Pensioni. Aggiornamenti 2013

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Nessuna novità sostanziale sulle pensioni del 2013. Anzi, si sentiranno maggiormente gli effetti della riforma Fornero perché cessa pure la possibilità di accedere alla pensione al compimento del 64° anno di età riservata solo a coloro che  nel 2012  hanno raggiunto quota 96 se  lavoratori dipendenti,  97 se  autonomi e 20 anni di contributi e 60 di età se  donne.

Qualche passo avanti  è stato fatto  per i cosiddetti salvaguardati che in base al precedente sistema avrebbero maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2014. Costoro, nel numero massimo di 55.000, debbono aver cessato il lavoro  entro il 31 dicembre 2011 (e non rioccupati), in seguito a conciliazione individuale o accordo sindacale collettivo. Per accedere al pensionamento, essi debbono avanzare domanda presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013.

L’altra novità di rilievo riguarda il mantenimento  del diritto all’applicazioni delle norme vigenti al 31 dicembre 2011, tranne  per le decorrenze,  per coloro che:

–         al 31 dicembre 1992 avevano accreditati o accreditabili 15 anni di contributi. Mantengono tale requisito per accedere alla pensione di vecchiaia;

–         sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992;

–         possono far valere, al raggiungimento dell’età pensionabile,  un’anzianità assicurativa di almeno  25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, con periodi inferiori a 52 settimane all’anno.

OPUSCOLO PENSIONI 2013

 

 

NOVITA’:  pensionamento del “personale viaggiante” sui mezzi pubblici di trasporto

 L’INPS, con messaggio n. 6340 del 16 aprile 2013, ricorda come le modifiche introdotte con la legge “Fornero” non hanno modificato la legge speciale di settore (art. 3, comma 6, del D.L.vo n. 414/1986) che stabilisce in 60 anni per gli uomini ed in 55 per le donne il limite per l’età pensionabile di coloro che erano iscritti al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto con la qualifica di “personale viaggiante” che vanno, comunque, adeguati alla c.d. “speranza di vita”, fatto salvo il caso che venga meno “il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età” o perché il lavoratore non ha richiesto l’elevazione (che presuppone il superamento di una visita medica), oppure perché non ha superato quest’ultima.

   il messaggio n. 6340 del 16 aprile 2013 

Ricongiunzioni e cumulo periodi assicurativi. I chiarimenti dell’Inps con la

Circolare numero 120 del 06-08-2013