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Legge 104/02- Congedo straordinario anche al figlio

Per  il figlio  convivente  con il genitore portatore di handicap grave

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del

D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la

persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo

indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

Circolare numero 41 del 16-3-2009

Precari della scuola. Concessa la disoccupazione ordinaria

Pienamente operativi gli strumenti di sostegno per i precari della scuola

A seguito della Convenzione tra Miur, Inps e Ministero del lavoro e del Decreto Legge n. 134 del 2009, l’Istituto ha emanato la circolare che definisce gli aspetti operativi che consentono di erogare i benefici a favore degli insegnanti e del personale precario della scuola. I soggetti interessati sono docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni scolastiche, già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009, che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010.
La novità più importante consiste nel pagamento agli interessati dell’indennità di disoccupazione ordinaria anziché di quella con i requisiti ridotti. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta nelle seguenti percentuali:
 
• per i primi 6 mesi, il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per beneficiare della prestazione, il lavoratore della scuola deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (D.I.D.), utilizzando l’apposito campo del modello di domanda  MODELLO DS21 disponibile  per l’invio telematico presso le nostre sedi.

Tutte le modalità operative che coinvolgono direttamente anche le singole Istituzioni scolastiche sono contenute nella circolare  CICRCOLARE n. 125 del 16-12-2009 ed allegato 1

Cassa integrazione e mobilità in deroga. L’Inps paga subito.

CIG E MOBILITÀ IN DEROGA: L’INPS PAGA ANCHE SENZA PREVENTIVO OK DELLE REGIONI

Il nuovo sistema degli ammortizzatori in deroga prevede una compartecipazione delle Regioni nella misura del

30% del sostegno al reddito; il restante 70%, invece, grava sul Fondo nazionale che fa fronte anche alla copertura

figurativa delle prestazioni in esame.

In attuazione di ciò l’INPS ha stipulato apposite convenzioni con le singole Regioni, per definire le modalità

attuative, le attività gestionali connesse ed i relativi flussi informativi, con l’obiettivo di assicurare la regolare

prestazione ai lavoratori interessati, nei limiti delle quote di finanziamento a carico rispettivamente del Fondo

nazionale e delle risorse di pertinenza delle Regioni.

Tuttavia l’Istituto, consapevole della preminente e prioritaria funzione sociale di tutta l’operazione e dell’esigenza

di assicurare comunque la prestazione ai lavoratori di aziende in crisi, nelle more dell’adozione dei provvedimenti

che rendono disponibili le somme stanziate, ha avanzato al Ministero del lavoro una proposta (condivisa

dall’avvocatura interna) di procedere comunque alla erogazione delle prestazioni in oggetto, sino a quando

i Ministeri vigilanti non ritengano di doverne disporre la sospensione nell’ambito di una o più Regioni in

relazione alla situazione finanziaria che si dovesse riscontrare per ogni singola Regione, in considerazione del

monitoraggio dei flussi finanziari che l’Istituto è tenuto puntualmente ad effettuare anche sul cofinanziamento

del 30% concordato fra Stato e Regioni, nonché delle risorse stanziate dal Governo.

Al fine di consentire ai citati Ministeri i riscontri in argomento l’Istituto invierà settimanalmente i dati dei flussi

finanziari relativi al pagato, autorizzato e preventivato per le domande di CIG e mobilità in deroga di rispettiva

competenza.

Il Ministero ha accettato la proposta e quindi ha autorizzato l’Istituto ad erogare «l’intero sostegno al reddito

nella sua completezza ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga», con l’esclusivo limite delle

risorse nazionali stanziate. Pertanto gli uffici sono autorizzati a pagare le prestazioni – se esistono tutti gli altri

requisiti previsti – sino a formale avviso di sospensione, per singole aree regionali, comunicato dal Ministero del

lavoro.

   prendi la: Circolare n. 122 del 10-12-2009

Mobilità. La riduzione di personale agisce sull’intera azienda e non sulle singole unità produttive!

