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Pulizie Uffici. La Regione Lazio è affetta da miopia

Flaica Lazio

La Regione Lazio non vede che i suoi uffici in provincia di Latina non vengono sanificati da mesi a causa della protesta dei dipendenti dalla ditta appaltatrice Flash S.r.l. che già nel 2017 non sono stati pagati per quattro mesi e nel 2018 per niente!  Nonostante le proteste,  le ingiunzioni, i reclami  nulla si è mosso: ma la  dirigenza  regionale oltre che miope è anche sorda?

notizia stampa

Cambio appalto Haut Pharma

Il consorzio Tecno Pharma subentra  subentra dal 16 aprile prossimo.

L’accordo sindacale

Sub fornitura e responsabilità solidale.

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Con una lettura costituzionalmente orientata la Consulta, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 ha esteso i principi della responsabilità solidale del committente in favore dei crediti vantati dai dipendenti dell’appaltatore anche a quelli vantati dal personale delle imprese che con il primo hanno avuto un contratto di subfornitura. Quest’ultimo, secondo la previsione contenuta nell’art. 1 della legge n. 192/1998, ricorre allorquando un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’altra azienda committente alcune lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite direttamente dalla stessa, o si impegna a fornire prodotti o servizi finalizzati ad utilizzati nell’ambito dell’attività economica dell’impresa committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecnologiche e tecniche, modelli o prototipi forniti dal soggetto committente. Da tale ambito sono esclusi i contratti destinati a fornire materie prime, servizi di pubblica utilità e beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

La questione era stata sollevata dalla Corte di Appello di Venezia  che ritenendo fondate le doglianze espresse dal datore, in primo grado condannato dal Tribunale che aveva fornito una lettura finalizzata alla completa assimilazione tra l’appalto e la subfornitura, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la decisione circa la costituzionalità dell’art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, in quanto tale norma “non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa”. Di qui il sospetto del contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione (privazione di una garanzia legale a fronte di fenomeni di esternalizzazione e di parcellizzazione del processo produttivo ed inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque).

La Consulta, prima di entrare nel merito di una pregevole dissertazione che, come vedremo, apre scenari anche su altre tipologie contrattuali, sembra, in un certo senso, “bacchettare” il giudice remittente che non ha mancato, nell’esame del merito, di verificare la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

La Corte ha ricostruito sotto l’aspetto giudiziario e dottrinario l’inquadramenti sistematico della subfornitura e dell’appalto, individuando, nella sostanza, due orientamenti.

Il primo di questi sposa la tesi del rapporto tra “species e genus”, secondo cui la subfornitura sarebbe un “sottotipo” del contratto di appalto, mentre il secondo ravvisa, tra i rispettivi schemi negoziali, una differenza di natura sostanziale, determinata dalla “dipendenza tecnologica”, presente nel contratto di subfornitura. Questa, sarebbe secondo tale indirizzo, la linea di confine rispetto al contratto di appalto che necessita di una autonomia dell’appaltatore riguardo alle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto dal committente.

Gli stessi giudici della Corte di Cassazione non hanno, in passato, contribuito a dipanare la matassa, fornendo interpretazioni non univoche come stabiliscono:

  • la sentenza 29 maggio 2008, n. 14331, laddove si afferma che anche il rapporto di subfornitura…… riguarda il fenomeno meramente economico della c.d. “integrazione verticale” tra le imprese, ma è riferibile “ad una molteplicità di figure negoziali, a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, dell’appalto di opere e servizi, ecc”;
  • l’ordinanza, a Sezioni Unite, 25 novembre 20111, n. 24906, in cui venendo in rilievo la figura dell’abuso di dipendenza economica, si lascia presupporre, in presenza di una interrelazione tra le varie categorie negoziali, l’attribuzione di una portata estensiva dello schema di tutela apprestato per la subfornitura;
  • la sentenza 25 agosto 2014, n. 18186, ove si attribuiscono connotati di specificità al contratto di subfornitura, inteso come forma “non paritetica” di cooperazione imprenditoriale ove la “dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione…… in quanto l’inserimento del subfornitore in un determinato processo produttivo proprio del committente non può non implicare l’assoggettamento della prestazione di subfornitura alla osservanza di più o meno penetranti direttive tecniche del committente” che sono le stesse che “avrebbe dovuto osservare ove avesse optato per mantenere all’interno della propria organizzazione l’intero ciclo di produzione”.

