DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo  1,  comma  30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209) 
 
 Vigente al: 30-5-2014  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46,
comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183,  nonche'  i
commi 33 e 90; 
  Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; 
  Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23  luglio
1991, n. 223; 
  Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
come sostituito dall'articolo 33, comma 1,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del  citato  decreto  legislativo
124 del 2004; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 luglio 2011; 
  Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizione 
 
  1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
  2. Il contratto di apprendistato e' definito  secondo  le  seguenti
tipologie: 
    a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 
    b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
    c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
                               Art. 2 
 
                         Disciplina generale 
 
  1. La disciplina del  contratto  di  apprendistato  e'  rimessa  ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti  collettivi  di
lavoro stipulati a livello nazionale da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale nel rispetto dei seguenti principi: 
    ((a) forma scritta  del  contratto  e  del  patto  di  prova.  Il
contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti  bilaterali));
((4)) 
    a-bis)  previsione  di  una  durata  minima  del  contratto   non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5; 
    b) divieto di retribuzione a cottimo; 
    c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro,  ai  lavoratori  addetti  a
mansioni o funzioni che richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a
quelle al conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio; 
    d) presenza di un tutore o referente aziendale; 
    e) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali
degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi  con
le Regioni; 
    f) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e  interna
alla impresa, della qualifica professionale ai  fini  contrattuali  e
delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 
    g) registrazione della formazione effettuata  e  della  qualifica
professionale  a  fini  contrattuali  eventualmente   acquisita   nel
libretto formativo del cittadino di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai
contratti collettivi; 
    i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine  del
percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 
    l) divieto per le parti di  recedere  dal  contratto  durante  il
periodo di formazione  in  assenza  di  una  giusta  causa  o  di  un
giustificato   motivo.   In   caso   di   licenziamento   privo    di
giustificazione  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente; 
    m) possibilita' per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel  periodo
di preavviso  continua  a  trovare  applicazione  la  disciplina  del
contratto di  apprendistato.  Se  nessuna  delle  parti  esercita  la
facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto
prosegue come  ordinario  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato. 
  2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: 
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    b) assicurazione contro le malattie; 
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
    d) maternita'; 
    e) assegno familiare. 
    e-bis) assicurazione sociale  per  l'impiego  in  relazione  alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto  in  relazione  al  regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti  lettere  ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della  legge
27 dicembre 2006,  n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  dovuta  dai  datori  di
lavoro  per  gli  apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   una
contribuzione pari all'1,31 per cento della  retribuzione  imponibile
ai fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con  riferimento  a  tale
contribuzione non operano le disposizioni  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (2) 
  3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo  20  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2  rispetto  alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di  somministrazione  a
tempo determinato di  cui  all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di  lavoro  che  non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui  al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per  le  quali
trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 agosto 1985, n. 443. (2) 
  3-bis. ((Ferma restando la possibilita' per i contratti  collettivi
nazionali di lavoro, stipulati dai  sindacati  comparativamente  piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore  di  lavoro)).
Dal computo  della  predetta  percentuale  sono  esclusi  i  rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per
licenziamento  per  giusta  causa.  Qualora  non  sia  rispettata  la
predetta percentuale, e'  consentita  l'assunzione  di  un  ulteriore
apprendista  rispetto  a  quelli  gia'  confermati,  ovvero   di   un
apprendista in caso di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente  comma  sono  considerati  lavoratori  subordinati  a  tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto. (2) ((4)) 
  3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N.  34,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)). ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  1,  comma  18)
che "La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo  unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167, come sostituito  dal  comma  16,  lettera  c),  del  presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento  alle  assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle  assunzioni  con  decorrenza
anteriore alla predetta data continua  ad  applicarsi  l'articolo  2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 19) che "Per un periodo di
trentasei mesi decorrente dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la percentuale di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera  d),  del
presente articolo, e' fissata nella misura del 30 per cento". 
  Ha infine disposto (con l'art.  2,  comma  36)  che  l'introduzione
della lettera e-bis all'art. 2, comma 2 decorre dal 1° gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
16 maggio 2014, n. 78, ha disposto (con l'art. 2-bis,  comma  1)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai  rapporti
di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti  gia'  prodotti  dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto". 
                               Art. 3 
 
