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Min.Interno: al via le procedure on-line per i nulla osta per stagionali e autonomi – 2010

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Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

In considerazione di ciò, dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l’apposito programma disponibile per il download all’indirizzo:

                                                              http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download.      

 I chiarimenti del Ministero     CIRCOLARE N. 3500 DEL 25 MAGGIO 2010

Circolare Ministero dell’Interno n. 2699 del 19 aprile 2010

Le quote per lavoro stagionale riguardano:

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.

I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, l’ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

 imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;

 liberi professionisti;

 soci e amministratori di società non cooperative;

 artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;

artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell’ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.

Le procedure previste per l’ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo previste dall’art.26 del T.U. n.286/98 e dall’art.39 del D.P.R. 394/99.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2010

Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio  dello
Stato per l'anno 2010. (10A04757) 
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,  come  modificato
dall'art.  10-ter  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.   194,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato;
  Rilevato che e' necessario definire  la  quota  di  lavoratori  non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili,  in  particolare,
per   le   esigenze   del   settore   agricolo    e    del    settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo,  puo'  provvedersi,  in  via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
nel limite della quota stabilita per l'anno 2009;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n.  84  del  10  aprile  2009,   concernente   la
programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno
2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';
  Tenuto conto, altresi',  del  fabbisogno  di  lavoratori  autonomi,
provenienti dall'estero, in  particolari  settori  imprenditoriali  e
artigianali,  anche  al  fine  di  favorire  gli  investimenti,   nel
territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;
  Ravvisata, inoltre,  la  necessita'  di  prevedere  una  quota  per
l'ingresso in Italia di  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali
residenti all'estero che hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008,  concernente
la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. In via di programmazione  transitoria  delle  quote  massime  di
ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010,  sono  ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale,  i  cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province  autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
    a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di  Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka  e
Ucraina;
    b)  i  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   dei
seguenti Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere
accordi di cooperazione  in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
    c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di  permesso  di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007,  2008  o
2009.
                               Art. 2
 
  1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori
extracomunitari  non  stagionali  per  l'anno  2010,  e'   consentito
l'ingresso di 4.000  cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie; imprenditori  che  svolgono  attivita'  di  interesse  per
l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori  di
societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e  di
alta qualificazione  professionale  ingaggiati  da  enti  pubblici  e
privati, nonche' artigiani purche' questi ultimi provengano da  Paesi
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
  2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi  di  soggiorno
per motivi di  studio  e  formazione  professionale  in  permessi  di
soggiorno per lavoro autonomo.
  3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del
Trattato  Italia-Libia  di  amicizia,  partenariato  e   cooperazione
firmato il 30 agosto 2008, sono  ammessi  in Italia,  per  motivi  di
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.
                               Art. 3
 
  Come ulteriore anticipazione della quota  massima  di  ingresso  di
lavoratori extracomunitari  non  stagionali  per  l'anno  2010,  sono
ammessi  in  Italia,  ai  sensi  dell'art.   23   del   testo   unico
sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero  che  abbiano  completato  programmi  di   formazione   ed
istruzione nel Paese di origine.
    Roma, 1° aprile 2010
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
 
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni
 
 
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 118

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Flaica Lazio. Cambia la sede regionale.

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Dal 1 giugno cambia la sede Regionale della Flaica Lazio.

La nuova sede è in via Cristoforo Colombo n. 360.

Restano immutati i recapiti telefonici ed informatici.

Trasferta. Imposizione contributiva e fiscale.

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Indennità di trasferta contrattuali

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confartigianato, in merito alla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernente i criteri di determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente.

 

 La risposta in sintesi:

 “…In primo luogo, tale maggiorazione, configurando una deroga in melius, non rinviene prima facie, sotto il profilo lavoristico, argomentazioni contrarie alla sua ammissibilità, fatta espressamente salva la piena osservanza del regime fiscale di cui all’art. 51 cit. (in ragione del quale le indennità convenute negli accordi aziendali non devono configurare, per il relativo importo, una sottrazione al Fisco di quota della retribuzione spettante al lavoratore), nonché delle procedure decisionali di cui all’art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 318/1996 (conv. da L. n. 402/1996), che nell’attribuire alla previsione contrattuale la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali, impone alle parti stipulanti di curare il deposito degli accordi collettivi relativi a tali elementi presso la competente sede della Direzione provinciale del lavoro e degli Enti previdenziali.
È poi opportuno evidenziare che la frazione di indennità di trasferta che eccede ai fini IRPEF i limiti individuati nell’art. 51 del TUIR (quindi solo l’eccedenza) ha natura retributiva; è ammissibile, quindi, la stipula di un accordo collettivo aziendale per la corresponsione di una indennità di trasferta superiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale; tale importo tuttavia, ai fini dell’esenzione IRPEF, non dovrà superare i limiti imposti dall’art. 51 del TUIR e l’accordo aziendale deve essere depositato presso gli Enti preposti.

Per quanto concerne, inoltre, la possibilità che una indennità di trasferta superiore a quella contrattuale sia riconosciuta non a livello di contrattazione collettiva bensì in un accordo individuale con singoli lavoratori, si ritiene che, in tale ipotesi, debba applicarsi la disciplina concernente l’istituto del c.d. “superminimo individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari). L’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva viene infatti considerata alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta all’imponibilità fiscale e contributiva.
In tale prospettiva, occorre richiamare la costante giurisprudenza di legittimità che sottopone il superminimo al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, esclusi i casi in cui la stessa disponga diversamente oppure le parti abbiano attribuito all’eccedenza la natura di compenso speciale, sorretto da un autonomo titolo in quanto strettamente collegato a particolari meriti o a speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente (es. maggiore disagio affrontato per il viaggio necessario all’effettuazione della trasferta), “alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. Civ., sez. lavoro, 17 luglio 2008, n. 19750).
Si precisa al riguardo che, ai fini della validità del patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, è tuttavia richiesto che risultino, in ogni caso, riconosciuti i diritti inderogabili dei lavoratori e determinati i compensi per il lavoro ordinario e straordinario, in modo da consentire il controllo giudiziale sull’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge o in virtù della contrattazione collettiva (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 12 novembre 2008, n. 27027).”.
 L’INTERPELLO N. 14 DEL 2 APRILE 2010    La rettifica:  NOTA MINISTERO DEL LAVORO N. 7301 DEL 21 APRILE 2010

 

 

 

Distretto Anzio-Nettuno. Aiuti alle famiglie.

