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Notifica a mezzo posta. Per la Corte Costituzionale non valida la compiuta giacenza.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (compiuta giacenza), analogamente a quanto previsto per la notifica a mezzo del servizio postale, venendo così assicurata la complessiva ragionevolezza del sistema e la parità delle garanzie tra notificante e notificatario sul piano del diritto di difesa.

    Corte Costituzionale – Sentenza n, 3 anno 2010

Impugnazione del licenziamento valido anche dopo 60 giorni, basta spedire nei termini

Riportiamo un interessante intervento di esperti che evidenzia come anche recentemente la Corte di Cassazione afferma  l’efficacia impeditiva della decadenza dell’impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benchè pervenuta successivamente al datore di lavoro). Varie pronunce della Corte costituzionale hanno scisso il momento della spedizione di un atto da quello della ricezione dello stesso da parte del destinatario (C.Cost. 477/2002, 28/2004, 97/2004, 3/2010), ma, con riferimento all’impugnativa del licenziamento, il principio, prima della sentenza in epigrafe, poteva trovare applicazione solo in relazione alla impugnativa fatta con atto processuale, affidato all’ufficiale giudiziario (anche se questi si fosse avvalso del servizio postale), e non anche con riferimento all’impugnativa stragiudiziale effettuata per posta.

All’esito di una ricostruzione ampia e colta di vari istituti, richiamando – tra gli altri- alcuni precedenti di legittimità (Cass. 6335/2009, 22287/2008, 14087/2006, 12447/2004), le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione affermano l’efficacia impeditiva della decadenza dell’impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benché pervenuta successivamente al datore di lavoro): in particolare, la sentenza afferma la scissione tra il comportamento impeditivo della decadenza e l’efficacia dell’atto dichiarativo di impugnazione del licenziamento.

La pregevole motivazione opera una originale lettura della decadenza in relazione all’esigenza di certezza dell’esercizio del potere cui è apposto il termine, e non anche -salvo che vi sia apposita previsione positiva- in funzione di tutela del destinatario, dalla conoscenza dell’atto del quale prescinde; altro è, infatti, l’esercizio di un potere entro un termine (e così l’impedimento della decadenza ricollegata al decorso di quel termine), altro la produzione degli effetti dell’atto (salvo che vi siano previsioni espresse che unifichino i due momenti, in relazione ad atti recettizi, come avviene ai fini del perfezionamento del contratto, ovvero ai fini dell’interruzione della prescrizione).

In altri termini, se l’atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell’atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva.

Le Sezioni Unite stabiliscono così il seguente principio di diritto: l’impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che, in base ai princìpi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale -l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio -idoneo a garantire un adeguato affidamento- sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.

Affermato il principio della scissione -sul piano logico (e, nel caso di spedizione dell’impugnativa a mezzo posta, anche fattuale)- tra comportamento interruttivo della decadenza e perfezionamento della fattispecie impugnatoria, la sentenza ne fa applicazione, con un obiter dictum che verosimilmente sarà produttivo di future pronunce di legittimità altrettanto innovative (cfr. Cass. SU 5395/1982 e Sez. Lavoro 11116/2006)- anche in relazione all’impedimento della decadenza con atti non inviati direttamente al datore, ma che comunque allo stesso devono pervenire per il perfezionamento della fattispecie, come avviene in relazione alla notifica del ricorso -recante impugnativa del recesso- depositato nel termine (il che potrebbe, invero, lasciare perplessi, in quanto qui il perfezionamento della fattispecie sia rimesso ad un atto successivo ed autonomo, qual è la notificazione, che la giuripsrudenza rimette alla stessa parte e non all’ufficio), nonché al deposito dell’istanza conciliativa ante causam (che l’ufficio di conciliazione deve poi partecipare al datore di lavoro).(Sentenza Cassazione civile 14/04/2010, n. 8830)

Parlamento: approvato, alla Camera, il nuovo Collegato Lavoro

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In data 29 aprile 2010 è stato approvato dalla Camera – e nei prossimi giorni sarà discusso dal Senato – il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (C1441-quater-E).

Rispetto al Disegno di Legge allegato, è passato un emenadamento che modifica il terzo periodo del comma 9, dell’art. 31 (Conciliazione ed arbitrato).

