Disoccupazione. Cittadini comunitari

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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE: PER I CITTADINI COMUNITARI BASTA LA RICHIESTA

DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il cittadino dell’Unione europea che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi ha l’obbligo

di chiedere l’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza, titolo che ha ormai sostituito la ex carta

di soggiorno UE.

Nel 2008 l’INPS chiese ai Ministeri del lavoro e dell’interno un parere sulla opportunità di richiedere il certificato

di iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari e ai loro familiari, anche ai fini dell’erogazione delle prestazioni

previdenziali di origine contributiva, come le prestazioni di sostegno al reddito (ad es. l’indennità di

disoccupazione, la CIG, l’indennità di malattia, i congedi di maternità e parentali, ecc.).

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 30/2007, l’Istituto non considerava rilevante il requisito della residenza,

eccetto che per le prestazioni non contributive (assistenziali, quali l’assegno sociale e le prestazioni connesse

al riconoscimento dell’invalidità civile).

Residenza autocertificata.

l’avvenuta iscrizione anagrafica non solo per pagare le prestazioni non contributive ma anche per la

corresponsione delle prestazioni previdenziali di origine contributiva.

Su questa base l’INPS nel 2009 ha precisato che il lavoratore comunitario o neocomunitario, che presenti la

domanda di prestazioni di disoccupazione agricola, è tenuto ad autocertificare la propria residenza in Italia nel

quadro dei dati anagrafici del modello «Prest.agr.21TP» e ad allegare la fotocopia della carta di identità o di

altra attestazione dell’avvenuta richiesta di iscrizione all’anagrafe, validi per l’anno di competenza della prestazione.

Succede però che in fase di presentazione delle domande di disoccupazione agricola è stato rilevato che

l’Istituto non potrà pagare l’indennità di disoccupazione ai lavoratori comunitari, che non risultano iscritti nel

comune di residenza temporanea o che risultano iscritti in periodo successivo alla sosta stagionale, determinando

in tal modo la perdita di prestazioni per le quali le aziende hanno regolarmente versato la dovuta contribuzione.

Il Ministero dell’interno ha imposto all’INPS di acquisire l’autocertificazione concernente

Vale la domanda 2009.

finora per la liquidazione delle prestazioni agricole relative all’anno precedente, l’INPS stabilisce che, in

caso di impossibilità di presentare il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato o richiesto nell’anno 2008, si

possa accettare il titolo o la richiesta di iscrizione anagrafica se ottenuto o presentata nell’anno 2009. E ciò

anche se anche in data successiva alla presentazione della domanda di disoccupazione agricola.Tale deroga si

applica soltanto alle indennità di disoccupazione agricola dell’anno 2009, considerando l’opportunità di un

periodo transitorio, che consenta ai cittadini comunitari che richiedono prestazioni di tipo contributivo di adeguarsi

alla nuova prassi amministrativa.

Considerato che è recente la richiesta di esibire il titolo di soggiorno, richiesta non prevista(INPS – Mess. n. 20819 del 18 settembre 2009)