Contratti di solidarietà. Integrazione all’80%

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L’ integrazione per i Contratti di solidarietà aumentata all’80%. 

La nuova misura dell’integrazione per i C.d.s., pur con i vincoli finanziari previsti, va nella direzione rivendicata dalla Cub per aumentare le misere misure degli ammortizzatori sociali

Dal 1° luglio 2009 l’integrazione salariale dei contratti di solidarietà passa dal 60 all’80% e vale per tutti gli accordi in essere a questa data. L’agevolazione è a titolo sperimentale e si esaurisce (salvo proroghe) al 31 dicembre 2010.

Con questa modifica, i contratti di solidarietà sono più convenienti rispetto alla Cigs, sia per le aziende sia per i lavoratori per la mancanza di massimali di intervento previsti invece per la Cigs.

L’articolo 2 del decreto stabilisce che l’aumento dell’integrazione spetta ai «lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà». 

La norma prevede un contingentamento delle risorse: 40 milioni per il 2009 e 80 per il 2010. Se le risorse economiche dovessero finire, l’Inps deve tenere conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà (la data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale), privilegiando quindi le crisi più risalenti. 

Cos’è Il contratto di solidarietà di tipo “difensivo” disciplinato dall’art. 1 della legge 863/84 è finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell’orario “al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale”

L’integrazione salariale ora prevista per contratti di Solidarietà:

–  80% per gli anni 2009-2010 della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario

 –  Non è soggetta all’applicazione dei massimali previsti dalle integrazioni salariali

 –  Non comprende gli aumenti da accordi aziendali nei 6 mesi antecedenti il c.d.s.; comprende invece gli eventuali aumenti aziendali successivi alla stipulazione del cds

 –  TFR la quota parte non lavorata interamente a carico INPS.

 –  Malattia: la malattia verrà pagata al 100% per le ore che avrebbe lavorato e al 80% per le ore perse di riduzione

 –  Ferie e permessi si maturano per intero, la retribuzione è integrata all’80% per la parte non lavorata. Inoltre: I contributi a carico del lavoratore sono pari al 5,84% quindi in realtà l’integrazione è superiore al 80%)

 –  PAGAMENTO DIRETTO: Il trattamento è, generalmente, anticipato dall’azienda. E’ previsto a richiesta il pagamento diretto analogamente a quanto previsto dalla c.i.g.s.

La gravità della crisi in particolare del settore manifatturiero e il suo prolungarsi nel tempo,  richiede la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario in termini strutturale.

In via transitoria va allargata l’applicazione dei CdS; e rivendicato l’aumento dell’indennità di Cigs e Cigo almeno all’80% del salario, perché ormai copre meno del 50% del salario perso.

 A cura dell’ufficio studi Cub   –  ARTICOLO SOLE 24 ORE      Messaggio INPS n. 8097 del 22-03-2010

Latina Febbraio 2010