Somministrazione irregolare. Assunzione e risarcimento

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Cassazione: limite al risarcimento anche per la somministrazione irregolare, ma conferma del rapporto con il committente.

Con sentenza n. 18046 del 20 agosto 2014, la Cassazione ha confermato l’applicazione, in materia di risarcimenti, delle regole del contratto a termine anche in caso di somministrazione irregolare.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che una volta accertata la illegittimità del rapporto di lavoro per una somministrazione irregolare di manodopera (art. 27, D.L.vo n. 276/2003 ), al lavoratore deve essere convertito il rapporto di lavoro sull’azienda utilizzatrice. Per quanto riguarda il risarcimento spettante al lavoratore, si è ritenuto che debba attestarsi sulle indicazioni fornite dall’art. 32 della Legge 183/2010  (c.d. Collegato Lavoro) tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La sentenza della Cassazione n. 18046-2014