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Benefici legge 104/92

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La persona handicappata che lavora può fruire di permessi”” a giorni”” o di permessi”” ad ore””. — Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. — I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.– Data di accertamento dell’handicap e data di decorrenza dei permessi.– Giorni di permesso in caso di part time verticale.– Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.-   

CIRCOLARE N. 133 del 17-7-2000

ERRATA CORRIGE – CIRCOLARE N. 133-BIS

Roma 23 ottobre 2009.

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Variegato, composito e fermamente convinto il popolo dissenziente che ha partecipato alla manifestazione  nazionale indetta dal sindacalismo di base il 23  ottobre.

 

Nonostante l’inclemenza del tempo e le limitazioni imposte dal governo nei servizi pubblici, centinaia di migliaia di lavoratori hanno sfilato per le vie di Roma e Milano per protestare contro  la crisi economica e sociale che  stenta ad apparire in tutta la sua gravità a causa del  controllo politico sui mezzi di informazione.

 

Enorme, rispetto al passato, è stata  l’adesione allo sciopero nei luoghi di lavoro, specialmente dove abbiamo avuto il tempo di discutere i  motivi a base della protesta. Non abbiamo discusso in tutte le realtà perché la Flaica del Lazio è presente in circa 500 aziende ed era impossibile fare tante assemblee. Il problema di arrivare a tutti nella nostra Categoria è sempre esistito e per questo abbiamo deciso di costruire questo sito che ci aiuterà a  comunicare meglio  con la base associativa.

E’ sceso in piazza il malessere sociale, dei lavoratori con salari di fame, dei precari e  disoccupati, di chi non può progettare la vita per mancanza di qualsiasi potenzialità; di chi è senza casa e reclama una politica per l’edilizia popolare o  un affitto a canone  accessibile; di chi non riesce più a pagare beni e servizi essenziali perché la loro privatizzazione ha dilatato i costi che alimentano le clientele politiche.

C’erano anche gli studenti, per protestare contro i tagli, le disparità, i privilegi, e tutti  i provvedimenti governativi che minacciano la centralità  della scuola pubblica.

E c’erano  i pensionati, i disagiati, e tutti coloro che hanno ragione di  protestare contro il mondo intero.

Questa gente sapeva  che il giorno dopo sarebbe restato tutto come prima, ma ha partecipato in massa nonostante tutto, perché ha capito che l’unica speranza per cambiare qualcosa è dare forza ad un sindacato diverso, alternativo, forte, unito,  capace di ribaltare gli equilibri sociali formatisi  tra la sudditanza dei confederali e lo strapotere padronale.

Il mandato implicito che ci conferisce questo popolo, quindi, non è quello impossibile di cambiare nell’immediato il rapporto di forza con il padronato ed il Governo, ma quello di agire  per costruire un forte sindacato unitario che nel breve termine possa raggiungere questo traguardo. Ci chiede, per questo, di guarire dal difetto congenito per il quale spesso si è uniti nei proclami ma divisi nella prospettiva,  sprecando sistematicamente ciò che si riesce  a creare.

Ci chiede di insistere sul percorso dell’unità  per evitare che il 23 ottobre 2009  rimanga fine a se stesso, privo di  consequenzialità, come è successo dopo la grande manifestazione del 17 ottobre  2008.

 Il 23 ottobre è stato anche il giorno delle emozioni, per chi sfilava con la stessa bandiera che per tanti anni è stato il simbolo della propria esperienza. Sono ancora attuali quei colori o vanno messi in soffitta, consegnati alla storia passata, sapendo che le pagine più belle spesso sono scritte con gli addii? 

E’ una decisione sofferta, che coinvolge  realismo e  sentimento. Una scelta obbligata perché la domanda viene dal basso, dal quel popolo che non vuole essere chiamato solo per sfilare nelle manifestazioni, ma  democraticamente decidere il mezzo idoneo  per il fine da raggiungere.

Roma. Condannata l’Innova Spa

                                                                                        

 

 

 

Annullati i licenziamenti effettuati nel 2008 dalla

                                                    INNOVA S.P.A.

 in seguito alla procedura di mobilità firmata dai sindacati confederali e rifiutata dalla Flaica.

 Il Tribunale di Roma, con la sentenza  n. 16027 del 22 ottobre ’09 , ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati  Faranda-Crupi, legali del sindacato, condannando l’azienda a reintegrare i lavoratori nel loro posto e corrispondergli tutti i salari dal licenziamento alla sentenza, oltre al  versamento  dei contributi inps.

 E’ una grande vittoria, che non fa solo giustizia, ma anche morale. In un’epoca in cui  chi è disoccupato non trova  un lavoro decente e  chi ce l’ha lo perde  perché “costa troppo”, il trionfo della ragione diventa un messaggio di fiducia per tutti quei lavoratori che spesso accettano con rassegnazione  ogni  decisione dell’impresa.

 E’ stato così anche all’Innova, che volle mettere in mobilità una trentina di lavoratori perché “eccedenti”, immediatamente sostituiti dalle cooperative con personale a basso costo, che sfruttano la condizione di precarietà dei “soci”, a cui vengono negati  persino i minimi diritti.

 Allora,  gran parte dei  lavoratori coinvolti, furono indotti dal sistema di  complicità naturale che si era formato tra la ditta ed i sindacati di comodo ad accettare qualche soldo di incentivo come male minore perché convinti che quando l’azienda fa una scelta nessuno è in grado di contrastarla.

