Home Blog Pagina 68

Esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’Unione Europea

0

La Direzione Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’Unione Europea.

Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

 

INFORMATIVA MINISTERIALE

Licenziamenti collettivi e criteri di scelta

In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro è tenuto ad allegare i criteri di scelta utilizzati per l’individuazione dei lavoratori in esubero e deve dar prova della loro piena applicazione nei confronti dei singoli dipendenti licenziati.

In particolare, deve specificare, in relazione a ciascuno di questi, se sono stati utilizzati i criteri legali (stato familiare, anzianità,mansioni) o contrattuali.

Viceversa, il lavoratore, in giudizio, ha l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali la scelta stessa sarebbe ingiustificata.

D’altra parte, non è tenuto a fornire tale prova, qualora il datore di lavoro abbia comunicato dei criteri assolutamente vaghi, che non gli consentono di contestare le scelte operate e segnatamente di comparare la propria posizione con quella degli altri lavoratori che hanno invece conservato il proprio posto di lavoro.

Lo stabilisce la CASSAZIONE sez. lavoro. con la Sentenza n. 27165 del 23 dicembre 2009

Trattamento fine rapporto. Nuove disposizioni per l’accesso al fondo di garanzia.

A causa del verificarsi di alcune difficoltà operative riguardani il funzionamento del Fondo di garanzia per il TFR, dovute prevalentemente ad una carenza di coordinamento tra la     Legge 29 maggio 1982, n.297      istitutiva del fondo stesso  ed il nuovo diritto fallimentare dai decreti legislativi  9 gennaio 2006, n.5   e  12 settembre 2007, n.169     l’Inps, con la  circolare  n. 32 del 4 marzo 2010 modifica le precedenti disposizioni impartite con la circolare n. 94 del 2008.

Circolare numero 32 del 04-03-2010

Co.co.pro. Cambiano i criteri per la “disoccupazione”

L’art. 2 , comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modifica  i criteri per l’attribuzione ai Collaboratori a progetto dell’Indennità forfettaria a fronte della perdita del posto di lavoro.

L’importo diventa il 30% del reddito percepito nel 2009, con un massimo di 4.000 euro.

I collaboratori, iscritti in  via esclusiva  alla gestione separata dell’Inps, che maturano il diritto nel 2010, debbono possedere i seguenti requisiti.

– operare in regime di monocommittenza;

– aver conseguito nel 2009 un reddito tra  5.000 e 20.000 euro;

– aver accreditato almeno tre  mensilità nel 2009 ed una  nel  2010;

– risultare senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi al momento della domanda.

Pensionati. La dichiarazione dei redditi 2010 sostituisce il RED

Modificati gli adempimenti fiscali relativi al 2009

 A tutti i pensionati è stato inviato il “modello red” per la necessaria verifica della situazione reddituale, ma dovranno riconsegnare il modello soltanto coloro che non abbiano redditi dichiarati al Fisco, in quanto le dichiarazioni rese all’Agenzia delle entrate saranno automaticamente acquisite dall’Inps in via telematica.

Modalità semplificate di dichiarazione sono previste nel caso in cui la situazione reddituale del 2009 del soggetto non sia variata rispetto all’anno precedente.

I pensionati in possesso del PIN potranno rendere la dichiarazione collegandosi via internet allo sportello virtuale “Servizi al cittadino” di www.inps.it.

Si potrà consegnare la dichiarazione reddituale sia presso le sedi dell’Inps sia presso i Caf e gli altri soggetti abilitati-

Messaggio numero 8594 del 26-03-2010

Ammortizzatori in deroga. Incentivi per l’autoimprenditorialità

Agevolazioni per i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga che intendano mettersi in proprio oppure associarsi in cooperativa

(Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49409 del 18/12/2009)

 Aspetti generali

 

 Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali declina  gli aspetti operativi introdotti da una serie di norme (le ultime si riferiscono all’art. 1, comma 7 del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009) avviando la possibilità, per gli anni 2009 e 2010, per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga, di agevolazioni per coloro che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una microimpresa, oppure associarsi in cooperativa.

Lavoratori interessati

 Le agevolazioni riguardano lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga compresi nelle categorie :

  • Mobilità in deroga;
  • CIGS in deroga.

 Caratteristiche delle agevolazioni

 Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
L’erogazione di tale beneficio è effettuata dall’INPS.
Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
Le somme corrisposte relative al suddetto beneficio sono cumulabili con le agevolazioni previste dall’art. 17 della legge 27/2/1985 n. 49.

Procedure

I lavoratori che intendano avvalersi delle agevolazioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro devono presentare all’INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, una domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dalla stessa INPS.
L’INPS provvede ad effettuare verifiche rispetto:
·        al diritto del beneficiario all’ammortizzatore sociale in deroga o all’indennità di disoccupazione;
·        all’idoneità della documentazione presentata;
·        a quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate;
·        eroga il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della  documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. Nel caso in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione oppure l’iscrizione in albi professionali, il tutto dovrà essere documentato.
Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il beneficio spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
L’INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente al beneficio, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.
A seguito di tale comunicazione:

  • il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.

 Riferimenti normativi:    Decreto Interministeriale. Nota 49409  

                                                   Legge n. 102 – 2009

Lavoratrici agricole –Indennità per congedo parentale.

La Corte di Cassazione ha precisato che l’indennità di maternità per astensione facoltativa compete alle lavoratrici agricole non solo ove, nell’anno precedente, abbiano svolto cinquantuno giornate lavorative, ma anche nell’ipotesi in cui, pur non avendo lavorato nell’anno precedente, abbiano fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.

Cassazione sentenza n. 24774-2009

Part-time e clausole elastiche

0

Con sentenza n. 1721 del 23 gennaio 2009, la Cassazione ha affermato che le clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a  quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell’arco della giornata; se l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative va previamente stabilita.

CASSAZIONE Sentenza n. 1721 del 23 gennaio 2009

Soci di cooperative. Spetta la disoccupazione

La Corte di Cassazione, con la  sentenza n. 289 del 10 gennaio 2008, afferma: “Le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l’assicurazione, per l’invalidità permanente, per la vecchiaia, ed anche nelle situazioni di disoccupazione involontaria, nei riguardi di tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro instaurato tra la società ed il socio, sia  nell’ipotesi  in cui l’attività lavorativa sia conforme alle previsioni dei patti sociali, e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali  della società, a prescindere dal fatto che i soci vengono inpiegati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi”.

SENTENZA N. 289 DEL 10 GENNAIO 2008

ULTIMI ARTICOLI