 
    Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
 
  1. Possono essere assunti con contratto  di  apprendistato  per  la
qualifica e per il diploma  professionale,  in  tutti  i  settori  di
attivita', anche per l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,  i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento  del
venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e'  determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire  e  non
puo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente  formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 
  2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e
alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e principi direttivi: 
    a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226; 
    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  per  la
determinazione,  anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,   delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni. 
  2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica  o  diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226, allo scopo di conseguire  la  qualifica  professionale  ai  fini
contrattuali,  e'  possibile  la  trasformazione  del  contratto   in
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere;  in  tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva
di cui al presente decreto legislativo. 
  ((2-ter. Fatta salva l'autonomia della  contrattazione  collettiva,
in  considerazione  della  componente  formativa  del  contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
almeno nella misura del 35% del  relativo  monte  ore  complessivo.))
((4)) 
  ((2-quater. Per le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori
e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo
svolgimento di attivita' stagionali)). ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
16 maggio 2014, n. 78, ha disposto (con l'art. 2-bis,  comma  1)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai  rapporti
di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti  gia'  prodotti  dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto". 
                               Art. 4 
 
      Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato  professionalizzante  o  di
mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale  a  fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra  i  diciotto  anni  e  i
ventinove  anni.  Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o  di
mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di
eta'. 
  2.  Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi
stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista  e  del  tipo  di
qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita'
di erogazione della formazione per  l'acquisizione  delle  competenze
tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili
professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e
inquadramento del personale, nonche' la  durata,  anche  minima,  del
contratto che, per la sua componente  formativa,  non  puo'  comunque
essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali
caratterizzanti   la   figura   dell'artigiano   individuati    dalla
contrattazione collettiva di riferimento. 
  3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,  svolta
sotto la responsabilita' della  azienda,  e'  integrata,  nei  limiti
delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   formativa
pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla
acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per  un  monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio
e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto  conto
dell'eta', del titolo di studio e delle competenze  dell'apprendista.
((La Regione  provvede  a  comunicare  al  datore  di  lavoro,  entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa
pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle
loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni)). ((4)) 
  4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori  di  lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita'
per il riconoscimento della  qualifica  di  maestro  artigiano  o  di
mestiere. 
  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in
cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di
apprendistato, anche a tempo determinato. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
16 maggio 2014, n. 78, ha disposto (con l'art. 2-bis,  comma  1)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai  rapporti
di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti  gia'  prodotti  dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto". 
                               Art. 5 
 
 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per attivita'  di  ricerca,
per  il  conseguimento  di  un  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta  formazione,
compresi i dottorati di  ricerca,  per  la  specializzazione  tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.  144,
con particolare  riferimento  ai  diplomi  relativi  ai  percorsi  di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di  cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato  per  l'accesso
alle  professioni  ordinistiche  o  per  esperienze  professionali  i
soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per
soggetti in possesso di una  qualifica  professionale  conseguita  ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  il  contratto
di apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato  a  partire
dal diciassettesimo anno di eta'. 
  2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i  soli  profili  che
attengono  alla  formazione,   in   accordo   con   le   associazioni
territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale,   le
universita', gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento
istituzionale di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come
oggetto la promozione delle attivita'  imprenditoriali,  del  lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
  3.  In  assenza   di   regolamentazioni   regionali   l'attivazione
dell'apprendistato  di  alta  formazione  o  ricerca  e'  rimessa  ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro  o  dalle
loro  associazioni  con  le  Universita',  gli  istituti  tecnici   e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma
che precede, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 6 
 
 
Standard professionali, standard  formativi  e  certificazione  delle
                             competenze 
 