  • Le modifiche apportate dal Relatore al comma 9 dell’articolo 31

9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9.

  • Le modifiche apportate dal Relatore al comma 9 dell’articolo 31 con l’emendamento votato dalla Camera

9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9.

ddl1441-quater-E

Indennità di maternità, chiarimenti Inps.

INPS: prestazioni economiche di maternità

 L’INPS, con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle prestazioni economiche durante la maternità. In particolare:

 1. Assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata – chiarimenti

2. Svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del congedo parentale – precisazioni

3. Parto anticipato ed interdizione prorogata – nuove istruzioni

4. Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN

la Circolare numero 62 del 29-04-2010

Unificazione del sindacato di base. Perfezionare il percorso.

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Prosegue l’azione dei Soggetti promotori per l’unificazione del sindacalismo di base.

Il 21, 22 e 23 maggio sono convocati i Congressi  per dar vita alla costituzione del nuovo Soggetto.

Riteniamo che l’appuntamento sia un’altra,  importante tappa, in vista del punto di  arrivo situato alla confluenza con l’intero movimento alternativo.

La priorità non è fare in fretta, ma determinare le condizioni per realizzare un buon lavoro.

Sulla questione, riteniamo utile riportare la posizione della nostra Struttura pubblicando il seguente:   DOCUMENTO

Pomezia. Igiene ambientale. Accordo stabilizzazione

Importante accordo nelle aziende Aimeri e Formula Ambiente che gestiscono il servizio di igiene urbana a Pomezia.

Dopo una lunga trattativa è stato concordata la stabilizzazione di tutti gli attuali precari, una ventina, di cui 13 da subito per raggiungere il n. di 84 dipendenti necessari all’attuale organizzazione del lavoro.

I restanti 7, saranno reimpiegati ancora una volta a termine per questa stagione, in attesa dell’apliamento del servizio previsto con la differenziata.

L’ACCORDO SINDACALE

Contratti di solidarietà. Calcolo riduzione orario.

Il Ministero del lavoro, con la nota 3358-2010, ha chiarito i criteri di calcolo per la riduzione dell’orario di lavoro nei contratti di solidarietà.

Il Ministero chiarisce che il numeron  massimo della percentuale di riduzione, 60%,  si raggiune come media tra i lavoratori interessati. Ne discende  che la riduzione può essere differenziata tra i singoli soggett.

Nota Ministero del lavoro n.3558-2010

Trasferte ed orario di lavoro

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Trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in merito alla possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte e per conoscere l’eventuale trattamento economico delle stesse alla luce della vigente legislazione in materia.

  La risposta in sintesi:

 “…Pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.
D’altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal R.D. n. 692/1923, ha negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa (si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione n. 1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359 del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3 febbraio 2003 e del Consiglio di Stato n. 8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando che il disagio psico-fisico e materiale del lavoratore viene compensato dall’indennità di trasferta.
Più recentemente, con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che “il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa”.
Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell’orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro”.
Le decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal dettato legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio non possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento economico che ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto disposto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Si ricorda comunque che proprio l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44, comma 1 lett. f, CCNL del 16 maggio 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999).
L’eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva, d’altra parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel periodo in cui si trova al lavoro e a disposizione del datore di lavoro.
A parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le eventuali deroghe anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l’evidente apertura nel considerare le ore di viaggio quale esplicazione dell’attività lavorativa risiede nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione).”.

 L’INTERPELLO N. 15-2010

Pomezia (Roma). Azienda comunale, firmato il contratto.

Firmato il contratto di secondo livello alla Pomezia Sevizi.

Dopo una lunga e incessante  trattativa è stato firmato l’accordo di secondo livello per il personale scolastico in forza all’azienda Comunale.

Il risultato non è stato facile da raggiungere perché nella questione hanno  pesato le difficoltà delle  casse comunali che si rifletto sulla gestione dell’azienda speciale.

Alla fine ha prevalso il buon senso, considerando che il personale interessato ha un contratto di lavoro nazionale tra i più poveri in assoluto.

ACCORDO SINDACALE          ACCORDO ASILI

Trattamento straordinario di cig e mobilità nel commercio, turismo e vigilanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, il Decreto Ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010 con i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l’anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

DECRETO MINISTERIALE

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