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Interventi economici a favore delle famiglie in stato di disagio nel Distretto AnzioNettuno

 L’ intervento consiste nell’erogazione di € 600,00 (seicento/00 euro) da intendersi come contributo “una tantum” e non a rimborso.

L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla presentazione delle spese sostenute nell’anno 2009 per una delle seguenti tipologie:

  • · il pagamento del canone di affitto della casa di abitazione, con contratto regolarmente registrato;
  • · le spese sanitarie (medicinali, prestazioni sanitarie o visite specialistiche) non coperte dal S.S.N.;
  • · il pagamento utenze (bollette luce, gas, telefono, acqua).

Possono beneficiare di detto contributo i cittadini residenti nei Comuni di Anzio e Nettuno da almeno due anni alla data della presentazione della domanda: italiani, comunitari o extracomunitari (in possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità), che appartengano ad una di queste categorie:

  • · nuclei familiari, costituiti anche da un solo genitore, in cui sia presente almeno un figlio minore;
  • · nuclei familiari, costituiti da uno o due persone ultrasessantacinquenni.

I nuclei dovranno avere un reddito ISEE riferito all’anno 2009 pari o inferiore ad € 6.500,00

 La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 21 giugno 2010.

 Per  avere informazioni ed assistenza gratuita rivolgersi alla  nostra sede di Nettuno, via XXV luglio, n. 4, nelle ore di ufficio.

MODULO DI DOMANDA             AVVISO PUBBLICO             DISCIPLINARE

Holiday Inn Pomezia. Raggiunto l’accordo.

Raggiunto l’accordo con la società di gestione della catena alberghiera Holidey inn.

L’accordo firmato dalla FlaicaLazio prevede,  nella Struttura di Pomezia, l’applicazione integrale del contratto alberghiero ai lavoratori esternalizzati  e la certezza occupazionale in qualunque ipotesi di mutamento della titolarità datoriale.

Il punto essenziale che ha determinato la firma dell’accordo è dato   dall’estensione totale delle tutele previste dallo statuto dei lavoratori che viene applicato a prescindere dal numero dei dipendenti.

prendi: L’ACCORDO SINDACALE 

Conciliazione monocratica, uno strumento utile per il recupero dei crediti.

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La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 36 del 26 novembre 2009, fornisce nuove indicazioni operative sull’utilizzo della conciliazione monocratica (prevista dall’art. 11 del D.L.vo n. 124/2004), esaltandone le funzioni quale strumento deflattivo e di rapida definizione delle problematiche lavoristiche.

prendi il documento: CONCILIAZIONE MONOCRATICA DPL

Controlli a distanza. Vietati anche sugli accessi ad internet.

24 sett 2009 È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei dipendenti. Questo principio è stato ribadito dal Garante privacy nella nota datata 22 settembre 2009 n. 328.

Il caso sottoposto all’esame dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali riguarda un dipendente che per nove mesi è stato monitorato dall’azienda attraverso un software in grado di memorizzare “in chiaro”, tra l’altro, le pagine e i siti web da lui visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.
Il Garante privacy ha riconosciuto le ragioni del dipendente vietando alla società il trattamento dei dati personali del lavoratore e ha segnalato il caso all’autorità giudiziaria.
L’Autorità garante ha, inoltre, ribadito che l’installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti:

“É vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti…………..”

La società in esame tra l’altro non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da “esigenze organizzative e produttive”, quali accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Il Garante conclude ritenendo che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall’Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d’ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.

ANCHE LA CASSAZIONE SEZ. LAV. HA STABILITO LO STESSO PRINCIPIO CON LA   Sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010

Figli con handicap fino a tre anni. Diritto a permesso giornaliero di due ore.

Diritto del genitore lavoratore ad usufruire di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno dei due figli con handicap grave – sussistenza.

Il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge 104/1992 non è il nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell’assistenza, bensì la persona portatrice di handicap.

Pertanto la prevalenza dell’interesse del bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo (ex art. 3 Cost., comma 2, e art. 32 Cost.), comportano, alla luce di una interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 2, orientata alla complessiva considerazione di tale prevalente tutela, il riconoscimento del diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli con handicap in situazione di gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita.

CASSAZIONE sentenza n. 4623-2010

Soppressione del servizio e licenziamento.

Non basta sopprimere il centralino  per licenziare il dipendente.

L’azienda ha il dovere di ricercare una ricollocazione al suo interno.

Lo stabilisce il Tribunale di Romacon la  SENTENZA 9-2-10 n. 2200

Lavoratrici agricole stagionali. Diritto al congedo parentale

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L’astensione obbligatoria sostituisce le 51 giornate.

Ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole a tempo determinato, del congedo parentale previsto dall’art. 32 del  D.lgs n. 151/01, il requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell’anno precedente deve intendersi realizzato anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito del congedo di maternità per astensione obbigatoria dal lavoro.

SENTENZA N. 25355 DEL 2 DICEMBRE 2009

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