La S.C., con la sentenza n. 9049 del 20 aprile 2011, ha affermato l’illegittimità del rifiuto datoriale di effettuare le trattenute sindacali in ragione dell’elevato numero dei dipendenti, ritenendo che il solo elemento dimensionale dell’impresa sia del tutto insufficiente a dimostrare l’inesigibilità dell’obbligo datoriale, potendo il datore ovviare alle difficoltà attraverso una organizzazione adeguata.
Il ricorso era stato proposto dalla Federazione Cobas.PT – CUB sul rifiuto delle Poste ad operare la trattenuta sindacale.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 9049 DEL 20 APRILE 2011
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