Licenziamenti collettivi e complesso aziendale 

 

Con sentenza n. 25353/2009, la Cassazione ha affermato che è diritto del datore di lavoro scegliere la dimensione quantitativa e qualitativa ottimale per il risanamento della propria impresa; ma la selezione dei lavoratori da licenziare deve avvenire con riferimento all’intero complesso aziendale, non potendo arbitrariamente limitare solo ad alcuni dipendenti, ad esempio di una determinata sede, la scelta dei lavoratori da licenziare.

 

prendi la SENTENZA

 

         la legge n. 223-91

 

Pensioni – Da gennaio 2010 scattano i tagli.

che si vive più a lungo. Tagli da 150 euro solo in parte evitabili lavorando più anni

La “tassa” sulla speranza di vita
che ridurrà la pensione dei giovani

di MARCO RUFFOLO

ROMA – Si potrebbe chiamare “tassa sulla speranza di vita”. Il fatto che gli italiani vivano più a lungo rispetto a quindici anni fa nasconde una contropartita che in pochi conoscono: la pensione sarà più bassa. Con buona pace di chi annuncia che il sistema previdenziale non sarà toccato. Tutto nasce da un semplice problema: vivere di più significa, a parità di condizioni, ricevere la pensione per un numero maggiore di anni, con un costo che lo Stato ritiene fin d’ora insostenibile. La soluzione trovata è aritmeticamente ineccepibile: l’assegno mensile non potrà più essere quello di prima, ma necessariamente più leggero.

Lo Stato, invece di pagare poniamo 1.000 euro al mese per 19 anni (era la speranza di vita dei maschi ultrasessantenni una quindicina di anni fa), darà 905 euro al mese per 21 anni (speranza di vita attuale). E non è finita qui, perché ogni ulteriore aumento della vita media in futuro farà scattare di tre anni in tre anni un taglio della pensione. Insomma, campare di più non è un regalo ma ha un prezzo da pagare alla collettività. Non stiamo ovviamente parlando di quanti vanno in pensione adesso o ci stanno per andare: per loro l’assegno più o meno resta quello previsto. Stiamo parlando di tutti gli altri: i cinquantenni cui manca ancora una decina di anni, e soprattutto i giovani appena assunti o destinati ad esserlo. Che si porranno subito una domanda: scegliendo di andare in pensione più tardi, si eviterà la decurtazione dell’assegno? Per i cinquantenni la risposta è “sì”, almeno in parte. Per i giovani “no”.
Tutto questo non è un progetto, è già deciso e scatterà dal primo gennaio 2010. Lo ha disposto la riforma Dini del ’95, lo ha tradotto in cifre una legge del 2007, lo ha confermato l’attuale governo. Dunque, decisione assolutamente bipartisan. Il fatto che non se ne parli tanto è almeno in parte dovuto all’astruso titolo di questa norma, incomprensibile per i non addetti ai lavori: “Revisione dei coefficienti di trasformazione”. Si tratta di quei numeretti che moltiplicati per la totalità dei contributi versati danno come risultato la pensione dovuta a ciascun lavoratore. Ogni tre anni questi numeri andranno rivisti al ribasso man mano che crescerà la speranza di vita. Primo taglio a gennaio, dopo un lungo rimpallo tra i governi succedutisi dopo Dini.

Ma lasciamo parlare i dati, cominciando dalla situazione del lavoratore dipendente cinquantenne (diciamo 52), assunto nel 1985. Immaginiamo che voglia andare in pensione nel 2020 all’età minima consentita: 62 anni e 35 di contributi. Se non fosse introdotta la nuova “tassa sulla speranza di vita”, prenderebbe il 62 per cento dello stipendio. Con la penalizzazione avrà invece il 58,5%. Per continuare a prendere il 62%, dovrà aspettare tre anni, fino al sessantacinquesimo anno di età. Se invece il lavoratore aveva deciso in ogni caso di andare in pensione a 65 anni, perderà quattro punti percentuali del proprio stipendio: circa 80 euro al mese su uno stipendio di 2.000 euro.

