Min.Interno: al via le procedure on-line per i nulla osta per stagionali e autonomi – 2010

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Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

In considerazione di ciò, dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l’apposito programma disponibile per il download all’indirizzo:

                                                              http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download.      

 I chiarimenti del Ministero     CIRCOLARE N. 3500 DEL 25 MAGGIO 2010

Circolare Ministero dell’Interno n. 2699 del 19 aprile 2010

Le quote per lavoro stagionale riguardano:

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.

I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, l’ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

 imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;

 liberi professionisti;

 soci e amministratori di società non cooperative;

 artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;

artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell’ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.

Le procedure previste per l’ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo previste dall’art.26 del T.U. n.286/98 e dall’art.39 del D.P.R. 394/99.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2010

Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio  dello
Stato per l'anno 2010. (10A04757) 
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,  come  modificato
dall'art.  10-ter  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.   194,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato;
  Rilevato che e' necessario definire  la  quota  di  lavoratori  non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili,  in  particolare,
per   le   esigenze   del   settore   agricolo    e    del    settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo,  puo'  provvedersi,  in  via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
nel limite della quota stabilita per l'anno 2009;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n.  84  del  10  aprile  2009,   concernente   la
programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno
2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';
  Tenuto conto, altresi',  del  fabbisogno  di  lavoratori  autonomi,
provenienti dall'estero, in  particolari  settori  imprenditoriali  e
artigianali,  anche  al  fine  di  favorire  gli  investimenti,   nel
territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;
  Ravvisata, inoltre,  la  necessita'  di  prevedere  una  quota  per
l'ingresso in Italia di  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali
residenti all'estero che hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008,  concernente
la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. In via di programmazione  transitoria  delle  quote  massime  di
ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010,  sono  ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale,  i  cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province  autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
    a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di  Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka  e
Ucraina;
    b)  i  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   dei
seguenti Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere
accordi di cooperazione  in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
    c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di  permesso  di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007,  2008  o
2009.
                               Art. 2
 
  1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori
extracomunitari  non  stagionali  per  l'anno  2010,  e'   consentito
l'ingresso di 4.000  cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie; imprenditori  che  svolgono  attivita'  di  interesse  per
l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori  di
societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e  di
alta qualificazione  professionale  ingaggiati  da  enti  pubblici  e
privati, nonche' artigiani purche' questi ultimi provengano da  Paesi
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
  2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi  di  soggiorno
per motivi di  studio  e  formazione  professionale  in  permessi  di
soggiorno per lavoro autonomo.
  3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del
Trattato  Italia-Libia  di  amicizia,  partenariato  e   cooperazione
firmato il 30 agosto 2008, sono  ammessi  in Italia,  per  motivi  di
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.
                               Art. 3
 
  Come ulteriore anticipazione della quota  massima  di  ingresso  di
lavoratori extracomunitari  non  stagionali  per  l'anno  2010,  sono
ammessi  in  Italia,  ai  sensi  dell'art.   23   del   testo   unico
sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero  che  abbiano  completato  programmi  di   formazione   ed
istruzione nel Paese di origine.
    Roma, 1° aprile 2010
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
 
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni
 
 
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 118

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