Ammortizzatori sociali. Lavoro e integrazione salariale sono compatibili.

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Cambiando il precedente orientamento – con la circolare n. 107 diffusa ieri – l’INPS ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sè, assolutamente incompatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità di c.i.g.

L’INPS apre alla possibilità di cumulare, parzialmente o totalmente il trattamento di cassa integrazione guadagni con i compensi relativi ad una attività di lavoro subordinato o autonomo intrapresa dal lavoratore “cassa-integrato”.

Cambiando il precedente orientamento, con la circolare n.107 del 5 agosto 2010 l’Istituto previdenziale ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sé, assolutamente incompatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità di c.i.g.

Vi sono casi in cui la compatibilità è totale. E’ il caso di una prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale, quando i voucher percepiti non superano i 3.000 euro annui, al netto della trattenuta previdenziale. In questo caso, il lavoratore non è nemmeno obbligato a dare la comunicazione preventiva all’Istituto dell’attività che intende svolgere.

La comunicazione rimane, invece, obbligatoria, in tutti gli altri casi, anche se vi potrebbe essere la possibilità di cumulo, totale o parziale.

Il cumulo è totale quando la nuova attività è prestata con modalità che sarebbe state compatibili anche con il rapporto di lavoro sospeso, come in caso di partime, orizzontale o verticale. In questo caso, inoltre, l’integrazione salariale è rapportata all’orario ridotto nel rapporto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione stessa. Nulla vieta, quindi, che nelle ore o nei periodi che sarebbero stati comunque a disposizione del lavoratore, egli intrattenga un altro rapporto di lavoro della stessa natura.

A dire il vero, l’INPS va oltre e precisa che la totale compatibilità potrebbe verificarsi anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed uno a tempo parziale, come può accadere nella realtà lavorativa, a condizione però che le prestazioni siano cumulativamente svolte nel rispetto dell’orario massimo settimanale , concetto questo che richiederebbe ben altro approfondimento.

Quando, invece, vi sia una sovrapposizione fra l’orario di lavoro che avrebbe dovuto svolgersi se l’attività non fosse stata sospesa, e quello della nuova attività svolta dal lavoratore in cassa integrazione, si verifica l’incompatibilità, parziale, che si traduce, con una minore erogazione da parte dell’INPS.

Questo criterio vale anche in caso di stipula di un contratto a termine. Se la retribuzione percepita è inferiore all’importo del trattamento di c.i.g., il lavoratore avrà diritto alla differenza.

L’incompatibilità è, invece, totale, qualora il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di quello che dava titolo all’integrazione. Se il lavoratore intraprende, invece, una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva che il rapporto di lavoro sospeso fosse a tempo pieno o parziale. Spetta al lavoratore interessato dimostrare l’effettivo guadagno che l’attività ha prodotto nell’arco temporale interessato dalla sospensione del rapporto di lavoro subordinato. Se non è possibile documentare preventivamente quanto sarà il guadagno ed in che periodo sarà distribuito, l’erogazione delle integrazioni verrà sospeso a partire dalla presentazione della comunicazione preventiva, che il lavoratore deve obbligatoriamente rendere. Solo a seguito della prova documentale del reddito percepito e del riferimento temporale, l’INPS provvederà ad erogare l’eventuale differenza , rispetto all’integrazione salariale che sarebbe spettata.

Al lavoro autonomo sono parificate le somme percepite a seguito di incarichi pubblici elettivi o di servizio onorario con la pubblica amministrazione. I periodi di lavoro influiscono anche sull’accredito figurativo dei periodi di cassa integrazione guadagni, ogni qualvolta detti periodi si sovrappongono l’INPS terrà conto della contribuzione obbligatoria relativa alla nuova attività prestata, anche se versata in una gestione previdenziale diversa.

INPS – Circolare n. 107 del 5-08-2010