Home Blog Pagina 62

INPS – Comunicazioni dei dati reddituali per le prestazioni legate al reddito. Cambia l’anno di riferimento.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha introdotto alcune modifiche in materia di comunicazione dei dati reddituali per le prestazioni collegate al reddito. Con il messaggio n. 21172 del 12 agosto 2010 l’Inps fornisce le prime istruzioni per la trasmissione dei dati da parte dei titolari di tali prestazioni.

Messaggio numero 21172 del 12-08-2010

Agevolazioni fiscali per la disabilità.

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI  per i disabili aggiornata al mese di giugno 2010.

Ammortizzatori sociali. Lavoro e integrazione salariale sono compatibili.

Cambiando il precedente orientamento – con la circolare n. 107 diffusa ieri – l’INPS ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sè, assolutamente incompatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità di c.i.g.

L’INPS apre alla possibilità di cumulare, parzialmente o totalmente il trattamento di cassa integrazione guadagni con i compensi relativi ad una attività di lavoro subordinato o autonomo intrapresa dal lavoratore “cassa-integrato”.

Cambiando il precedente orientamento, con la circolare n.107 del 5 agosto 2010 l’Istituto previdenziale ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sé, assolutamente incompatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità di c.i.g.

Vi sono casi in cui la compatibilità è totale. E’ il caso di una prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale, quando i voucher percepiti non superano i 3.000 euro annui, al netto della trattenuta previdenziale. In questo caso, il lavoratore non è nemmeno obbligato a dare la comunicazione preventiva all’Istituto dell’attività che intende svolgere.

La comunicazione rimane, invece, obbligatoria, in tutti gli altri casi, anche se vi potrebbe essere la possibilità di cumulo, totale o parziale.

Il cumulo è totale quando la nuova attività è prestata con modalità che sarebbe state compatibili anche con il rapporto di lavoro sospeso, come in caso di partime, orizzontale o verticale. In questo caso, inoltre, l’integrazione salariale è rapportata all’orario ridotto nel rapporto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione stessa. Nulla vieta, quindi, che nelle ore o nei periodi che sarebbero stati comunque a disposizione del lavoratore, egli intrattenga un altro rapporto di lavoro della stessa natura.

A dire il vero, l’INPS va oltre e precisa che la totale compatibilità potrebbe verificarsi anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed uno a tempo parziale, come può accadere nella realtà lavorativa, a condizione però che le prestazioni siano cumulativamente svolte nel rispetto dell’orario massimo settimanale , concetto questo che richiederebbe ben altro approfondimento.

Quando, invece, vi sia una sovrapposizione fra l’orario di lavoro che avrebbe dovuto svolgersi se l’attività non fosse stata sospesa, e quello della nuova attività svolta dal lavoratore in cassa integrazione, si verifica l’incompatibilità, parziale, che si traduce, con una minore erogazione da parte dell’INPS.

Questo criterio vale anche in caso di stipula di un contratto a termine. Se la retribuzione percepita è inferiore all’importo del trattamento di c.i.g., il lavoratore avrà diritto alla differenza.

L’incompatibilità è, invece, totale, qualora il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di quello che dava titolo all’integrazione. Se il lavoratore intraprende, invece, una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva che il rapporto di lavoro sospeso fosse a tempo pieno o parziale. Spetta al lavoratore interessato dimostrare l’effettivo guadagno che l’attività ha prodotto nell’arco temporale interessato dalla sospensione del rapporto di lavoro subordinato. Se non è possibile documentare preventivamente quanto sarà il guadagno ed in che periodo sarà distribuito, l’erogazione delle integrazioni verrà sospeso a partire dalla presentazione della comunicazione preventiva, che il lavoratore deve obbligatoriamente rendere. Solo a seguito della prova documentale del reddito percepito e del riferimento temporale, l’INPS provvederà ad erogare l’eventuale differenza , rispetto all’integrazione salariale che sarebbe spettata.

Al lavoro autonomo sono parificate le somme percepite a seguito di incarichi pubblici elettivi o di servizio onorario con la pubblica amministrazione. I periodi di lavoro influiscono anche sull’accredito figurativo dei periodi di cassa integrazione guadagni, ogni qualvolta detti periodi si sovrappongono l’INPS terrà conto della contribuzione obbligatoria relativa alla nuova attività prestata, anche se versata in una gestione previdenziale diversa.

INPS – Circolare n. 107 del 5-08-2010

INPS: la legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo

L’INPS, con la circolare n. 105 del 3 agosto 2010, trasmette la  Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di fornire, in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti, uno strumento ulteriore che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri.

Circolare numero 105 del 03-08-2010 – Allegato n 1 – GUIDA

Circolare numero 82 del 01-07-2010    Circolare numero 83 del 01-07-2010

Circolare numero 99 del 21-07-2010

Disoccupazione ordinaria. I chiarimenti dell’Inps

Per il 2010 anche gli accrediti contributivi dei co.co.co.

valgono ai fini dell’indennità di  disoccupazione ordinaria.

Chiarimenti Inps sull’indennità disoccupazione ordinaria

Contratti: rinnovato il CCNL del settore agricolo cooperative

0

E’ stato rinnovato il Contratto Collettivo del settore agricolo cooperative. La durata è triennale (2010-2012) e l’incremento, a regime, è di 75 euro (al V livello), suddiviso in 3 tranches: 1° luglio 2010 – 1° gennaio 2011 e 1° luglio 2012.

Inoltre, è prevista “una tantum“, a copertura dei primi 6 mesi del 2010, di 140 euro riparametrati.

CCNL COOP. AGRICOLE 3 AGOSTO 2010

Provincia di Roma. Censimento case ATER.

