Non possono considerarsi idonee, al fine di consentire la deroga al divieto di lavoro supplementare oltre l’orario di lavoro concordato, le clausole di contratti collettivi di lavoro (nazionali o aziendali) che del tutto genericamente si limitino a ripetere il dettato della legge senza specificare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare, oppure genericamente autorizzino il lavoro supplementare in taluni periodi dell’anno; simili clausole non cessano di essere invalide per il fatto di prevedere il consenso del lavoratore o stabilire limiti quantitativi.
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro 14-9-09 n. 19771