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Lavoro domestico. I nuovi minimi da gennaio 2010

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Adeguati i minimi salariali ed i contributi del personale addetto alla vita familiare.

Si tratta in prevalenza di colf  e badanti per i quali abbiamo riassunto  in questa     TABELLA PAGA     le nuove retribuzione ed i contribui Inps in vigore dal 1 gennaio 2010, oltre all’annotazione sintetica dei più significaivi istituti contratuali.

Lo scopo è  quello di fornire  uno strumento utile anche a  quella particolare categoria di datori di lavoro che non possono permettersi di pagare un consulente, ma, essendo a loro volta dipendenti, in carenza  di strutture pubbliche,  sono costretti a ricorrere alle assunzioni in casa  per risolvere  i problemi  dell’assistenza all’infanzia,  o della disabilità.   

Ricordiamo che nelle nostre sedi esiste il servizio gratuito agli iscritti per  fornire informazione ed assistenza sugli adempimenti normativi e contrattuali.

Pensionati statali. Detrazioni fiscali 2010.

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L’IINPDAP, con la nota operativa n. 1 del 4 febbraio 2010, informa che è in atto l’acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali per l’anno 2010.

Per usufruire delle detrazioni fiscali per familiari a carico il pensionato è tenuto a presentare, annualmente, apposita domanda contenente le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali richiede il beneficio.

L’Istituto, nel corso del mese di febbraio, invierà ai pensionati che hanno avuto titolo alle detrazioni per l’anno 2009, unitamente al CUD 2010, una lettera esplicativa delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia con il relativo modello di richiesta delle detrazioni 2010. Il termine per la presentazione da parte dei pensionati della dichiarazione al Caf  è fissato al 30 giugno 2010; la mancata presentazione, nel termine indicato, comporterà la revoca delle detrazioni sulla rata di agosto 2010, con effetto dal 1° gennaio 2010.

LA NOTA OPERATIVA DEL 04-02-2010

 

Bracciano (Roma). Quando la cooperativa sociale diventa impresa.

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Comune di Bracciano. Sospeso il cambio di appalto

 Il 22 gennaio ’10, presso la sala con consiliare del Comune di Bracciano si è tenuto l’incontro chiesto  dalla segreteria regionale FlaicaLazio per dirimere la contesa sorta tra le cooperative sociali Athos Tech e Città Futura, rispettivamente uscente e subentrante nell’appalto delle pulizie e custodia degli immobili comunali.

 Il problema è sorto per la posizione assunta  della coop Città Futura, che pretende di tagliare   il 30% del personale dipendente della cooperativa uscente dovendo  rientrare nel prezzo offerto in corso di espletamento della gara.

 E non solo. Città Futura pretende  di selezionare il personale da assumere in base alla capacità, l’attitudine e la congruità dell’orario di lavoro dei soci, tutti  inseriti in servizio nel corso degli anni attraverso programmi di recupero e di aiuto alle persone svantaggiate.

E’ stato fatto presente all’Amministrazione comunale che, a prescindere dalla violazione della clausola sociale del contratto collettivo di lavoro, se avesse assegnato a queste condizioni l’appalto a Città Futura, avrebbe realizzato il massimo dell’ingiustizia sapendo che la gara,  per scelta politica, era riservata alle sole cooperative che hanno quale scopo sociale la tutela dei soggetti più deboli.

 Invece, Città Futura, dimenticando il dovere “istituzionale” che gli impone di proteggere  di i socio-lavoratori  li vuole mandare a casa! Un esempio per tutti. Un operaio fu assunto nell’ambito di  un programma di recupero da tossicodipendenza perfettamente riuscito. Secondo il Città Futura, poiché non rientra nel budget, deve essere rispedito in mezzo alla  strada.

 La FlaicaLazio ha contestato questa logica e L’Amministrazione comunale ha condiviso la richiesta sindacale e, allo scopo di salvaguardare tutti i posti di lavoro, ha deciso di sospendere l’assegnazione della gara a Città Futura, chiedendo alla  Athos Tech di proseguire il servizio in attesa di ulteriori approfondimenti.

 E’  una prima vittoria, ma non bisogna abbassare la guardia, perché in assenza di mobilitazione la voglia di lucrare sulla povera gente può tornare quando meno te lo aspetti.