Inquilini

Censimento 2010 degli assegnatari in regime di locazione semplice.

Dal 1 settembre 2010, gli assegnatari riceveranno un plico contenente un modulo precompilato con il quale effettuare la dihiarazione, un opuscolo informativo per la corretta compilazione dello stesso ed una busta preaffrancata.

Nelle nostre sedi è stato istituito un servizio di assistenza gratuita per lo svolgimento della procedura.

Documenti necessari:

– Copia della comunicazione di invito al censimento;

– Documento di riconoscimento dell’occupante o del dichiarante, se delegato per iscritto dall’occupante medesimo;

– Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo abitativo;

– eventuale certificato di invalidità superiore al 66%;

– certificazione dei redditi 2009 per la compilazione della dichiararazione ISE;

– eventuale certificazione dello stato di disoccupazione;

– eventuale visura catastale in caso di proprietari di beni immobili.

Ricordiamo che la mancata presentazione del modulo di censimento comporta la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio e l’applicazione del canone massimo.

Cooperative della pesca – firmato il CCNL

0

In data 28 luglio 2010 è stato siglato il contratto collettivo per gli imbarcati delle cooperative di pesca. Si tratta di un risultato “storico” in quanto dopo 18 anni la cooperazione nella pesca ha nuovamente un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
I punti salienti dell’intesa possono essere così sintetizzati:

 1) CONDIZIONALITÀ: la norma di condizionalità richiesta dal sindacato come condicio sine qua non per la stipula del contratto (soppressione dell’art. 3, comma 2-bis della legge 142/01) esplicherà i suoi effetti solo a partire dal 1 aprile 2011. Ciò consente, quindi, la piena e completa applicazione del contratto da subito per tutte le categorie di lavoratori previste, ivi compresi i soci lavoratori della piccola pesca. Di conseguenza essi potranno d’ora in poi beneficiare appieno degli ammortizzatori sociali e di tutte quelle forme di integrazione del reddito dalle quali erano finora esclusi per la mancanza di un minimo monetario di riferimento e di un contratto di riferimento.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE: il CCNL si applica a tutti i lavoratori imbarcati, dipendenti e soci, di cooperative di pesca armatoriali, a prescindere dalla stazza lorda del natante armato. In altre parole vi rientrano tutti gli imbarcati assicurati sia ai sensi della legge 250/58 che della legge 413/84.
Inoltre il ccnl si applica anche a tutti gli imbarcati su natanti di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate dipendenti da soci di cooperative di pesca non armatoriali (di servizio): questa è una importante conquista per il settore della piccola pesca in quanto rispecchia la rappresentatività delle centrali cooperative, che annoverano nella loro base associativa anche le cooperative non armatoriali.
 3) All’interno del campo di applicazione il presente ccnl prevede la suddivisione in categorie omogenee per redditività (cui fanno riferimento le rispettive tabelle monetarie), sulla base del sistema di pesca autorizzato e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
    A. strascico, volante e draga idraulica;
    B. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft) superiore a 12 metri;
    C. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft) pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari.
4) GRADUALITÀ: L’applicazione dei minimi monetari garantiti avviene con gradualità in modo da consentire alle imprese delle diverse categorie di realizzare le condizioni economiche ed organizzative necessarie.
Tale gradualità è così individuata:
    categoria A): per questa categoria si applica da subito il 100% del minimo monetario garantito (come da tabella allegata al presente ccnl);
    categoria B): per questa categoria il percorso graduale prevede:
        1) da subito l’adozione di un minimo monetario garantito medio tra il vigente salario convenzionale di cui alla legge 250/58 e il minimo monetario garantito della categoria A);
        2) adozione del minimo monetario garantito pari a quello previsto per la categoria A) entro il primo biennio di applicazione del presente contratto (100%) con un aumento graduale che vi evidenzieremo in apposite tabelle che saranno distribuite entro la fine del 2010, in modo da consentire una più agevole applicazione del ccnl.
    categoria C): adozione, alla data di entrata in vigore del presente contratto, del minimo monetario garantito pari al salario convenzionale ai fini della legge 250/58. Il minimo monetario garantito della categoria C sarà equiparato a quello previsto per la categoria B entro la fine del primo triennio di applicazione del presente contratto con una gradualità di 1/3 (un terzo) all’anno, ed a quello previsto per la categoria A entro cinque anni dalla firma del ccnl (28 luglio 2015).
Ai fini di una semplificazione della lettura si allegano le tabelle per il primo periodo di applicazione contrattuale.
 5) Riconoscimento di un trattamento economico in caso di malattia e/o infortuni. E’ prevista un’indennità pari a 10 euro al giorno per un massimo di 180 giorni per i lavoratori di cui alla legge 250/58 e alla legge 413/84. Tale intervento si configura come un’integrazione per gli iscritti in legge 413/84. Invece per i soci lavoratori della legge 250/58 si tratta di una vera novità, non essendo previsto finora alcun intervento previdenziale in caso di malattia.
Soggetto erogatore dell’indennità sarà un’apposita cassa paritetica che potrà espletare la propria attività dal momento del superamento della norma di condizionalità.
Tale obbligo decorre dal momento della costituzione della cassa. A tal riguardo la norma deve essere coordinata con quanto previsto al punto 3 dell’articolo 21 del ccnl. Su questo aspetto ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni non appena si sarà pronunciato il tavolo di lavoro congiunto previsto all’articolo 56 del ccnl, tavolo finalizzato proprio alla ricerca di soluzioni a problematiche del settore e a regolare materie quali il funzionamento di organismi bilaterali.

CCNL COOPERATIVE DELLA PESCA

ULTIMI ARTICOLI