Prendiamo ora un giovane ventisettenne che dopo un lungo precariato sta finalmente per essere assunto all’inizio del prossimo anno. Nel 2045 avrà 62 anni e 35 anni di contributi (di più non è riuscito ad accumularne). Lasciando il lavoro a quell’età, se non venisse introdotta la nuova “tassa sulla speranza di vita”, avrebbe un assegno pari al 60 per cento del proprio stipendio. Con la tassa, otterrà solo poco più del 52%. Se invece decidesse di rinviare il pensionamento fino al sessantacinquesimo compleanno, otterrebbe il 57 per cento, ossia recupererebbe qualcosa ma perderebbe comunque tre punti percentuali del proprio stipendio. Una stangata anche maggiore subirebbe chi avesse fin dall’inizio progettato di andare in pensione a 65 anni: perdita secca di nove punti, che per uno stipendio di 2.000 euro equivale a quasi 200 euro al mese in meno.

Tutto chiaro. Ma resta un dubbio, anzi due. Finora ci hanno ripetuto fino alla nausea che per salvare il sistema previdenziale è necessario innalzare l’età pensionistica, anche più di quanto già previsto. E ora scopriamo che per tutti i giovani lavoratori e i futuri assunti, rinviare l’addio al lavoro non servirà affatto a evitare un taglio dell’assegno. Ci si aspetterebbe che il sacrificio richiesto andasse in una sola direzione, e invece non solo si dovrà andare in pensione più tardi, ma si riceveranno meno soldi.

Un doppio onere che per molti critici del nuovo sistema non sembra avere alcuna logica. Secondo dubbio: il taglio dei coefficienti si applica a tutta la massa dei contributi versati nel corso della propria vita lavorativa e non – come sarebbe più giusto per evitare la retroattività – solo a quelli successivi all’introduzione del nuovo sacrificio.

Alla fine, tirate le somme, il baratro che divide giovani e meno giovani non fa che allargarsi ulteriormente, con i primi costretti a pagare, oltre alle conseguenze della propria precarietà lavorativa, anche quelle della crescente speranza di vita. Su cui sta per abbattersi, silenziosa e implacabile, la nuova tassa occulta.

“Maternità” – 5 mesi di congedo anche ai padri.

Spetta al padre l’indennità di maternità intera al posto della madre professionista.

Lo ha deciso il Tribunale di Firenze accogliendo il ricorso contro l’Inps di un lavoratore dipendente che si era visto respingere la domanda per il pagamento dell’indennità al posto del coniuge anche dei due mesi antecedenti al parto.

 Da notare che la madre professionista non è obbligata ad astenersi dal lavoro durante il periodo di  gestazione.

 notizia dal tgcom 2-1-10

Legge 104/92 – Concedibili i permessi anche per i ricoverati.

Permessi anche per i ricoverati permanenti.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che i permessi previsti dalla legge 104/92 per i  familiari che assistono un portatore di handicap grave spettano anche quando il soggetto è permanentemente ricoverato ma la casa di cura non garantisce l’assistenza per terapie e visite specialistiche fuori dalla struttura.

INTERPELLO N. 13 DEL 20-2-09

Legge 104/92. Divieto di trasferimento.

Il Lavoratore che assiste con continuità un familiare od un affine, ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, ad eccezione dell’ipotesi in cui versi in una situazione di incompatibulità ambientale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la :  SENTENZA n.. 16102 DEL 9 luglio 20099

Somministrazione lavoro. Istruzioni ministeriali

Gestione dei rapporti in somminstrazione.

Istruzioni ministeriali: CIRCOLARE N. 13 del 9 aprile 2009

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