Fatte queste, dovute, puntualizzazioni sugli orientamenti dei giudici di legittimità, la Consulta osserva che ciascuno dei due orientamenti prospettati non chiarisce la questione relativa alla estensione della responsabilità solidale del committente rispetto ai crediti vantati dai lavoratori del subfornitore e che la stessa decisione della Suprema Corte n. 18186/2014 la quale definisce la subfornitura una tipologia negoziale “autonoma” rispetto all’appalto non preclude, in alcun modo, l’applicazione delle tutele sulla responsabilità solidale relativa al personale del subfornitore, sia pure in via analogica. Del resto è pur vero che “l’eccezionalità della responsabilità solidale del committente è tale rispetto alla disciplina della responsabilità civile, ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura”.

La ragione della introduzione della responsabilità solidale del committente, nel nostro ordinamento, osserva la Corte Costituzionale, è quella di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, rechino danno ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale: “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”: una diversa tutela si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Fin qui la decisione della Corte che non poteva che riferirsi alla subfornitura: a mio avviso, però, il ragionamento seguito ed il passaggio secondo il quale la tutela solidale non può non estendersi a tutti i livelli del lavoro indiretto, autorizzano una lettura costituzionalmente orientata anche nei confronti dei dipendenti delle imprese che hanno in essere contratti “tipizzati”, come i “general contractor”, i terzisti o gli spedizionieri ove, finora, il tema della responsabilità solidale non aveva trovato una soluzione certa.

Qui sta il “valore” della lettura orientata della Consulta cosa che, necessariamente, porterà i giudici di merito e di legittimità ad aderire, ma anche, per quel che può contare, a far cambiare indirizzo operativo agli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Istituti previdenziali.

La posizione espressa, a suo tempo, dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012 ma anche con la risposta ad un quesito della Direzione territoriale del Lavoro di Pisa del 19 marzo 2012 non poteva che essere quella, tenuto conto che le circolari, per ammissione costante della Cassazione (v. da ultimo, Cass. 2 novembre 2017, n. 23031), hanno un ambito interpretativo limitato e, quindi, una interpretazione “orientata” non poteva essere fatta, dovendosi attenere al puro dettato letterale che limitava la responsabilità solidale all’appalto ed al subappalto, pur non essendo possibile “a priori escludere le medesime tutele” anche alla subfornitura (v. parere alla DTL di Pisa). Ora, però, alla luce della lettura della Corte Costituzionale sarà possibile indicare agli ispettori del Lavoro ed a quelli degli Istituti previdenziali, coordinati nell’ambito dell’Agenzia Ispettorato del Lavoro, un indirizzo operativo diverso, in tutte quelle ipotesi, ben richiamate dal Giudice delle leggi, in cui i meccanismi di decentramento “rechino danno ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”: da qui il recupero degli oneri contributivi ed assicurativi che potrà essere richiesto a chi, materialmente, ha decentrato l’attività pur se non è ricorso all’appalto o al subappalto.

Da ciò discende che, laddove non esista una disciplina specifica (che c’è, parzialmente, per i committenti, i vettori ed i sub-vettori nell’autotrasporto, per effetto dei commi 247 e 248 dell’art. 1, della legge n. 190/2014 che è intervenuta nel “corpus” del c.d. “codice della strada” e per le prestazioni in somministrazione – art. 35, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015 -) andranno applicate le regole esistenti nell’appalto.

Ma, guardando la questione concreta con l’occhio del committente o dell’imprenditore che decentra la propria attività, in cosa si concretizza la responsabilità solidale?

