Apprendistato. Cambia la legge.

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Pubblichiamo il D.lgs n. 167/ 2011 (Testo Unico sull’Apprendistato) con le modifiche della legge n. 78/2014, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014.

In particolare:

1 – Il Piano Formativo Individuale dovrà  essere compilato in forma sintetica, contestualmente all’inizio del rapporto di apprendistato.

2 – La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

3 –  La percentuale di stabilizzazione per l’utilizzo del contratto di apprendistato è del 20% ed  è limitata alle sole aziende con un organico complessivo maggiore di 50 dipendenti.

4 – La retribuzione durante il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. apprendistato di 1° livello), per la parte riferita alle sole ore di formazione, sarà almeno del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.