SOCI LAVORATORI E CONTRATTO COLLETTIVO

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mobilità 

Consulta: socio lavoratore di società cooperative e contratto applicato

 

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 59 del 29 marzo 2013, ha dichiarato improponibile il ricorso relativo alla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008 – sollevata dal Tribunale di Lucca – in riferimento all’art. 39 della Costituzione, che disciplina la libertà sindacale e l’autonomia collettiva professionale, in quanto il giudice remittente avrebbe dovuto sollevare la questione relativamente alle disposizioni che regolano la contribuzione e l’emissione delle cartelle esattoriali.

La sentenza della Corte riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo in presenza di una pluralità di contratti collettivi e conferma la legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4 della legge n. 31/2008 secondo cui: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Le considerazioni della Confcooperative ed il ccnl UNCI