L’elencazione è abbastanza semplice ma va vista alla luce delle novità susseguenti all’emanazione del D.L. n. 25/2017 convertito nella legge n. 49, con il quale il committente risponde direttamente, salvo successiva rivalsa, per le rivendicazioni economiche avanzate dai dipendenti dell’appaltatore, del subappaltatore ed, ora, del subfornitore o di altri lavoratori che dovessero essere stati utilizzati in una attività decentrata:

  • crediti retributivi maturati durante il periodo di correlazione tra committente ed impresa che ha eseguito i lavori, ivi compresi, “pro-quota”, quelli relativi al trattamento di fine rapporto;
  • contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione della prestazione.

La responsabilità solidale non trova, invece, applicazione:

  • per le sanzioni civili di cui risponde il solo responsabile dell’inadempimento (art. 29, comma 2);
  • per i crediti maturati dal personale non impiegato nell’appalto o nelle lavorazioni;
  • per i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività di impresa o professionale (art. 29, comma 3-ter);
  • dopo due anni dalla cessazione dell’appalto e, ora, della subfornitura e delle altre forme contrattuali ove viene decentrata l’attività.

Come dicevo, pocanzi, dopo le recenti modifiche introdotte con il D.L. n. 25/2017 per evitare il referendum indetto dalla CGIL, il lavoratore può chiedere direttamente al committente il pagamento di quanto maturato nei confronti del proprio datore. Il committente, chiamato in giudizio, non può, in alcun modo, chiedere l’escussione del coobbligato “in solido”: se condannato, deve pagare, fatta salva, successivamente, ogni azione di regresso.

Il committente può trovarsi in grossa difficoltà, soprattutto, se le richieste riguardano situazioni difficilmente da lui stesso controllabili (si pensi, ad esempio, alle differenze retributive per esercizio di mansioni superiori)

A questo punto si pone il problema relativo a come il committente o il fornitore possano  trovare formule di garanzia “a priori”.

La risposta è che non ce n’è alcuna che possa coprirli interamente, soprattutto, laddove, le c.d. “prestazioni indirette” (così le chiama la Corte Costituzionale) vengono svolte al di fuori del perimetro aziendale del committente.

La regolarità contributiva accertata attraverso il DURC è importante, ma non esaustiva, atteso che la stessa attesta il versamento contributivo dei lavoratori in forza regolarmente, ma non di quelli che, magari, sono “in nero”.

La stessa verifica mensile delle retribuzioni corrisposte a cui subordinare il pagamento di parte di quanto concordato, ha una propria specifica valenza ma “non copre” il committente da richieste economiche afferenti il diverso inquadramento, le prestazioni di lavoro straordinario ed altri istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Probabilmente una soluzione (che, peraltro non elimina il rischio di essere chiamati direttamente in giudizio) potrebbe essere rappresentata dalla individuazione di un soggetto fornitore affidabile, con requisiti riconoscibili sul mercato, e non affidando il lavoro da eseguire ad un datore (appaltatore, subappaltatore, subfornitore, terzista, ecc.) scelto non per il “pedigree” professionale, ma perché “costa di meno”.

Invalidi. Tempi lunghi per la visita.

pensione inabilità - Flaica Lazio

Commissione ferma, i malati aspettano. Succede a Cisterna di Latina, dove  la Commissione Asl non si riunisce da quasi due anni per la mancata sostituzione del Presidente. Questa cosa  prova che la burocrazia non ha sentimenti: i malati oncologici, i minori invalidi, le persone più fragili,  vengono trattati come fascicoli impolverati, da vedere quando c’è tempo.  Abbiamo chiesto ai nostri avvocati di portare  in giudizio l’Ente inadempiente. Speriamo che almeno in Tribunale non si posi la polvere.

Notizia stampa

Rinuncia al vitto

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ristorazione - Flaica Lazio

Rinuncia al vitto nella Ristorazione collettiva

MODULO

Legge 104 e trasferimenti

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Legge 104 - Flaica Lazio

Legge n. 104/1992 e trasferimento del dipendente [Cassazione]

Con sentenza n. 24015/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente che assiste un proprio familiare usufruendo dei permessi ex Legge n. 104/1992 non può essere trasferito da una unità produttiva in quanto il dato dirimente, pur se l’unità produttiva resta la stessa, è rappresentato dal mutamento geografico del luogo della prestazione lavorativa. L’eccezione a tale regola che postula le comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative è rappresentata dalla dimostrazione, a cura del datore, che le stesse possono essere soddisfatte soltanto attraverso il trasferimento di detto lavoratore.

