Ricongiunzioni e cumulo. L’Inps chiarisce.

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L’INPS, con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, fornisce indicazioni operative sull’applicazione della normativa in tema di ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi.

In particolare fornisce indicazioni in merito:

– alla costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;

– alla facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;

– alla rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;

In pratica, per evitare il salasso derivante dalle operazioni di ricongiunzione, la legge di stabilità 2013 consente ai lavoratori, che hanno versato contributi in due o più gestioni pensionistiche, di chiedere il “CUMULO GRATUITO” dei versamenti per raggiungere:

a) il diritto alla pensione attraverso la somma dei vari spezzoni contributivi, ovviamente non coincidenti;

b) un unico pagamento che comprenda le quote parti di pensione, ognuna di esse calcolata però in modo separato da ogni singola gestione.

Con questo sistema si possono avere le pensioni di VECCHIAIA, di INABILITA’ ed ai SUPERSTITI, ma non la pensione anticipata (ex anzianità). E sono cumulabili i versamenti fatti come dipendente o autonomo (Inps, fondi sostitutivi o esclusivi, gestione separata dei parasubordinati),  ma non con i versamenti fatti dai liberi professionisti alle casse di categoria (medici, ingegneri, ecc.).

Il cumulo è ammesso a condizione che i lavoratori non abbiano:

1) già una pensione;

2) raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni.

Per il riconoscimento della pensione di vecchiaia occorre avere le età minime della riforma Fornero.

La domanda per avvalersi del cumulo va fatta all’Ente di ultima iscrizione, che inizia il procedimento contattando tutti gli altri Enti interessanti.  Comunque sia, è solo l’Inps a pagare la pensione per tutti, anche se all’Inps il lavoratore non ha mai versato contributi.

La pensione “cumulata” ha diritto, come tutti i normali trattamenti, alla perequazione annuale, all’integrazione al minimo, alla quattordicesima, ecc.

 la circolare n. 120 del 6 agosto 2013