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Apprendisti licenziati. Spettano gli ammortizzatori in deroga.

L’INPS, con la circolare n. 43 del 29 marzo 2010, fornisce le istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 da lavoratori in possesso della qualifica di apprendista in caso di licenziamento.

 Circolare numero 43 del 29-03-2010

Disoccupazione ordinaria. Attività lavorativa entro il termine per la domanda.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria, viene chiarito che nel periodo che intercorre tra la data di cessazione di un rapporto di lavoro con contribuzione utile per la disoccupazione ed il termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni), lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (apprendista, socio di cooperativa) non preclude la possibilità di accoglimento della stessa, in presenza di tutti i requisiti.

Lo ha  chiarito  l’Ipns con messaggio n. 6577 del 4  marzo 2010

Lavoratrici madri. Termine per la presentazione della domanda di disoccupazione.

In caso di maternità indennizzata (astensione anticipata o obbligatoria), con inizio entro 8 giorni dalla data di cessazione di un rapporto di lavoro, il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione è fissato a 60 giorni dalla conclusione del periodo indennizzato a titolo di maternità.

Lo ha  chiarito  l’ INPS con messaggio n. 6577 del 4 marzo 2010

Disoccupazione ordinaria per lavoratori con contratto intermittente.

INPS messaggio 4 marzo 2010, n. 6577

Chiarimenti in materia di disoccupazione.

In occasione del recente corso di formazione in materia di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, organizzato dalla Direzione centrale, sono stati forniti alcuni chiarimenti che si riepilogano qui di seguito per la più ampia diffusione sul territorio.

 

Disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi di ditte artigiane

A partire dal 1º gennaio 2010, l’articolo 19 della legge n. 2/2009 ha modificato le modalità di presentazione della domanda di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi.

Tale domanda non dovrà più essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività, utilizzando il modello SR72 (DS/Sosp) con il quale viene richiesta anche la prestazione di disoccupazione ordinaria.

Sarà cura dell’operatore, in assenza dei requisiti per la prestazione ordinaria (anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione), verificare il possesso del “requisito contributivo ridotto” (anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nell’anno che precede quello della sospensione).

In entrambe le ipotesi la concessione della prestazione è legata alla verifica dell’intervento integrativo dell’ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata.

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) – in caso di sospensione – deve essere resa all’INPS mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello DS/Sosp (circolare n. 73/2009).

 

Termini di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria – casi particolari

Nel periodo che intercorre tra la data di cessazione di un rapporto di lavoro con contribuzione utile per la disoccupazione e il termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni), lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (apprendista, socio di cooperativa D.P.R. n. 602/1970) non preclude la possibilità di accoglimento della stessa, in presenza di tutti i requisiti.

In caso di maternità indennizzata (astensione anticipata o obbligatoria) con inizio entro 8 giorni dalla data di cessazione di un rapporto di lavoro, il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione è fissato a 60 giorni dalla conclusione del periodo indennizzato a titolo di maternità.

 

Disoccupazione e lavoro intermittente

Un contratto di lavoro intermittente che non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità – indipendentemente dalla durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato) – può dare diritto alla disoccupazione sia ordinaria che con requisiti ridotti, per i periodi di mancato lavoro.

E’ necessario comunque verificare l’assenza di contribuzione per tale periodo.

Lavoratori sospesi. Domanda di disoccupazione con requisiti ridotti entro 20 giorni.

Con riferimento alla domanda di disoccupazione con requisiti ridotti riconosciuta dall’articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, l’istituto segnala che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, la stessa non deve più essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività, utilizzando il modello SR72 (DS/Sosp) con il quale si richiede anche la prestazione di disoccupazione ordinaria.

E’ compito dell’Istituto verificare, in assenza dei requisiti per la prestazione ordinaria (anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione), il possesso del requisito contributivo ridotto (anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nell’anno che precede la sospensione).

In entrambe le ipotesi, la concessione della prestazione è subordinata all’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata, ed il lavoratore sospeso deve rendere all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello DS/Sosp.

Lo ha  chiarito  l’Ipns con messaggio n. 6577 del 4  marzo 2010

Maternità fuori rapporto e contributi figurativi

Il diritto all’accredito figurativo dei contributi per maternità deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell’evento e dal fatto che antecedentemente o successivamente al periodo di domanda, sia stata prestata attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l’accredito figurativo-

Lo stabililisce l’Inpdap con la  Nota operativa n. 17 del 14-12-2009

Part-time e lavoro supplementare.

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Non possono considerarsi idonee, al fine di consentire la deroga al divieto di lavoro supplementare oltre l’orario di lavoro concordato, le clausole di contratti collettivi di lavoro (nazionali o aziendali) che del tutto genericamente si limitino a ripetere il dettato della legge senza specificare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare, oppure genericamente autorizzino il lavoro supplementare in taluni periodi dell’anno; simili clausole non cessano di essere invalide per il fatto di prevedere il consenso del lavoratore o stabilire limiti quantitativi.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro 14-9-09 n. 19771

Collegato Lavoro. Napolitano non firma.

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COLLEGATO LAVORO: RDB,  SDL  e  FLAICA CUB LAZIO ESPRIMONO SODDISFAZIONE

PER LA DECISIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

 

Ora segua concreto intervento per fermare questo attacco

ai diritti ed alle condizioni dei lavoratori

 RdB, SdL Intercategoriale e Flaica Cub Regionale del Lazio esprimono soddisfazione per la decisione formale di rinvio alle Camere del cosiddetto “Collegato al Lavoro” assunta dal Presidente della Repubblica Napolitano, decisione che di fatto rappresenta una bocciatura della maggioranza di governo e di Cisl, Uil e Ugl, le quali avevano già formulato la loro approvazione ancor prima della firma del Presidente della Repubblica.

 Per due anni, nel più completo silenzio dei partiti in parlamento e di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, questa legge è stata presentata, discussa ed approvata. Solo negli ultimi giorni, con il Congresso Cgil in pieno svolgimento ed in aperta campagna elettorale, è emersa qualche flebile critica da parte della Cgil e del centro-sinistra.

Il sindacalismo di base e moltissimi avvocati e giuristi, quasi del tutto inascoltati, criticano invece da mesi e mesi questo provvedimento contro il quale hanno messo in campo numerose iniziative di lotta.

 Secondo RdB, SdL e Flaica la risoluzione del Presidente Napolitano può e deve rimettere in moto un processo di opposizione concreta a questa legge ed alla filosofia che la sostiene. Le due organizzazioni sindacali richiamano quindi le forze politiche e sociali a fare ciò che non hanno fatto sino ad oggi, ad un concreto e fattivo intervento per fermare quel che rappresenta realmente questa legge: la fine del diritto del lavoro e l’ennesimo e pesantissimo attacco ai diritti ed alle condizioni dei lavoratori.

 Roma, 31 marzo 2010

 TESTO COLLEGATO LAVORO 2010

 

 

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