BRACCIANO (Roma). Cambia la gestione del servizio di igiene urbana.

Alla fallita Bracciano Ambiente, dal 1° marzo subentra la Tekneko Sistemi  Ecologici S.r.l. .

Dopo una lunga trattativa negli uffici Comunali, presenti sindaco e assessore competente, è stata posta la parola fine alla gestione precaria e provvisoria del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, gestito da oltre un anno  dalla curatela fallimentare della  Bracciano Ambiente.

Un periodo di grandi sacrifici per i lavoratori, che non è ancora finito, perché il ritorno alla normalità contrattuale sarà graduale, dovendo ancora assorbire l’esubero creato dalla  chiusura della discarica di Cupinoro,

Durante la trattativa al Comune, era del tutto evidente che, oggi come ieri, eravamo ad un bivio, tra la strada del licenziamento degli esuberi e la solidarietà sostanziale tra lavoratori. Anche il 27 febbraio, senza dubbi, come già fatto a suo tempo con la Curatela, abbiamo scelto il valore dell’occupazione.

Per questo, firmando  con la nuova impresa il CONTRATTO DI PROSSIMITA’ , abbiamo voluto ribadire un concetto: l’unità dei lavoratori, per la quale sia la sofferenza che la prospettiva appartengono a tutti nella stessa misura.

AMIANTO. “Conflitto di coscienza” e riparazione parziale.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto.

Domande entro il 31 marzo.

L’INPS ha emanato, in congiunta con l’INAIL, la circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, con la quale fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio.

Ricordiamo che  La legge 257, con la quale tra l’altro si riconosceva un “risarcimento” previdenziale ai lavoratori esposti all’amianto, era stata emanata del 1992.

Già nei primi anni di applicazione si erano manifestate 2 dinamiche contrapposte: da una parte, Confindustria, partiti ad essa sensibili, INPS e INAIL hanno cercato di ridimensionare la sua portata; dall’altra,  associazioni di esposti all’amianto, settori di sindacato e parlamentariattenti a questo grave problema hanno operato per estendere i riconoscimenti  là dove la 257 aveva dei limiti: criteri garantisti ed equi per determinare l’esposizione, estensione del riconoscimento anche ai  lavoratori esposti  per meno di 10 anni, applicazione della norma a chi si era dimesso prima del 1992.

Nonostante l’impegno del  movimento dei lavoratori esposti, Negli ultimi anni la legislazione era  peggiorata nettamente con l’introduzione di criteri del tutto restrittivi per il riconoscimento dell’esposizione (le 100 fibre/ litro come media annua calcolata su 8 ore /giorno), il coefficiente moltiplicatore è stato tagliato da 1,5 a 1,25 e reso valido solo ai fini della determinazione dell’importo della pensione, non della maturazione del diritto di accesso (monetizzazione);.

Infine,  è stato stabilito il termine ultimo della presentazione delle domande al 15 giugno 2005: una pietra tombale, una soluzione che invece di risolvere il dramma ne cancellava  la manifestazione.

Ora, assistiamo ad un parziale pentimento, una specie di riparazione. M

Meglio tardi che mai, meglio questo che niente.

Tra.Sco. Pontinia. Rispettiamo le regole.

Il lavoratore prende servizio nel momento in cui entra in azienda e timbra la presenza. Il percorso dalla sede aziendale al posto di lavoro è attività lavorativa a tutti gli effetti. Anche i costi del trasporto andata-ritorno non possono essere sostenuti dal dipendente. L’accordo firmato il 2 febbraio raccogliere applica questi diritti.

Accordo

Naspi e requisiti

Naspi - Flaica Lazio

INPS: requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI – chiarimenti

L’INPS ha emanato il messaggio n. 710 del 15 febbraio 2018, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi  di congedo parentale.

In particolare, l’Istituto previdenziale si precisa che – ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili:

  1. contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

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