Contratto di somministrazione e causale generica
La generica causale che richiama il contratto collettivo nazionale, inserita nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo, rende quest’ultimo contratto nullo, con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza della Sezione lavoro n. 11411 depositata il 13 Maggio scorso.
La pronuncia ha così respinto il ricorso presentato da Poste italiane contro la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva disposto l’assunzione di un lavoratore inizialmente ingaggiato con un contratto di lavoro temporaneo. La società aveva sottolineato, tra le ragioni dell’impugnazione, come non fosse necessario per la particolare tipologia contrattuale di lavoro temporaneo indicare alcun tipo di causale.
La sentenza della Cassazione non ha condiviso l’operato dell’azienda e ha invece sottolineato come l’articolo 1, comma 2 della legge 196 del 1997 permette il contratto di fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dal contratto collettivo della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 (che prevede le situazioni in cui è vietata la forma del lavoro temporaneo».
Avere perciò riportato nel contratto la semplice causale «casi previsti dal contratto collettivo nazionale» è assolutamente insufficiente per la Cassazione. L’azienda si è limitata a riprodurre il testo della lettera a) dell’articolo 1 della legge senza procedere peraltro a qualsiasi specificazione. Nell’accordo stipulato non si indica, tra l’altro, a quali contratti collettivi nazionali si fa riferimento e neppure, come sarebbe invece stato necessario, a quale delle ipotesi previste dalla contrattazione collettive si intende fare riferimento.
La genericità della causale rende quindi il contratto illegittimo. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, la sentenza si sofferma a chiarire che scatteranno quelle previste per il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e cioè l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, vale a dire con il datore di lavoro effettivo. Quindi un rapporto di lavoro inizialmente concluso come temporaneo si converte in un contratto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
Il generico richiamo a quanto previsto dal contratto collettivo conduce alla conversione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo in un rapporto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza della Sezione lavoro n. 11411 depositata il 13 Maggio scorso.
La pronuncia ha così respinto il ricorso presentato da Poste italiane contro la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva disposto l’assunzione di un lavoratore inizialmente ingaggiato con un contratto di lavoro temporaneo. La società aveva sottolineato, tra le ragioni dell’impugnazione, come non fosse necessario per la particolare tipologia contrattuale di lavoro temporaneo indicare alcun tipo di causale.
La sentenza della Cassazione non ha condiviso l’operato dell’azienda e ha invece sottolineato come l’articolo 1, comma 2 della legge 196 del 1997 permette il contratto di fornitura di lavoro temporaneo «a) nei casi previsti dal contratto collettivo della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 (che prevede le situazioni in cui è vietata la forma del lavoro temporaneo».
Avere però riportato nel contratto la semplice causale «casi previsti dal contratto collettivo nazionale» è assolutamente insufficiente per la Cassazione. L’azienda si è limitata a riprodurre il testo della lettera a) dell’articolo 1 della legge senza procedere peraltro a qualsiasi specificazione. Nell’accordo stipulato non si indica, tra l’altro, a quali contratti collettivi nazionali si fa riferimento e neppure, come sarebbe invece stato necessario, a quale delle ipotesi previste dalla contrattazione collettive si intende fare riferimento.
La genericità della causale rende quindi il contratto illegittimo. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, la sentenza si sofferma a chiarire che scatteranno quelle previste per il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e cioè l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, vale a dire con il datore di lavoro effettivo. Quindi un rapporto di lavoro inizialmente concluso come temporaneo si converte in un contratto a tempo indeterminato.