DECRETO INTERMINISTERIALE N. 165 DEL 30 LUGLIO 2010

Disoccupazione ordinaria ex apprendisti. Diritto.

Apprendistato trasformato in tempo indeterminato, licenziamento e  diritto all’indennità di disoccupazione

 

Si chiedono informazioni sulle disposizioni che consentano agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in un tempo indeterminato, di ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione.

In effetti, come è stato precisato dall’INPS, con circ. n. 274/1991, ai fini della assicurazione per la disoccupazione involontaria, lo status degli ex apprendisti il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato e dei giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica, assunti con rapporto a tempo indeterminato, non differisce da quello degli altri lavoratori e su di esso quindi non produce alcun effetto la circostanza che per gli stessi interessati il datore di lavoro effettui il versamento contributivo come per gli apprendisti. Conseguentemente, ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per fruire delle prestazioni di disoccupazione, i periodi di effettiva attività lavorativa, svolta negli archi temporali interessati, devono equipararsi a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Sul piano operativo, le relative domande dovranno essere presentate con le consuete modalità, corredate dalla documentazione attestante la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero l’assunzione di giovani in possesso del diploma o dell’attestato previsto dalla legge.

Si evidenzia che la domanda per ottenere l’indennità giornaliera di disoccupazione deve essere presentata all’INPS sull’apposito mod. DS 21 entro 60 giorni a partire dal giorno di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Poichè lo stato di disoccupazione indennizzabile viene a verificarsi di norma 7 giorni dopo la cessazione del lavoro, in pratica la domanda di disoccupazione va presentata entro i 67 giorni successivi a quello di inizio della disoccupazione stessa.

Infine, in caso si voglia fare ricorso si sottolinea che questo va posto alla commissione provinciale INPS.

LA CIRCOLARE INPS N. 274 DEL 3 DICEMBRE 1991

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