  1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione,  della  universita'  e  della  ricerca,  e
previa intesa con le Regioni e le province  autonome  definisce,  nel
rispetto delle competenze delle Regioni  e  province  autonome  e  di
quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del
17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi
formativi  in  apprendistato  per   la   qualifica   e   il   diploma
professionale e in apprendistato di alta formazione. 
  2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi  in  apprendistato
professionalizzante  e  in  apprendistato  di  ricerca  gli  standard
professionali di  riferimento  sono  quelli  definiti  nei  contratti
collettivi nazionali di categoria o, in mancanza,  attraverso  intese
specifiche da sottoscrivere a livello  nazionale  o  interconfederale
anche in corso  della  vigenza  contrattuale.  La  registrazione  nel
libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e  della
qualifica professionale a fini contrattuali  eventualmente  acquisita
e' di competenza del datore di lavoro. 
  3. Allo scopo di armonizzare le  diverse  qualifiche  professionali
acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e  consentire
una correlazione tra standard formativi e standard  professionali  e'
istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di
classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa
tra Governo, Regioni e parti sociali del  17  febbraio  2010,  da  un
apposito  organismo  tecnico  di  cui  fanno   parte   il   Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca,  le  associazioni
dei   datori   e   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i   rappresentanti   della
Conferenza Stato-regioni. 
  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista   potranno   essere
certificate secondo le modalita' definite dalle Regioni  e  Provincie
Autonome  di  Trento  e  Bolzano  sulla  base  del  repertorio  delle
professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del
cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma
3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e  parti
sociali  nell'accordo  del  17  febbraio  2010.  Nelle   more   della
definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa
riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. 
                               Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di inadempimento nella erogazione  della  formazione  di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di  lavoro  e  che  sia
tale da  impedire  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 5, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  versare  la
differenza  tra  la  contribuzione  versata  e  quella   dovuta   con
riferimento al livello di inquadramento  contrattuale  superiore  che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, maggiorata  del  100  per  cento,  con  esclusione  di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a  seguito
di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso  di
esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della  formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   adottera'   un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine  al
datore di lavoro per adempiere. 
  2. Per ogni violazione delle disposizioni  contrattuali  collettive
attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),
b), c)  e  d),  il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la
sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300  a  1500  euro.  Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente  comma
provvedono gli organi di vigilanza  che  effettuano  accertamenti  in
materia di lavoro  e  previdenza  nei  modi  e  nelle  forme  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  come
sostituito dall'articolo 33 della legge  4  novembre  2010,  n.  183.
Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n.  689  e'  la  Direzione  del  lavoro
territorialmente competente. 
  3. Fatte salve  specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori  in
mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga  alle  previsioni
di cui all'articolo 2, comma 1, (( lettera m) )), le disposizioni  in
materia di licenziamenti individuali di  cui  alla  legge  15  luglio
1966, n.  604,  nonche'  il  regime  contributivo  agevolato  di  cui
all'articolo 25, comma 9, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  e
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
  5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali  si
intendono esclusivamente quelli definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  6. Ferma restando la disciplina di  regolazione  dei  contratti  di
apprendistato gia' in essere, con l'entrata in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25,  gli  articoli
21 e 22 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  l'articolo  16  della
legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a  53  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al  presente
decreto non sia immediatamente operativa,  trovano  applicazione,  in
via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  le  regolazioni  vigenti.  In  assenza  della
offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4,  comma  3,  trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
  8.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell'accesso,   nonche'
l'applicazione del  contratto  di  apprendistato  per  i  settori  di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente  decreto,
e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  9. In  attesa  della  riforma  degli  incentivi  alla  occupazione,
restano  fermi  gli  attuali  sistemi  di  incentivazione   economica
dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di  previdenza
e assistenza sociale sono mantenuti per un  anno  dalla  prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine  del  periodo  di  formazione,  con
esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4  del  presente
articolo. 
  10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono  fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove  e'  ubicata  la
sede legale e possono altresi' accentrare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
  11. Restano in ogni  caso  ferme  le  competenze  delle  Regioni  a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano  ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma