T.F.S. Dipendenti pubblici

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Il Pagamento TFS Dipendenti Pubblici riguarda  tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri.

Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

I dipendenti del settore pubblico hanno accesso con il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, a seconda dell’Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio.

  • L’Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  • L’Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • L’Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Pagamento TFS Dipendenti Pubblici

Il comma 484 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, ha stabilito che i dipendenti che vanno in pensione dal 1° gennaio 2014 e che maturano i requisiti per il pensionamento dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono così corrisposti:

  • in unica soluzione se  di importo pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a  seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000  la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

Tempistiche pagamento TFS Dipendenti Pubblici

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione.

L’Inps,  a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

  • raggiungimento dei limiti di età;
  • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
  • cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con:

  • le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
  • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).

Anticipo TFS Dipendenti Pubblici

Ricordiamo che con l’articolo 23 del Decreto legge numero 4 del 2019 convertito in Legge numero 26/2019 si è stabilito che i dipendenti statali possono chiedere fino a 45 mila euro (precedentemente il DL stabiliva la possibilità di anticipo solo per 30 mila euro) sul TFS maturato.

Prospetto TFS e TFR

Ricordiamo che l’INPS ha reso disponibile il prospetto per TFR e TFS.

Gli iscritti alla gestione pubblica interessati, potranno accedere al documento mediante l’utilizzo delle proprie credenziali. Il prospetto di liquidazione, reso disponibile contestualmente al pagamento della prestazione, contiene i dati giuridico-economici utilizzati per il calcolo del TFR o del TFS e le informazioni relative alle mo