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Danno tanatologico. Nasce una nuova categoria di danno.

RISARCIMENTO DANNI – INFORTUNIO SUL LAVORO – DANNO TANATOLOGICO – TRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI
In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita.

Sentenza n. 13672 del 4 giugno 2010

Contratti a termine. La Corte Costituzionale annulla la legge Berlusconi.

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Finalmente una buona notizia per i lavoratori precari. La Corte ha bocciato la norma che consentiva alle aziende private di evitare il reintegro deciso dal giudice pagando l’indennità risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità.

La Corte ha chiarito anche che è illegittimo il  termine apposto al contratto per sostituire un lavoratore assente se non viene indicato il nome del sostituito.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 214-2010

Congedo straordinario. Spetta anche per l’assistenza al disabile che lavora.

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 6 luglio 2010, ha risposto ad un quesito dell’ISTAT, in merito alla possibile configurabilità dell’istituto del congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa
da parte dello stesso disabile.

  La risposta in sintesi:

 “…Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.”.
                                    L’INTERPELLO N.30-2010

Coppie di Fatto. Diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Le coppie di fatto hanno diritto all’asegno per il nucleo familiare riferito ai figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi. Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un uomo che dalla convivenza more uxsorio ha avuto tre figli, tutti legalmente  riconosciuti, minori e conviventi con loro ed a loro carico. Tuttavia, il soggetto risultava ancora sposato  con la precedente moglie, con la quale aveva convissuto pochi mesi e dalla quale non si era legalmente separato per difficoltà economiche. L’Inps ha negato l’assegno per i tre figli minori a suo carico, nati dalla convivenza.

Secondo l’Inps l’assegno non può essere riconosciuto in quanto i tre figli non risultano immessi nel nucleo familiare sorto con il matrimonio, dato che il nucleo familiare del richiedente risulta essere ancora formalmente costituito con la moglie.

Secondo la Corte di Cassazione per “nucleo familiare” si deve intendere quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni. La normativa riguarda i figli adottati e quelli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati da un precedente matrimonio con l’altro coniuge.  Per “figlio naturale riconosciuto” si deve intendere il figlio riconosciuto dalla madre o dal padre anche se uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. La normativa sull’assegno familiare  richiede la qualifica di figlio naturale riconosciuto e non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare perciò va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se inseriti nella famiglia legittima. Per riscuotere la prestazione per i tre figli legalmente riconosciuti è necessario e sufficiente provare che i minori vivono a proprio carico in quanto si provvede al loro mantenimento.

Sentenza n. 14783 del 28 giugno 2010

Min.Lavoro: il collegio arbitrale (ex art. 7 Legge 300/70) non si applica ai pubblici dipendenti

La Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 28 del 2 agosto 2010, con la quale ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7, della legge 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici. Il chiarimento arriva dopo il parere (allegato) espresso al Ministero del lavoro.

circolare 28-2010   Allegato circolare 28-2010

Colleferro (Roma). Arriva la Fiege-Borruso

COLLEFERRO. Arriva la Fiege-Borruso.

 Dopo una lunga trattativa (circa un anno), è stato raggiunto l’accordo sindacale per il trasferimento della Fiege-Borruso da Bagni di Tivoli a Colleferro.

 L’azienda tedesca, che opera nel settore della  logistica e che aveva già acquisito il marchio Borruso, ha fatto un grande investimento con la costruzione di un impianto moderno e funzionale a Colleferro, che prevede il raddoppio degli attuali volumi di lavoro e  nuove assunzioni.

 La trattativa con il sindacato è stata incentrata sulla tutela del reddito dei dipendenti che giocoforza dovranno raggiungere la nuova destinazione e sulle  prospettive future che se rapportato all’impegno profuso ci rendono abbastanza fiduciosi.

Il trasferimento di un’azienda comporta sempre disagi ai lavoratori ed alle famiglie, ma è materia complessa, spesso complicata dalle dissonanze  sindacali . Questa volta, però, possiamo dire che l’impegno unitario ha prodotto un buon risultato.  

VERBALE DI ACCORDO

Quattordicesima ai pensionati. In pagamento dal 1° luglio.

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Nel mese di luglio è in pagamento la somma aggiuntiva per l’anno 2010 (la cosiddetta quattordicesima), per le pensioni di basso importo.

La somma aggiuntiva viene erogata ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni di età e ne hanno diritto in base al reddito, ai previsti requisiti contributivi e al tipo di categoria pensionistica. L’Inps ha già inviato a ciascun pensionato interessato una lettera con l’indicazione precisa di quanto gli viene pagato. Chi non ha ricevuto la lettera dell’Inps può rivolgersi nelle nostre sedi per richiedere la prestazione.

A coloro che perfezionano il requisito dell’età dopo il 31 luglio 2010, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

Riportiamo il riepilogo del diritto previsto dalla  Legge n. 127/07  per  la corresponsione, una volta l’anno (nel mese di luglio, ovvero in quello successivo alla maturazione del requisito) di una somma aggiuntiva non tassata, cosiddetta “quattordicesima”.

Requisiti

  • Età pari o superiore a 64 anni
  • Reddito personale non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (per l’anno 2010 € 8.988,92), con esclusione dei redditi derivanti da : assegni familiari, indennità di accompagnamento, casa di abitazione, TFR e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’importo della somma aggiuntiva varia in relazione all’anzianità contributiva del pensionato.

Lavoratori Dipendenti anni di contribuzione

 

Lavoratori Autonomi   anni di contribuzione Somma aggiuntiva in euro dal 2008 Limite di reddito Anno 2010 (*)
       Fino a 15

 

       Fino a 18           336      9.324,92
Oltre 15 fino a 25

 

Oltre 18 fino a 28           420      9.408,92
       Oltre 25

 

       Oltre 28           504      9.492,92

 

Per i soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale stabilito ed inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, tale somma aggiuntiva è corrisposta fino alla concorrenza del predetto limite.

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva è calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva applicando le riduzioni di reversibilità.

 (*) Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.988,92, incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva.

Cumulo pensione e lavoro. Dal 1° luglio attenti alle quote.

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IL CUMULO PENSIONE REDDITO.

 Dopo le modifiche apportate dalla legge 133 del 2008, si riepilogano le compatibilità del sistema pensionistico.

 PENSIONI CON CALCOLO RETRIBUTIVO

 A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale oggi, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi, per gli autonomi. Questo fino al 30 giugno 2009. A partire dal 1° luglio si conseguirà infatti la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).

 PENSIONI CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Sono cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo (v. paragrafo precedente). Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.

ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINA

 Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:

–          gli assegni di invalidità

–          le pensioni ai superstiti

–          le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente

–          gli assegni straordinari per il sostegno del reddito

–          i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

 

ASSEGNO DI INVALIDITA’

 Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps (nel 2009 è di € 23.826,40) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 29.783).

Se l’assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 458,20 nel 2009) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

con almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l’assegno è  Interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;

con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 458,20 nel 2009). Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.

 PENSIONI AI SUPERSTITI

 Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps (€ 17.869,80). Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (€ 23.826,40) e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (€ 29.783,01).

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