 La Flaica rifiutò questa logica e chiese ai suoi iscritti di resistere alle pressioni, spiegando che la prima regola di  difesa è quella di non fidarsi dell’avversario. Era evidente che l’azienda non aveva ragione, ma per vincere era necessario combattere.  Oggi, chi ci ha dato retta, non solo è contento, ma è testimone diretto  che  lo strapotere padronale non è illimitato.

 Questo comunicato non ha l’intento di far mordere le mani a chi non ci ha ascoltati nel 2008, ma vuole essere un esempio per chi ancora crede che in azienda si è più protetti se accondiscendenti.  Non è così, anzi, tanto più si è  remissivi, tanto più si ricevono fregature.

 Invitiamo i lavoratori dell’Innova ad alzare la testa: per l’equità del salario, la stabilità del lavoro, la sicurezza,  i diritti sindacali e la dignità del lavoro.

 Lavoro e rispetto, uno slogan banale, ma terribilmente difficile da applicare.

dispositivo della sentenza

LA SENTENZA 16027 – 09

Nettuno. In via di soluzione la vertenza degli ausiliari del traffico

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Domenica 25 Ottobre 2009

 Latina Oggi Nettuno Anzio Lavinio 17

NETTUNO, L’IMPEGNO DI CHIAVETTA ALL’INCONTRO CON I SINDACATI

Ausiliari del traffico, la vertenza.

CONFAIL, Flaica Uniti Cub, Filcams

Cgil e Cisl tutti al cospetto del

sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta

per discutere sul futuro degli ausiliari

del traffico alle dipendenze della società

Promur. Il prossimo 30 ottobre

scadrà la proroga al servizio concessa

dal sindaco sull’approssimarsi

dell’estate che ha prolungato la prestazione

a scadenza contratto per

evitare disagi alla cittadinanza ed ai

turisti. Lo scorso 20 ottobre il sindaco

ha ricevuto una delegazione degli

ausiliari del traffico, accompagnati

dalle rappresentanze sindacali cercando

di fare il punto della situazione

«La volontà dell’amministrazione è

di gestire direttamente le aree di sosta

a pagamento, internalizzando il servizio

» questa è la certezza ottenuta

dall’incontro ma per i lavoratori ancora

tutto è da definire. L’impegno

del sindaco è stato quello di garantire

i livelli occupazionali a tutti i lavoratori

della Promur ma sembra concretizzarsi

la possibilità di accedere alla

mobilità per gli undici ausiliari per i

quali i sindacati cercano di «strappare

» l’accordo più vantaggioso.

Ro.Be.

Congedo straordinario e sospensione dal lavoro

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS, in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo straordinario previsto dall’art 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, in un periodo di sospensione totale dell’attività lavorativa. Inoltre, l’istante chiede quale sia la retribuzione di riferimento per calcolare l’indennità prevista dalla medesima normativa nei casi di congedo straordinario usufruito in presenza delle seguenti ipotesi:
1) sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
2) sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
3) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
4) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.

 

 La risposta in sintesi:

 

“… Dal contenuto delle disposizioni di legge indicate si evince che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.
In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.
Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG.
Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001).
Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.
Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art 1 della Legge n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato.”.
 
Interpello

Rimborso iva sulla tassa dei rifiuti

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latina ambienteTIA, ricorsi per chiedere alla Latina Ambiente la restituzione dell’IVA

 Il  24 luglio scorso è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 238 che ha dichiarato le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA (volgarmente chiamata tassa rifiuti) disciplinata dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 del tutto identiche ad un “tributo”.

La sua caratteristica che la rende non inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima; quindi altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA.

 Tra l’altro in questi giorni una sezione della Commissione Tributaria provinciale di Latina ha accolto un ricorso avverso alla Latina Ambiente con il quale si chiede la disapplicazione della TIA in quanto istituita in base ad una delibera illegittima.

 Il soggetto gestore della TIA nel capoluogo, la Latina Ambiente evita di fornire precise risposte  in merito  all’IVA da rimborsare e rimanda  tutto a decisioni nazionali che tardano  ad arrivare, per prendere tempo, considerate le  probabili difficoltà economiche che incontrerebbe.

 E’ quindi necessario che i cittadini di Latina assumano l’iniziativa e chiedano la restituzione dell’Iva dall’anno 2006 in poi.

modulo rimborso iva           Il messaggero

Victoria Palace Hotel

P18-09-09_09.52[2]Continua la lotta dei lavoratori contro la chiusura dello storico albergo di Latina. Ieri nuovo tentativo di “sloggio” ancora respinto dai lavoratori.

ARTICOLO LATINA OGGI

Lavoro intermittente

 

 

 

“… In altri termini il cd. “causalone” previsto dall’art. 1 del D.L.vo n. 368/2001 e proprio dei contratti a termine, risulta inappropriato nel caso del lavoro intermittente in quanto quest’ultimo è connotato dalla modulazione flessibile della prestazione, impossibile da predeterminare a priori.

Pertanto, in risposta ai quesiti avanzati, si rappresenta che, in virtù di quanto sopra detto, in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto di lavoro intermittente, pur se svolto a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall’art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 368/2001.
Anche nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale, non si ravvedono motivi perché tra gli stessi si debba rispettare il termine in questione. In tal senso si ritiene del tutto coerente con la ratio sottesa agli istituti del contratto intermittente e del contratto a tempo determinato la stipulazione di entrambi pur senza soluzione di continuità nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, in base alle proprie esigenze, dovrà non più assumere in via discontinua ma per un periodo determinato in base ad esigenze di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”.”.

Interpello

Appalto e sub appalto legittimo

“..Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sè elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso.”.


 INTERPELLO N. 77-09

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