Apprendisti e malattia

Prestazioni di malattia agli apprendisti

 

 

 

 

La legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio, la

tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali

lavoratori, pertanto, spetta l’indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione

figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati. Allo stesso

tempo, però, si applicano loro le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di

fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.

Di conseguenza, il lavoratore deve presentare o inviare all’Inps e al datore di lavoro, entro

due giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal

medico curante. Eventuali assenze ingiustificate alle visite di controllo domiciliari e/o

ambulatoriali disposte dall’Inps saranno sanzionate secondo i criteri e le modalità già

applicati per i lavoratori subordinati.

 

 

MALATTIA APPRENDISTI Circ. Inps n. 43 del 21-2-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifugiati politici

INPS: assegno per il nucleo familiare agli stranieri titolari dello status di rifugiati politici

 

L’INPS, con circolare n. 9 del 22 gennaio 2010, informa che i Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, con almeno tre figli minori, considerandosi superata sul punto la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.

 

   La  circolare n. 9 del 22-01-2010

Carta acquisti. Aumento per i nati nel 2009.

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato,  sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2010, il Decreto Interministeriale sui criteri e modalità di utilizzo da parte di taluni beneficiari della c.d. “Carta Acquisti”.
Il decreto dispone, tra l’altro, l’accredito di un importo aggiuntivo ai beneficiari della Carta Acquisti nati nel corso del 2009

 prendi il decreto : CARTA ACQUISTI

Contratti di solidarietà. Integrazione all’80%

L’ integrazione per i Contratti di solidarietà aumentata all’80%. 

La nuova misura dell’integrazione per i C.d.s., pur con i vincoli finanziari previsti, va nella direzione rivendicata dalla Cub per aumentare le misere misure degli ammortizzatori sociali

Dal 1° luglio 2009 l’integrazione salariale dei contratti di solidarietà passa dal 60 all’80% e vale per tutti gli accordi in essere a questa data. L’agevolazione è a titolo sperimentale e si esaurisce (salvo proroghe) al 31 dicembre 2010.

Con questa modifica, i contratti di solidarietà sono più convenienti rispetto alla Cigs, sia per le aziende sia per i lavoratori per la mancanza di massimali di intervento previsti invece per la Cigs.

L’articolo 2 del decreto stabilisce che l’aumento dell’integrazione spetta ai «lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà». 

La norma prevede un contingentamento delle risorse: 40 milioni per il 2009 e 80 per il 2010. Se le risorse economiche dovessero finire, l’Inps deve tenere conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà (la data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale), privilegiando quindi le crisi più risalenti. 

Cos’è Il contratto di solidarietà di tipo “difensivo” disciplinato dall’art. 1 della legge 863/84 è finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell’orario “al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale”

L’integrazione salariale ora prevista per contratti di Solidarietà:

–  80% per gli anni 2009-2010 della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario

 –  Non è soggetta all’applicazione dei massimali previsti dalle integrazioni salariali

 –  Non comprende gli aumenti da accordi aziendali nei 6 mesi antecedenti il c.d.s.; comprende invece gli eventuali aumenti aziendali successivi alla stipulazione del cds

 –  TFR la quota parte non lavorata interamente a carico INPS.

 –  Malattia: la malattia verrà pagata al 100% per le ore che avrebbe lavorato e al 80% per le ore perse di riduzione

 –  Ferie e permessi si maturano per intero, la retribuzione è integrata all’80% per la parte non lavorata. Inoltre: I contributi a carico del lavoratore sono pari al 5,84% quindi in realtà l’integrazione è superiore al 80%)

 –  PAGAMENTO DIRETTO: Il trattamento è, generalmente, anticipato dall’azienda. E’ previsto a richiesta il pagamento diretto analogamente a quanto previsto dalla c.i.g.s.

La gravità della crisi in particolare del settore manifatturiero e il suo prolungarsi nel tempo,  richiede la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario in termini strutturale.

In via transitoria va allargata l’applicazione dei CdS; e rivendicato l’aumento dell’indennità di Cigs e Cigo almeno all’80% del salario, perché ormai copre meno del 50% del salario perso.

 A cura dell’ufficio studi Cub   –  ARTICOLO SOLE 24 ORE      Messaggio INPS n. 8097 del 22-03-2010

Latina Febbraio 2010

 

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