Lavoratrici agricole stagionali. Diritto al congedo parentale

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L’astensione obbligatoria sostituisce le 51 giornate.

Ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole a tempo determinato, del congedo parentale previsto dall’art. 32 del  D.lgs n. 151/01, il requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell’anno precedente deve intendersi realizzato anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito del congedo di maternità per astensione obbigatoria dal lavoro.

SENTENZA N. 25355 DEL 2 DICEMBRE 2009