L’Inps, con messaggio n. 13013 del 17 giugno scorso, chiarisce che durante il periodo di congedo straordinario il rapporto di lavoro resta sospeso e quindi il trattamento di fine rapporto non matura, liberando così le aziende dal versamento al fondo di tesoreria.
L’interpretazione della legge da parte dell’Inps appare piuttosto forzata. Se così fosse, non si capisce perché l’indennità economica da corrispondere al lavoratore durante il congedo comprende i ratei delle mensilità aggiuntive (13^, 14^, ecc) e non anche il trattamento di fine rapporto che ha la stessa natura di vera e propria retribuzione differita.
L’Inps ritiene che, mancando la retribuzione, durante il congedo il tfr non matura, a differenza di situazioni analoghe (maternità, malattia, ecc.), cioè quando l’indennità sostituisce la retribuzione.
E’ evidente che l’Inps forza l’interpretazione della legge. Però, autorizzando le aziende a non riconoscere il T.F.R. al dipendente in congedo straordinario, di fatto emana una nuova norma priva di fonte giuridica.
L’Inps, nel vuoto legislativo, intende sostituirsi al Parlamento? O non sarà che, in linea con i tempi, abbia deciso di avallare la tendenza di quanti pensano che il debito pubblico si risana con la cresta sui diritti dei poveri disgraziati?